Lexroom acquisisce Brocardi: più conoscenza in piattaforma, più risorse per la community

Pubblicato il: 15/09/2026

Brocardi ha un nuovo proprietario. Lexroom, piattaforma italiana di intelligenza artificiale per il lavoro legale, ha reso nota l'acquisizione del 100% di Brocardi, tra le realtà di informazione giuridica più consultate del Paese e diventata, negli anni, un riferimento quotidiano per avvocati, praticanti, giuristi d'impresa e studenti di giurisprudenza. L'operazione porta sotto lo stesso gruppo un'infrastruttura costruita su 13 milioni di fonti giuridiche, a cui si aggiunge ora il lavoro editoriale svolto da Brocardi in oltre vent'anni di attività online. Chi consulta ogni giorno i codici annotati, la giurisprudenza commentata o il dizionario giuridico si pone probabilmente una domanda sola: cambia qualcosa nell'uso quotidiano del sito?

Ebbene, la risposta è no. Brocardi, infatti, manterrà il proprio marchio e la propria redazione, continuando a offrire senza costo la consultazione dei codici, le news, il dizionario giuridico e la newsletter, esattamente come dal 2004, anno in cui l'avvocato Manuel Tropea diede vita al progetto scegliendo un nome che richiama i brocardi, le massime latine che i glossatori bolognesi scrivevano ai margini dei manoscritti di diritto romano. Nel corso di due decenni il portale è cresciuto fino a contare oltre 4 milioni di visite mensili, più di 15 milioni di pagine visualizzate, oltre 170.000 iscritti alla newsletter e circa un milione di utenti registrati.

A cambiare è la proprietà e, con essa, le risorse destinate a far crescere il portale. Lexroom, fondata nel 2023 da Paolo Fois, Martina Domenicali e Andrea Lonza, ha annunciato l'intenzione di destinare investimenti allo sviluppo tecnologico del sito e ai servizi offerti a chi lo utilizza, oltre che alla produzione e all'aggiornamento continuo dei contenuti. Non si tratta quindi soltanto di un passaggio di proprietà, ma dell'ingresso di un patrimonio costruito in due decenni di lavoro redazionale. Il portale può contare su un dizionario giuridico che supera le 3.700 voci, migliaia di massime commentate, un archivio di oltre cento fonti normative annotate, più di 9.500 risposte a quesiti pratici in formato domanda e risposta, oltre 1.000 tesi di laurea catalogate e una raccolta di modelli contrattuali, il tutto destinato ad alimentare un'infrastruttura più ampia pensata per gli strumenti di IA applicati al diritto.

Manuel Tropea, alla guida di Brocardi fin dalla fondazione, ha commentato l'operazione parlando di continuità più che di rottura: “Brocardi è stata una felice intuizione. Un progetto editoriale innovativo pensato e costruito per il web e diventato nel tempo un solido punto di riferimento per avvocati, studenti di materie giuridiche e tanta gente comune. Vediamo in Lexroom lo stesso germe creativo e la stessa intraprendenza che ha contraddistinto l'avvio del nostro progetto ormai più di vent'anni fa. Lexroom porta tecnologia, AI e capacità di investimento che possono trasformare il patrimonio informativo di Brocardi in nuovi strumenti e servizi, senza perdere l'identità editoriale che ha reso il sito quello che è. A loro passiamo felicemente il testimone.

L'acquisizione arriva in una fase di crescita per Lexroom, che nell'estate 2026 ha superato i 20 milioni di euro di Annual Recurring Revenue e serve oltre 15.000 clienti con più di 250 professionisti; a maggio 2026 la società aveva chiuso un round Series B da 50 milioni di dollari, portando a oltre 73 milioni di dollari il capitale raccolto dalla fondazione. “Brocardi ha costruito negli anni una base di conoscenza giuridica estremamente ampia e una relazione consolidata con milioni di persone che ogni mese cercano e consultano il diritto online”, ha dichiarato Paolo Fois, CEO e co-fondatore di Lexroom. “Questa acquisizione ci permette di lavorare su contenuti giuridici curati e strutturati, che potranno migliorare ulteriormente la qualità della nostra AI e, parallelamente, ci avvicina a una community ampia di professionisti, praticanti e studenti.

L'operazione si inserisce in un momento in cui diverse aziende del settore legal-tech stanno cercando di collegare i propri sistemi di intelligenza artificiale a grandi archivi di contenuti verificati, con l’obiettivo di rendere le risposte generate più precise e ancorate a fonti reali. Per chi consulta Brocardi per capire come si applica una norma o come si è pronunciata la Cassazione su un caso specifico, l’obiettivo dichiarato dalle due società è che questa integrazione porti, con il tempo, a strumenti di ricerca più mirati, senza incidere né sul valore né sulla gratuità dell'informazione già disponibile sul sito. La redazione resta la stessa, così come il patrimonio di contenuti costruito in vent'anni e resta gratuito, come è sempre stato, l'accesso a codici, giurisprudenza, dizionario e consulenze.

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Nuovo Codice della Strada, arriva la multa per chi non indossa le cinture di sicurezza sulle microcar: nuova proposta

Pubblicato il: 14/09/2026

Può sembrare incredibile, ma fino ad oggi la normativa vigente non impone l'uso delle cinture di sicurezza a bordo dei cosiddetti quadricicli pesanti, quelli identificati dalla categoria L7e. L'art. 172 del Codice della strada, nella sua formulazione attuale, elenca con precisione i veicoli per cui vige l'obbligo di allacciare le cinture "in qualsiasi situazione di marcia":
  • le autovetture (categoria M1);
  • gli autocarri di ogni fascia di peso (N1, N2, N3);
  • i quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa (L6e).

