Il rapporto tra l’accesso civico generalizzato ed il mondo dei contratti pubblici

Pubblicato il: 23/03/2023

Con una interessantissima pronuncia (n. 10 del 2 aprile 2020), la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito una interpretazione sul piano dei principi di diritto dirompente.

Nel dettaglio, la vicenda nella quale si è innestata la pronuncia muove da una istanza di accesso ex art. 22 della legge sul proc. amministrativo volta a verificare le modalità esecutive del contratto d’opera, presentata da un’impresa partecipante ad una gara pubblica e classificatasi seconda. La richiesta ostensiva in questione veniva però rigettata dalla Pubblica Amministrazione per due ragioni: in primis, veniva ritenuta veniva considerata carente dei requisiti richiesti dalla legge per l’ostensibilità dei documenti; in secundis, la richiesta esulava dal perimetro applicativo dell’accesso in quanto tradizionalmente, per esigenze di tutela di par condicio creditorum, è ritenuto non applicabile alla materia dei contratti pubblici.

Il supremo consesso di giustizia amministrativa ha dichiarato, con una netta inversione di tendenza, l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato anche alla materia dei contratti pubblici. Il principio in questione è stato affermato chiarendo, dapprima, il rapporto intercorrente tra accesso documentale ed accesso civico generalizzato. Secondo i giudici di Palazzo Spada il rapporto tra le diverse forme di accesso, generali e speciali, deve essere letto secondo un criterio di integrazione, e non secondo una logica di irriducibile separazione. Pertanto, non è escluso che la PA o il giudice amministrativo possano esaminare contestualmente la sussistenza dei presupposti tanto dell’accesso documentale quanto di quello civico, purché l’istanza del privato sia formulata senza specifico riferimento ad una disciplina. Successivamente, con riferimento agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico, il Collegio si sofferma sulla configurabilità di un interesse concreto, diretto ed attuale in capo all’istante, ex art. 22 l. n. 241/1990, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva del contratto, in vista della eventuale sollecitazione del potere della PA di provocare la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, ed il conseguente interpello per il nuovo affidamento del contratto. A tale uopo, la Adunanza Plenaria ha ritenuto ravvisabile il predetto interesse ed una conseguente legittimazione ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà esplorativa da parte del terzo.

Tale positiva affermazione si giustifica in considerazione del fatto che l’adempimento delle prestazioni dell’appaltatore devono essere lo specchio fedele di quanto risultato all’esito di un corretto confronto in sede di gara, altrimenti sarebbe facile aggirare, proprio in sede di esecuzione, le regole del buon andamento, della trasparenza e della concorrenza, formalmente seguite nella fase pubblicistica anteriore e prodromica all’aggiudicazione. Infine, l’A.P. ha affermato che, fermo restando i limiti specifici previsti dal Codice Appalti e dal Decreto Trasparenza, l’accesso civico generalizzato è applicabile agli atti delle procedure di appalto, anche con riferimento alla fase esecutiva del contratto, considerandolo uno strumento atto a garantire un controllo diffuso sull’azione amministrativa, in funzione anche dell’esigenza, particolarmente avvertita nella materia dei contratti pubblici, di scongiurare fenomeni di cattiva amministrazione o di corruttela.


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Il concorso esterno in associazione mafiosa: il perimetro applicativo

Pubblicato il: 22/03/2023

Con una interessantissima pronuncia, (sentenza numero 49744 del 7 dicembre 2022, depositata il 30 dicembre 2022), la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della controversa ammissibilità del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa, ex art. 416 bis del c.p..

Sul punto è agevole rilevare una complessa stratificazione giurisprudenziale di cui non qui possibile dare conto puntualmente. In maniera sintetica e senza pretese di esaustività, le Sezioni Unite pronunciatesi nel tempo (Demitry, Carnevaler, Mannino) hanno tracciato i confini di una fattispecie applicativa de quo che nel nostro ordinamento è sempre stata oggetto di grandi dibattiti. Tacciata di imprevedibilità dalla Corte di Strasburgo, il c.d. concorso esterno in associazione mafiosa ad oggi conosce alcuni punti fermi. Innanzitutto, circa la sua ammissibilità: secondo la tesi c.d. plurisoggettiva eventuale, ex art. 110 del c.p. è suscettibile di combinarsi anche con i reati plurisoggettivi propri dando vita ad una nuova fattispecie di evento e causalmente orientata.

Circa il discrimen tra l’intraneus ed il concorrente ex art. 110 c.p., la giurisprudenza ormai ha chiarito che assume la qualità eztraneus nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che “priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”. Viceversa, il c.d. partecipe al sodalizio mafioso è dotato dell’affectio societatis e dunque è stabilmente inserito nella gerarchia del consorzio criminale.

