Le lesioni personali non sono scriminate dal consenso della vittima se attuate per frodare l’assicurazione

Le lesioni personali non sono scriminate dal consenso della vittima se attuate per frodare l’assicurazione

La Cassazione ha stabilito che è punibile per lesioni personali colui che, per frodare l’assicurazione, ha leso l’integrità fisica dell’assicurato, anche se in presenza del suo consenso.

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