Dei quadricicli pesanti, però, semplicemente non si fa menzione. Una lacuna che significa, in pratica, che anche il trasporto di un bambino su questi veicoli può avvenire oggi senza l'uso di un seggiolino omologato, poiché la legge non lo richiede. Il testo base del nuovo Codice della strada, attualmente al centro di una consultazione pubblica promossa dal Ministero dei Trasporti, dovrebbe finalmente correggere questa anomalia.
Le origini di un errore rimasto invisibile per anni
Per capire come si sia arrivati a questa situazione bisogna fare un passo indietro fino al 2010, anno in cui l'obbligo delle cinture, che fino ad allora riguardava solamente le autovetture e i veicoli commerciali o industriali, venne esteso anche ai quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa.
La modifica fu introdotta attraverso la legge 120 del 2010, un provvedimento che riscrisse ampie parti del Codice della strada. All'epoca, però, sulle nostre strade circolavano pochissimi quadricicli, sia leggeri che pesanti, e probabilmente per questo motivo la disparità di trattamento tra le due categorie passò inosservata. Negli anni successivi il Codice è stato più volte modificato e aggiornato, ma nessuno degli interventi legislativi ha mai posto rimedio a questa incongruenza, che è rimasta silenziosa fino a quando l'esplosione del mercato delle microcar non l'ha resa evidente a tutti, addetti ai lavori compresi.
Quadricicli leggeri e pesanti: due mondi diversi ma vicini
Comprendere la distinzione tra le due tipologie di quadricicli aiuta a capire meglio il paradosso normativo. I quadricicli leggeri, classificati come L6e, sono equiparati ai ciclomotori: hanno una massa a vuoto che non supera i 350 kg (batteria esclusa, per i modelli elettrici), una velocità massima limitata a 45 km/h, una cilindrata massima di 50 cc se a combustione e una potenza che non può superare i 4 kW. Proprio perché assimilati ai ciclomotori, per guidarli basta la patente AM, che si può conseguire già a 14 anni, oppure qualunque altra patente di categoria superiore.
I quadricicli pesanti, categoria L7e, hanno invece caratteristiche di massa non troppo distanti (fino a 400 kg, o 550 kg per i veicoli destinati al trasporto merci, sempre al netto della batteria), ma dispongono di una potenza nettamente superiore, che può raggiungere i 15 kW. Per guidarli è necessaria la patente B1, ottenibile dai 16 anni in su, o una patente di categoria superiore.
È proprio questo scarto di potenza e velocità a rendere ancora più illogica l'assenza dell'obbligo di cintura sui mezzi più performanti: i costruttori, va detto, sono comunque tenuti a installare le cinture su questi veicoli in base a normative tecniche europee, ma nessuna legge italiana ne impone attualmente l'utilizzo effettivo.
Sicurezza, un dovere che va oltre l'obbligo di legge
In attesa che la modifica normativa diventi definitiva al termine della consultazione pubblica, resta un principio che dovrebbe valere a prescindere da qualsiasi cavillo giuridico: la sicurezza di chi viaggia non può dipendere soltanto da ciò che la legge impone o meno. Anche oggi, con la norma ancora silente sull'obbligo per i quadricicli pesanti, allacciare la cintura resta una scelta di buonsenso che può fare la differenza in caso di incidente, specialmente quando a bordo viaggiano bambini.
La speranza è che l'aggiornamento del Codice della strada arrivi presto a rendere questo comportamento non più solo raccomandabile, ma obbligatorio per legge, mettendo fine a una disparità di trattamento che, alla luce dei numeri di vendita delle microcar degli ultimi anni, non aveva più alcuna ragione di esistere.


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Legge 104, ora perdi l’accompagnamento anche con invalidità al 100% se non lo richiedi espressamente: nuova ordinanza

Pubblicato il: 14/09/2026

Ottenere il riconoscimento della disabilità grave non determina in automatico l’attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Lo confermano tre ordinanze della Sezione Lavoro della Cassazione, tutte depositate il 4 agosto 2026 (nn. 24421, 24423 e 24424), secondo cui il grado massimo di invalidità non fa scattare da solo l'indennità di accompagnamento e anche un solo dettaglio dimenticato nella domanda presentata al giudice può far perdere un sostegno economico su cui contava un'intera famiglia.

Disabilità grave e bisogno di assistenza non sono la stessa cosa
La legge 104 del 1992 tutela chi convive con una minorazione fisica, psichica o sensoriale capace di generare difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, fino a determinare svantaggio sociale o rischio di emarginazione. È una condizione dalla quale discende il riconoscimento di permessi retribuiti, congedi e alcune agevolazioni fiscali, ma non comporta di per sé — come chiarisce l'ordinanza n. 24424/2026 — il diritto all'indennità di accompagnamento. Per un lavoratore che ha bisogno di permessi in ufficio, o per una famiglia che deve sostenere le spese di una badante, questa distinzione non è un mero cavillo giuridico, ma significa avere diritto a una sola prestazione oppure a due, con un peso molto diverso sul bilancio familiare.

I due istituti rispondono a logiche diverse. Il primo fotografa l'impatto sociale della disabilità. Il secondo, disciplinato dalla legge n. 18 del 1980, richiede un'invalidità totale accertata al 100%, alla quale deve aggiungersi almeno una tra due condizioni ulteriori, ossia l'incapacità di deambulare senza l'assistenza continuativa di un'altra persona, oppure l'impossibilità di svolgere da soli gli atti fondamentali della vita quotidiana. Richiamando un proprio precedente del 2003, la Cassazione ribadisce che questi due requisiti sono alternativi, non cumulativi e che ne basta uno solo se il grado di invalidità è già al massimo.

Quando il quadro clinico non basta
È quanto emerge dagli stessi atti dell'ordinanza n. 24424/2026: la consulenza tecnica disposta in giudizio aveva riconosciuto una condizione di disabilità con necessità di sostegno anche elevato, sufficiente per la legge 104, ma aveva al tempo stesso rilevato che, nella vita quotidiana della persona, a prevalere erano le attività che questa riusciva comunque a svolgere in autonomia. Su queste basi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di chi contestava come contraddittorio il mancato riconoscimento dell'indennità, ribadendo che la valutazione delle prove mediche resta compito del giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.

