Il gestore di una pista di slittino non può delegare la valutazione dei rischi connessi all’esercizio della stessa
Anche dopo l’intervenuta delega dei poteri inerenti alla messa in sicurezza della pista, il gestore deve vigilare sull’attività compiuta dal delegato.
from Brocardi.it – Notizie Giuridiche https://ift.tt/33bEYX4
Lascia un commento