Il diritto-dovere di visita del figlio minore non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c.
Il rifiuto del genitore non collocatario di far visita al figlio minore non è coercibile, ma può produrre altre conseguenze, quali l’affidamento esclusivo all’altro genitore o la perdita della responsabilità genitoriale.
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