Un accertamento favorevole non basta se manca la richiesta esplicita
Il secondo fronte riguarda il processo civile e il principio della domanda, fissato dall'art. 100 del c.p.c.. Il giudice può decidere solo su ciò che le parti gli chiedono espressamente, senza poter integrare o correggere d'ufficio una domanda incompleta, per quanto la situazione clinica accertata sia inequivocabile.

L'ordinanza n. 24423/2026 racconta un caso emblematico. Un accertamento tecnico preventivo — la procedura semplificata prevista dall'art. 445 bis del c.p.c. per le controversie previdenziali — aveva confermato un'invalidità totale con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani. Il consulente nominato dal tribunale non aveva lasciato margini di dubbio. Il decreto di omologa aveva però riconosciuto soltanto la pensione di inabilità, lasciando fuori l'indennità di accompagnamento. Il ricorso originario, presentato per contestare una revisione medica che aveva fatto perdere entrambe le prestazioni, chiedeva testualmente solo il ripristino della pensione, senza menzionare l'indennità.

Il vincolo si estende alle agevolazioni fiscali
Lo stesso meccanismo vale per gli sconti fiscali collegati alla disabilità, dalle detrazioni per le spese sanitarie ai bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'acquisto di veicoli adattati. Un accertamento medico favorevole non produce effetti automatici sul piano tributario, se il beneficio non è stato specificamente rivendicato nell'atto introduttivo. Chi assiste un cittadino in queste procedure deve quindi elencare, prestazione per prestazione, tutto ciò che intende ottenere. Un'omissione, anche solo formale, si traduce in una rinuncia sostanziale al diritto stesso.

I confini del controllo nel giudizio di opposizione
Il terzo tassello riguarda cosa può fare il giudice quando una delle parti contesta l'esito della perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Le ordinanze nn. 24421 e 24424 del 2026 confermano un orientamento già tracciato dalla Sezione Lavoro all'inizio dell'anno (Cass. n. 1335/2026), secondo cui il tribunale, nel giudizio di opposizione, deve riesaminare per intero la condizione sanitaria della parte, comprese le censure che si limitano a esprimere un semplice dissenso rispetto alle conclusioni del primo consulente. Non serve individuare un errore tecnico specifico nella perizia; basta chiedere una nuova valutazione complessiva del quadro clinico.


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Lavoratore, ora ti rimborsano le spese scolastiche dei figli senza pagarci tasse anche se ha pagato tua moglie: ecco come

Pubblicato il: 14/09/2026

Un dipendente vuole usare il credito welfare per farsi rimborsare le spese scolastiche del figlio. La documentazione è in regola, la finalità pure, ma c'è un dettaglio che complica le cose. Il bonifico è partito dal conto corrente del coniuge, intestato a lui in via esclusiva. Il datore di lavoro può comunque riconoscere l'esenzione fiscale prevista per il welfare aziendale, oppure quella somma diventa reddito imponibile per il dipendente? Con la Risposta n. 159/2026, l'Agenzia delle Entrate ha sciolto un dubbio ricorrente nella gestione dei piani di welfare, specie nelle famiglie in cui i conti correnti restano separati.

Chi paga materialmente la retta scolastica
L'istanza di interpello nasce da un caso concreto. Alcuni dipendenti, titolari di un credito welfare maturato anche in relazione ad annualità precedenti, vogliono chiedere il rimborso delle spese di istruzione sostenute per i figli, familiari rientranti nell'art. 12 del T.U.I.R.. Le fatture sono regolarmente intestate e riconducibili alle finalità educative previste dall'art. 51 del T.U.I.R., comma 2, lettera f-bis). Il pagamento, però, è stato eseguito dal coniuge del dipendente, non legalmente né effettivamente separato, tramite un conto corrente a lui esclusivamente intestato. La società datrice di lavoro chiede, quindi, se questa circostanza precluda l'applicazione del regime di esenzione.

La destinazione della spesa conta più di chi la paga
Nella propria istanza, l'azienda sostiene che la norma richiede due soli presupposti. L'erogazione del beneficio deve avvenire nell'ambito del rapporto di lavoro e deve essere destinata a un familiare fiscalmente rilevante. La disposizione, dunque, non imporrebbe che sia il dipendente, in prima persona, a versare materialmente la somma. L'istante richiama anche la disciplina delle detrazioni fiscali, dove il requisito decisivo è la riconducibilità sostanziale dell'onere al nucleo familiare, non l'identità di chi ha effettuato il pagamento. Nel caso del credito welfare, questa interpretazione risulta ancora più giustificata, perché non si tratta di una somma liberamente disponibile per il dipendente, ma di un'utilità vincolata a precise categorie di beni e servizi individuate dalla legge.

Onnicomprensività del reddito e deroga per l'istruzione dei familiari
L'art. 51, comma 1, del TUIR fissa il principio di onnicomprensività. Tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile — comprese le erogazioni liberali — e le eccezioni sono tassative. Tra queste rientra la lettera f-bis) del comma 2, che esclude dal reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, mensa compresa, oltre a ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio.

Cosa dice già la prassi dell'Agenzia
Il tema del pagamento non riconducibile al dipendente non è nuovo. Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 sui premi di risultato e il welfare aziendale, l'Agenzia aveva già ammesso che il datore possa erogare i servizi educativi direttamente, tramite terzi, oppure corrispondendo somme a titolo di rimborso di spese già sostenute, a condizione di conservare la documentazione che attesti la coerenza dell'utilizzo con le finalità di legge.

La risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 ha, poi, precisato che la documentazione deve indicare chi ha fruito del servizio e quale prestazione è stata resa, non chi risulta intestatario della fattura. Il rimborso resta escluso da tassazione sia che il documento risulti intestato al dipendente, sia al familiare beneficiario. La stessa risoluzione aggiunge che, non essendo prevista una modalità di pagamento vincolante, l'esenzione può operare anche quando il pagamento non è direttamente riconducibile al dipendente. Un principio analogo compare nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, relativa al rimborso delle utenze domestiche introdotto dal decreto Aiuti-bis, il d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Anche in quel caso l'Agenzia ha ammesso il beneficio per utenze pagate dal coniuge o da altri familiari, purché ne sostengano effettivamente il costo.

La risposta dell'Agenzia: il rimborso resta esente
Sulla base di questi precedenti, l'Agenzia conclude che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, anche quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente. Il fatto che il conto corrente di addebito sia intestato a un soggetto diverso dal dipendente non basta, da solo, a far scattare la tassazione.

Documentazione e divieto di doppio beneficio
L'esenzione, però, non è automatica. La documentazione comprovante la spesa deve sempre indicare il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia di prestazione erogata. Sono elementi indispensabili per verificare che il beneficiario rientri effettivamente tra i familiari dell'art. 12. C'è poi un secondo vincolo: la stessa spesa non può generare due agevolazioni. Se il rimborso non ha concorso al reddito del dipendente, il coniuge che ha materialmente sostenuto l'onere non potrà portarlo in detrazione o in deduzione nella propria dichiarazione dei redditi, perché questi benefici presuppongono che la spesa resti effettivamente a carico di chi la richiede.

Per evitare che la stessa fattura venga utilizzata due volte, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il dipendente attesti che le spese non sono state, e non saranno, oggetto di richieste di rimborso, totali o parziali, presso lo stesso datore di lavoro o presso altri soggetti. La documentazione va conservata dal dipendente, a disposizione di eventuali controlli dell'Amministrazione finanziaria.


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Bonus affitto, ora puoi recuperare fino a 500 euro l’anno se studi fuori sede, anche in Erasmus: ecco come averlo subito

Pubblicato il: 13/09/2026

Studiare lontano da casa può avere un costo significativo, soprattutto quando alla retta universitaria si aggiunge quello dell'affitto. Per gli studenti universitari fuori sede è però prevista una specifica agevolazione fiscale, che consente di recuperare una parte dei canoni pagati durante l'anno.

Si tratta della detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione, ma la spesa sulla quale calcolare il beneficio è limitata a 2.633 euro per ciascun periodo d'imposta.

Il conto è quindi semplice:
2.633 euro × 19% = 500,27 euro
Questo rappresenta l'importo massimo della detrazione ottenibile.
Se, per esempio, durante l'anno uno studente paga 4.800 euro di affitto, non potrà applicare il 19% sull'intera somma, ma soltanto sul limite massimo di 2.633 euro.

Questa agevolazione è, inoltre, soggetta alle regole sul nuovo limite alle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro. L'importo effettivamente detraibile tiene conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico. Resta, poi, il meccanismo introdotto nel 2020: la detrazione è riconosciuta integralmente fino a 120 mila euro di reddito complessivo e si riduce progressivamente oltre questa soglia, fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 240 mila euro.

Ma chi può richiedere la detrazione?
L'agevolazione è destinata agli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori (ITS) e universitari fuori sede che sostengono spese per l'affitto di un alloggio situato nel Comune in cui ha sede l'ITS o l'università o in un Comune vicino, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Tuttavia, occorre precisare, l'agevolazione non è necessariamente limitata agli studenti che frequentano un'università italiana. Può spettare anche a chi studia presso un ateneo situato in un altro Stato dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo.
La detrazione può inoltre riguardare gli studenti che partecipano a un progetto Erasmus, per il periodo trascorso all'estero nell'ambito del programma.
Anche in questi casi è, però, necessario verificare che la struttura presso la quale viene alloggiato lo studente rientri tra quelle ammesse dalla normativa, come università, enti per il diritto allo studio, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative.
Il rispetto di questo requisito deve essere documentato attraverso un'apposita attestazione.

Uno dei requisiti fondamentali riguarda la distanza: l'università deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. La distanza viene calcolata considerando il percorso più breve lungo una delle vie di comunicazione disponibili, ad esempio quella stradale o ferroviaria. È sufficiente che almeno uno dei collegamenti utilizzabili raggiunga o superi la soglia richiesta.
Se dal Comune di residenza non è disponibile un collegamento ferroviario, può essere considerato il percorso stradale più breve oppure un tragitto misto, composto da strada e ferrovia.

Quando l'alloggio è occupato da più studenti, la detrazione segue la quota di canone attribuita a ciascun intestatario del contratto.
Se, quindi, il contratto è intestato a più conduttori, il canone deve essere suddiviso pro quota. Non è necessario che tutti gli inquilini possiedano i requisiti richiesti: la detrazione spetta esclusivamente agli studenti che li rispettano.
Per ciascun beneficiario resta fermo il limite massimo di 2.633 euro di spesa detraibile.
La detrazione riguarda, in particolare, gli studenti iscritti a corsi di laurea presso università situate in un Comune diverso da quello di residenza e che sostengono direttamente le spese per il contratto di locazione.
Per ottenere la detrazione è necessario che le spese siano documentabili e riconducibili a un contratto di locazione valido e registrato.
Non basta, quindi, dimostrare di aver versato una somma al proprietario dell'immobile: occorre poter documentare correttamente il rapporto di locazione e i pagamenti effettuati.
È inoltre importante conservare la documentazione relativa al contratto e ai canoni versati, in modo da poter dimostrare il diritto alla detrazione in caso di controlli.

Non tutti i contratti di locazione danno diritto alla detrazione: sono ammessi i contratti stipulati o rinnovati secondo le disposizioni della Legge 431/1998, che disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili a uso abitativo.

Tra le formule che possono beneficiare dell'agevolazione rientrano anche:

  • i contratti di ospitalità;
  • gli atti di assegnazione in godimento o locazione;
  • i contratti a uso transitorio;
  • i contratti relativi all'affitto di un singolo posto letto.

Sembra utile rammentare, infine, che il bonus in commento non è l'unico aiuto per gli studenti fuori sede: la detrazione fiscale non va confusa con il Fondo per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede, gestito attraverso le università statali. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha, infatti, previsto uno specifico fondo destinato a sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede iscritti alle università statali. Per il 2025 sono stati definiti criteri e modalità di erogazione con il decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025.

Si tratta però di una misura diversa dalla detrazione fiscale da 500,27 euro e, per conoscere modalità, requisiti e tempi di accesso, è necessario fare riferimento alle disposizioni e agli avvisi dell'università interessata.

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Legge 104, puoi sospendere le ferie e trasformarle in permessi per assistere un familiare: non le perdi, devono ridartele

Pubblicato il: 13/09/2026

Antonio Rossi, impiegato presso l’azienda Alfa, inoltra la seguente mail al dirigente:

Oggetto: Richiesta permesso ex Legge 104 sostitutivo di ferie per i giorni 10 e 11 agosto

Buongiorno,
con la presente comunico che intendo usufruire di due giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992 per aver assistito mia madre, persona con disabilità grave nelle date 10 e 11 agosto. I suddetti giorni erano stati precedentemente programmati come ferie, per le quali avevo già provveduto a inviare apposita comunicazione.
Chiedo pertanto che le giornate del 10 e 11 agosto siano considerate come permessi ai sensi della Legge 104/1992, anziché come ferie, con conseguente ripristino dei relativi giorni di ferie.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti,
Antonio Rossi

Il Dirigente gli risponde che gli saranno scalati invece due giorni di ferie, visto che dispone ancora di alcuni giorni residui.
Questa risposta è conforme alla normativa? In caso negativo come potrebbe difendersi Antonio?

Preliminarmente si ricorda che, per poter beneficiare dei permessi 104, bisogna essere lavoratori dipendenti che prestano cura (caregiver) a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992.
Il comma 1 dell’art. 3 citato stabilisce che lo stato di disabilità è riconosciuto a coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro.
Il comma 3 precisa, poi, che la situazione assume carattere di gravità se la minorazione ha ridotto l’autonomia personale del soggetto in relazione alla sua età, rendendo così necessaria un’assistenza permanente.

La disposizione citata mira ad agevolare la realizzazione di un’ampia protezione dei soggetti disabili, ponendo attenzione non solo sugli aspetti strettamente connessi alla loro integrità psico-fisica, ma anche al fondamentale bisogno di integrazione sociale, che costituisce un fattore di sviluppo della personalità di ogni essere umano (cfr. Corte Cost. 23 settembre 2016, n. 213).
In questa prospettiva, la limitazione del potere organizzativo del datore di lavoro si giustifica in vista della necessità di dare rilievo, anche all’interno di una relazione negoziale alla quale il disabile è giuridicamente estraneo, a "interessi di natura solidaristica che inducono a valorizzare il ruolo dei rapporti personali e familiari in funzione di sostegno dei più deboli".

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che i permessi previsti dalla Legge 104/1992 costituiscono un diritto soggettivo pieno del lavoratore e non possono essere subordinati a valutazioni organizzative del datore di lavoro, né essere scambiati con altri istituti come ferie o recuperi orari.

In particolare si richiamano le seguenti sentenze:

  • sentenza n. 3209/2016: la Corte ha stabilito che i tre giorni di permesso mensile per assistere familiari con disabilità grave non sono equiparabili alle ferie, né possono essere sostituiti o “compensati” con esse. Il diritto sussiste per legge e non dipende dalla concessione del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato;
  • sentenza n. 15435/2014: i permessi ex Legge 104 non incidono negativamente sulla retribuzione accessoria del lavoratore. In particolare, devono essere conteggiati integralmente ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie;
  • sentenza n. 14468/2018: i giudici hanno ulteriormente chiarito che i giorni di permesso non possono in alcun modo essere scalati dalle ferie. Ogni tentativo, da parte del datore, di obbligare il lavoratore a “consumare ferie” in luogo dei permessi 104 costituisce violazione del diritto.

Ritornando al quesito in premessa, ad Antonio si consiglia di documentare tutto e di conservare le e-mail o comunicazioni in cui gli viene sollecitato dal datore l’uso sostitutivo delle ferie. Antonio, inoltre, potrebbe inviare una segnalazione delle pressioni indebite al sindacato o all’ispettorato del lavoro, oltre che rivolgersi a un legale specializzato in diritto del lavoro se le violazioni sono reiterate o accompagnate da altri comportamenti discriminatori.
Ancora, si ricorda che, con il D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Diverse sono le funzioni che il decreto gli attribuisce, ma quella che più rileva è l'esercizio di stringenti poteri di verifica, a seguito di segnalazione, al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità.

E se, invece, insorge in capo al dipendente una condizione di malattia durante le ferie? In questa circostanza il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro e seguire le procedure previste per la certificazione dell’assenza per malattia.
Una volta riconosciuta la malattia, le ferie vengono sospese per il periodo interessato. I giorni non goduti potranno quindi essere recuperati successivamente, secondo le modalità previste.
Anche durante questo periodo il datore di lavoro può richiedere una visita di controllo, nel rispetto delle regole previste per le assenze per malattia, per verificare l'effettiva sussistenza dello stato patologico.


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Risarcimento danni, ti spettano interessi oltre il 10% annuo se il debitore la tira per le lunghe: nuova ordinanza

Pubblicato il: 13/09/2026

La distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore ha avuto per decenni un ruolo centrale in ambito di diritto civile.
In estrema sintesi, il debito di valuta nasce direttamente come obbligo di pagare una determinata somma di denaro.
Il debito di valore, invece, nasce dall'obbligo di reintegrare un pregiudizio e viene trasformato in una somma di denaro attraverso un'attività di liquidazione.
È il caso, tipicamente, di molti crediti risarcitori.

Secondo l'ordinanza n. 23891/2026, pronunciata lo scorso 22 luglio dalla Suprema Corte di Cassazione, però, questa classificazione non può impedire l'applicazione dell'art. 1284 del codice civile, quando la domanda giudiziale abbia per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Ma cosa afferma il legislatore nella citata disposizione codicistica?
L’art. 1284 del codice civile disciplina gli interessi legali e il relativo quarto comma prevede una regola particolare: quando le parti non hanno stabilito il tasso, dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio può essere quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Si tratta di un parametro che può essere significativamente superiore al normale tasso degli interessi legali.
Da qui nasce l’espressione giornalistica “super-interessi”.

Fino ad oggi, la maggioranza dei tribunali italiani applicava il tasso di interesse legale ordinario alle sentenze di condanna per fatti illeciti. Il debitore pagava quindi cifre molto contenute per il ritardo.
In argomento occorre richiamare l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 29674/2024, che – in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024 – ribadisce che il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo esecutivo attribuendo al creditore un diritto agli interessi che non risulti accertato nel titolo medesimo.
Pertanto, qualora il provvedimento giudiziale disponga la condanna al pagamento di una somma «oltre interessi legali» ovvero «oltre interessi sino al soddisfo», senza individuare il diverso regime degli interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., non può ritenersi automaticamente applicabile, in sede esecutiva, il saggio maggiorato previsto da tale disposizione.
La distinzione assume rilievo sotto diversi profili:

  • il saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. costituisce il saggio degli interessi legali ordinari;
  • il saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. presuppone invece che ricorrano i presupposti per la sua applicazione e che il relativo diritto sia stato accertato nel giudizio di cognizione;
  • spetta pertanto al giudice della cognizione accertare e determinare il regime degli interessi dovuti, nei limiti della domanda e del titolo;
  • il giudice dell’esecuzione è vincolato al contenuto del titolo esecutivo e non può ampliarne la portata, riconoscendo al creditore un trattamento più favorevole non risultante dal provvedimento posto in esecuzione.
Ne consegue che la mera pendenza del giudizio non consente, di per sé, di desumere dal generico riferimento agli «interessi legali» il diritto agli interessi nella misura maggiorata di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.
La verifica deve essere quindi effettuata sul contenuto complessivo del titolo esecutivo, avuto riguardo tanto al dispositivo quanto alla motivazione, al fine di stabilire se il giudice della cognizione abbia effettivamente accertato il diritto agli interessi secondo il regime maggiorato.

Adesso la novità è che, con l'ordinanza n. 23891/2026 ,la Suprema Corte estende l’applicazione dell’articolo 1284, comma 4, del codice civile.
Il principio di diritto è il seguente: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.
In altre parole, secondo la Terza Sezione, non è decisivo stabilire se l'obbligazione derivi da un contratto, dalla legge, da un fatto illecito o da altra fonte. Ciò che conta è che nel processo venga chiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro.
La soluzione riguarda quindi anche le obbligazioni risarcitorie. La decisione della Corte valorizza, dunque, la funzione economica degli interessi finalizzandola a compensare il creditore per il periodo durante il quale non ha potuto disporre della somma.
L'impatto di questa interpretazione appare incisivo, con un costo per gli interessi che supera agilmente il 10% all’anno.


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Agenzia delle Entrate, potresti dover pagare le tasse in Italia anche se vivi all’estero: ecco come evitarlo

Pubblicato il: 12/09/2026

La possibilità di operare da un Paese con un diverso regime fiscale può rappresentare, per imprenditori e professionisti, un elemento importante nella pianificazione della propria vita personale e lavorativa.
È, tuttavia, fondamentale sapere che il trasferimento della residenza fiscale all’estero comporta una serie di adempimenti e valutazioni che non possono essere trascurati. Non è sufficiente dimostrare di vivere fisicamente fuori dall’Italia: occorre verificare attentamente dove si trova, sotto il profilo fiscale, il centro effettivo della propria vita personale, familiare ed economica.

Per questo motivo, prima di procedere, è opportuno conoscere le regole che disciplinano la residenza fiscale delle persone fisiche e comprendere quali elementi potrebbero essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per mettere in discussione l’effettività del trasferimento.
Vediamo, quindi, quali sono gli aspetti da considerare e come affrontare correttamente il trasferimento della residenza all’estero, soprattutto nel caso di un titolare di ditta individuale che continua a lavorare da remoto.

Ecco i principali profili giuridici da prendere in considerazione.

Preliminarmente, ricordiamo che il nostro legislatore, con la formulazione dell’articolo 2 del D.P.R. n. 917 del 1986, ha previsto che i cittadini residenti fiscalmente in Italia siano tassati per tutti i loro redditi, ovunque essi siano percepiti (in Italia e/o all’estero). Mentre, per i cittadini residenti all’estero, la tassazione italiana è applicabile soltanto per i redditi ivi prodotti.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte dell’anno d'imposta, hanno il domicilio nel territorio dello Stato. E, ai fini del concetto di "domicilio", assumono rilievo le relazioni personali e familiari. Di conseguenza, sono residenti nel Paese coloro che, per la maggior parte dell'anno, ossia per 183 giorni (da elevarsi a 184 giorni nel caso degli anni bisestili), instaurano e sviluppano in Italia legami affettivi.
Tra le relazioni personali e familiari rientrano, per quanto si ritiene, non soltanto i rapporti tipizzati come matrimonio e unione civile, ma anche le altre relazioni connotate da stabilità, quali le convivenze di fatto.

Riepilogando quanto appena detto, ne consegue che:

  • se sei presente in Italia per un lasso temporale inferiore a 90 giorni, il periodo viene considerato come vacanza;
  • se il tuo soggiorno si protrae per oltre 90 giorni, ma non supera i 182, si inizia a scorgere la volontà di restare in Italia per coltivare un qualsiasi interesse;
  • la permanenza in Italia per un periodo di tempo superiore a 183 giorni porta a considerarti residente nel nostro Paese.
Non è significativo, pertanto, che si abbia la residenza fisica o il domicilio fiscale in Italia, in quanto ciò che conta è la permanenza. E questo rileva, in particolare, nel caso dei lavoratori in smart working, i quali, se sono nel Paese per la maggior parte del periodo d’imposta, dovranno pagare qui le tasse, in quanto considerati fiscalmente residenti in Italia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di altri criteri di collegamento quali residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica.

E per quanto riguarda le società? Società ed enti sono considerati "residenti" quando hanno la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale in Italia per la maggior parte del periodo di imposta. I suddetti tre criteri sono alternativi. In particolare, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale. Non è più considerato, quindi, come criterio per stabilire la residenza, “l’oggetto principale”.

Devi inoltre sapere che l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in un comune italiano, per la maggior parte del periodo di imposta, costituisce un elemento formale di per sé sufficiente a determinare l’assoggettamento ad IRPEF del soggetto iscritto.

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del T.U.I.R. la mancata iscrizione presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) comporta una presunzione legale relativa di residenza in Italia. Cosa significa? Significa che il contribuente, con adeguata documentazione, ha la possibilità di dimostrare la sua effettiva residenza fiscale estera. Peraltro, la medesima Corte di Cassazione, dal canto suo, in più occasioni ha ribadito che, da un punto di vista fiscale, l’iscrizione all'AIRE non costituisce una presunzione assoluta di residenza all’estero (Cass., n. 961/2015 e n. 9723/2015).

Ancora, in occasione più recente, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti punti:

  • l'articolo 2, comma 2, del TUIR individua tre presupposti alternativi per la residenza fiscale in Italia: l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile;
  • la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in ogni caso, residenti e, pertanto, soggetti passivi d'imposta in Italia;
  • l'iscrizione anagrafica è preclusiva di ogni ulteriore accertamento, e il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (Cass n. 24972/2026).

Come si anticipava, il contribuente ha la possibilità di dimostrare con elementi documentali la propria residenza fiscale all'estero. Esempi di questa documentazione possono essere:
  • certificazione di residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero (in caso di Stato in Convenzione con l’Italia, certificazione ex art. 4, par. 1 della Convenzione);
  • documentazione relativa all’abitazione di residenza permanente all’estero;
  • utenze domestiche intestate con evidenza dei consumi;
  • documentazione legata all’attività di lavoro svolta all’estero (es. buste paga, contratti, etc);
  • documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi presentate all’estero, come soggetto ivi residente;
  • pagamenti di imposte fatti all’estero;
  • documentazione nominativa in grado di dimostrare interessi personali, sociali, culturali all’estero;
  • iscrizione dei figli, quando presenti, a scuole o istituti di formazione locali, accompagnata dalla documentazione che dimostri la loro effettiva frequenza;
  • l’apertura di conti correnti presso banche del Paese di destinazione, con movimenti finanziari coerenti con l’effettivo svolgimento della vita quotidiana all’estero;
  • l’eventuale iscrizione alle liste elettorali del Paese di destinazione;
  • l’assenza di immobili in Italia mantenuti a propria disposizione, nonché l’assenza di operazioni o atti significativi, come compravendite, donazioni o costituzioni di società, effettuati nel territorio italiano;
  • l’assenza in Italia di legami economici, familiari, sociali o culturali significativi e duraturi (cfr. circolare n. 140/E del 24 giugno 1999).

È chiaro che il supporto della documentazione è necessario per convincere l’Amministrazione finanziaria di "essere nel giusto". In caso contrario l’Amministrazione ha la possibilità di far partire una contestazione verso il contribuente che, in mancanza di iscrizione AIRE, non abbia:
  • dichiarato tutti i suoi redditi in Italia ex art. 3 del T.U.I.R.;
  • dichiarato le sue attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento delle eventuali imposte patrimoniali.

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Lavoratore, ora ti spetta fino al 12% in più di stipendio se lavori al freddo o in condizioni dure: nuova sentenza

Pubblicato il: 12/09/2026

Un magazziniere che lavora per ore in una cella frigorifera, con temperature inferiori a -20°, riceve la stessa busta paga di un collega che opera a temperatura ambiente, se il contratto collettivo applicato dall'azienda non prevede indennità specifiche per il disagio da freddo. Fino a poco tempo fa, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) poteva soltanto verificare che quel contratto fosse quello corretto per il settore merceologico dell'impresa. Con la sentenza n. 4969/2026, pubblicata il 22 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha statuito che il personale ispettivo può ora sindacare anche l'adeguatezza sostanziale della retribuzione rispetto alle mansioni concretamente svolte, richiamando direttamente l'art. 36 Cost..

Tra celle frigorifere e libertà negoziale
Tutto nasce da un'ispezione condotta nel dicembre 2023 su una società veneta del comparto commercio, specializzata nella logistica di surgelati e alimentari pronti e legata, per i propri dipendenti, al contratto collettivo del commercio. I tecnici dell'Ispettorato Territoriale di Verona avevano accertato che 8 lavoratori del reparto surgelati restavano per diverse ore al giorno dentro celle frigorifere tra i 20 e i 24 gradi sotto zero. Un dato confermato sia dal documento di valutazione dei rischi sia dai giudizi di idoneità rilasciati dal medico competente. Nessuna clausola del contratto collettivo applicato compensava quella condizione, mentre altri contratti dello stesso comparto alimentare riconoscono, per lo stesso tipo di disagio, un'indennità che può arrivare al 12% della retribuzione.

Il verbale di disposizione n. 93, datato 18 marzo 2024 e fondato sull'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004, obbligava l'azienda a negoziare entro 3 mesi, in sede di contrattazione aziendale, un'indennità compresa tra l'8% e il 12% della retribuzione. La società si è rivolta al TAR per il Veneto contestando la scelta dell'INL di introdurre un istituto estraneo al contratto collettivo liberamente adottato, in violazione della libertà sindacale tutelata dall'art. 39 Cost.. I giudici veneti le hanno dato ragione. Secondo il TAR, il potere di disposizione può scattare solo in caso di violazione di un obbligo già previsto dalla legge o dal contratto applicato, obbligo che in questa vicenda non esisteva. Da qui l'appello dell'Ispettorato al Consiglio di Stato.

Perché il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto
I giudici di Palazzo Spada hanno però preso le distanze dalla lettura restrittiva del giudice di primo grado. Non era in discussione la correttezza del CCNL Commercio rispetto al settore dell'impresa. Il nodo vero era se quel contratto rispecchiasse le condizioni concrete di chi lavora in cella frigorifera. Il lavoro a contatto con temperature pari o inferiori a 5 gradi sotto zero rientra tra le attività usuranti elencate nella Tabella A del d.lgs. n. 374 del 1993, con effetti sul pensionamento anticipato. Questa qualifica, però, non determina automaticamente l’erogazione di un correttivo economico durante il rapporto di lavoro, se il contratto collettivo non lo prevede espressamente.

A sostegno di questa lettura vengono richiamati due precedenti della stessa Sezione, la pronuncia n. 2778 del 2024 e la n. 10382 del 2025, entrambi a favore di un'interpretazione estensiva della nozione di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale, presupposto necessario per attivare il potere di disposizione. In quella nozione entra anche la retribuzione sostanzialmente inadeguata, un profilo che diventa sospetto di discriminazione quando lavoratori esposti agli stessi rischi guadagnano di più in comparti affini.

A rafforzare il ragionamento sono arrivati i richiami alla giurisprudenza di legittimità, in particolare alle pronunce n. 28320 del 2023 e n. 32123 del 2025 della Cassazione, secondo cui il giudice del lavoro può allontanarsi dai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile ogni volta che questi non garantiscano la proporzionalità e la sufficienza richieste dall'art. 36 della Costituzione, guardando ai valori fissati da un contratto affine.

Il limite della libertà sindacale non è assoluto
Quanto al tema della libertà negoziale del datore di lavoro, il Consiglio di Stato la riconosce, ma ricorda che anche la libertà sindacale garantita dall'art. 39 della Costituzione si piega davanti al limite dell'utilità sociale che l'art. 41 Cost. impone all'iniziativa economica privata. L'INL, spiegano i giudici, non prende il posto delle parti né applica forzatamente un contratto diverso da quello in vigore. Spinge soltanto, con un meccanismo di pressione indiretta, ad avviare una trattativa aziendale che utilizzi le cifre di un comparto affine come semplice riferimento equo per calcolare l'indennità. Su questa base il provvedimento ispettivo regge, la sentenza del TAR Veneto viene riformata e il ricorso originario della società è respinto in via definitiva, con spese di entrambi i gradi compensate.

Le ricadute pratiche per le imprese
Un'azienda che applica correttamente il CCNL del proprio settore non è più al riparo da un provvedimento ispettivo, se quel contratto non compensa condizioni di lavoro particolarmente gravose, come l'esposizione prolungata al freddo intenso. Diventa quindi opportuno verificare, mansione per mansione, se il trattamento economico riservato ai lavoratori esposti a rischi specifici regge il confronto con quanto previsto da contratti collettivi affini che disciplinano condizioni analoghe.


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Codice della Strada, puoi contestare la multa del vigile fuori servizio ma non quella del poliziotto: ecco perché

Pubblicato il: 11/09/2026

Una domanda ricorrente riguarda la validità di una multa quando a contestare l'infrazione è un agente che, in quel momento, non si trova in servizio. La risposta non è uguale per tutte le forze di polizia: occorre distinguere tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia municipale o locale.

Per quest'ultima, inoltre, assumono particolare importanza due elementi: il territorio nel quale avviene l'accertamento e l'effettivo stato di servizio dell'agente.

Le funzioni di polizia stradale
Il punto di partenza è l'articolo 12 del Codice della strada, che individua gli organi ai quali sono affidati i servizi di polizia stradale. Tra questi rientrano la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e i corpi e servizi di polizia municipale.
L'articolo 192 del Codice della strada prevede, inoltre, l'obbligo per gli utenti della strada di fermarsi all'invito degli agenti addetti ai servizi di polizia stradale, quando questi siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
Da queste norme, però, non deriva una disciplina identica per tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine. La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato una differenza significativa tra le forze di polizia a competenza nazionale e la polizia locale.

Polizia di Stato: la multa può essere valida anche fuori servizio
Per gli appartenenti alla Polizia di Stato, l'orientamento giurisprudenziale prevalente è particolarmente ampio.
Un agente può accertare una violazione del Codice della strada anche quando si trova fuori dall'orario ordinario di servizio. La ragione è legata alla natura delle funzioni svolte e all'estensione territoriale della competenza della Polizia di Stato.
Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 152 del 12 marzo 2025, ha ribadito questo principio richiamando precedenti della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze n. 5771/2008 e n. 2748/2019.
In sostanza, la situazione dell'agente della Polizia di Stato è diversa da quella del vigile urbano: il primo può intervenire anche fuori servizio, mentre per la polizia municipale esistono limiti territoriali e temporali più stringenti.
La stessa sentenza del Tribunale di Trento ha ritenuto valido un verbale relativo a una violazione stradale contestata verbalmente dall'agente al momento dell'accertamento e formalizzata successivamente. Il fatto che l'agente non avesse potuto compilare immediatamente la modulistica non rendeva automaticamente invalido l'accertamento, purché il verbale contenesse gli elementi richiesti dalla legge.

Polizia municipale: la situazione è diversa
Per gli agenti della polizia municipale o locale la questione è più complessa.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza più recente, l'agente di polizia locale esercita le proprie funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza e durante il servizio. Di conseguenza, una multa elevata da un agente municipale che si trovi fuori servizio può essere contestata proprio per la mancanza del requisito funzionale.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 2666 del 14 dicembre 2023, ha richiamato il principio secondo cui gli appartenenti alla polizia municipale hanno una competenza collegata sia al territorio di appartenenza sia al tempo in cui sono effettivamente in servizio.

La distinzione è quindi importante: non basta che l'agente appartenga al corpo di polizia municipale e si trovi nel proprio Comune. Occorre verificare anche se, nel momento in cui ha accertato la violazione, fosse effettivamente in servizio.


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