Il discrimen tra le due figure si traduce anche in un diverso “ruolo processuale”: per il partecipe occorre un indicatore processuale che testimoni l’avvenuto inserimento del soggetto nel sodalizio criminale con di tendenziale stabilità; per il concorrente esterno il modello di accertamento è invece agganciato ad un paradigma causalmente orientato e presuppone da un lato la consapevolezza del mancato inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la presenza di una condotta empiricamente capace di realizzare un incremento tangibile circa l’esistenza e permanenza/rafforzamento della associazione.
Quanto all’elemento soggettivo, la condotta del concorrente esterno deve essere alimentata, conformemente al principio di personalità scolpito ex art. 27 Cost. dal dolo diretto, inteso come previa rappresentazione e volizione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento degli scopi del consorzio criminale. A tale uopo, secondo la giurisprudenza consolidata della corte di Cassazione occorre che anche le condotte poste in essere da soggetti esterni, che contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione, siano rappresentati quali macro-eventi finali del sodalizio criminale.

Per l’effetto di tale paradigma processuale, occorre che la condotta dell’extraneus non deve tendere ad un incremento della potenzialità del consorzio criminale ma deve porsi come supporto di concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita della cellula criminale. Processualmente, la verifica di tale potenzialità causale andrà condotta con giudizio ex post, esaminando le ricadute empiriche della condotta oggetto di analisi, in modo tale da poter affermare che la condivisione da parte del concorrente delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche avute di mira dal sodalizio.


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L’estensione del concetto di mafia: dalle mafie storiche a quelle delocalizzate

Pubblicato il: 21/03/2023

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 548 del 18 novembre 2022 (dep. 27 gennaio 2023), si è occupata del delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis del c.p.), estendendo la fattispecie di reato anche a quelle associazioni criminali che non presentano uno stretto collegamento con il territorio di origine, bensì appaiono delocalizzate, ovvero radicate in contesti territoriali diversi.

La pronuncia della Cassazione in esame richiama quanto già affermato dal Supremo Consesso a Sezioni Unite nella precedente sentenza del 16 marzo 2020 n. 10255, ove, a seguito di ordinanza di rimessione, si è statuita la necessità di estendere il delitto de quo anche alle mafie delocalizzate.
Al fine di comprendere la portata innovativa della pronunzia in esame (la quale ricalca il dictum decisorio del 2020), è necessario delineare i caratteri essenziali del delitto di associazione di stampo mafioso, coglierne la ratio, e soprattutto le motivazioni della estensione del suo ambito applicativo anche alle mafie non collegate al territorio di origine.

Il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nasce nel 1982, attraverso la legge n. 646 del 13 settembre, al fine di combattere i fenomeni associativi di stampo mafioso, ossia quelle associazioni criminali sui generis, attuate attraverso particolari riti di affiliazione degli associati. In particolare, la disposizione normativa mirava a combattere le c.d. “mafie storiche”, quali la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la "Sacra Corona Unita", et similia, caratterizzate da un forte collegamento con il territorio di origine, nonché dall’utilizzo del metodo mafioso per il perseguimento dei reati scopo (o detti anche “satellite”), di cui al comma 3 dell’art. 416 bis c.p.

Difatti, il discrimen tra il mero “reato di associazione per delinquere” (di cui 416cp) e quello di “associazione di stampo mafioso” (di cui all’articolo 416 bis c.p.) consta proprio nell’utilizzo del metodo mafioso, da intendersi quale modus agendi caratterizzato da un forte atteggiamento di sopraffazione, tale da porre in stato di soggezione la vittima del reato satellite. In particolare, l’utilizzo del metodo mafioso può rilevare anche come circostanza aggravante, qualora le fattispecie di reato siano realizzate da soggetti non appartenenti alla cosca criminale, ma indirettamente collegati ad essa (art. 416 bis 1 del c.p.). Si pensi, ad esempio, al delitto di estorsione attuato con metodo mafioso: a differenza dell’ordinario delitto di estorsione, art. 629 del c.p., caratterizzato ex se già dall’utilizzo della violenza o/o minaccia, quelle espletate con il c.d. “metodo mafioso” sono caratterizzate dall’utilizzo di una sopraffazione direttamente collegata all’associazione mafiosa, ossia attraverso il richiamo del delinquente all’associazione criminale di riferimento (“mi manda la mafia”), ovvero con minacce e/o violenze attuate con modalità similari all’associazione di riferimento.

In generale, le c.d. “mafie storiche”, previa realizzazione di un attento programma criminale, perseguono diversi e plurimi scopi attraverso i c.d. “reati satellite”: si pensi, ad esempio, alla gestione, diretta o indiretta, di attività economiche; ovvero, all’acquisizione illecita di appalti e servizi pubblici; ed ancora, alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti. Ed ancora, la mano delle mafie storiche può arrivare sino al corretto esercizio del diritto di voto in materia elettorale: data la gravità del fenomeno illecito, il legislatore ha pensato di punire ex se il fatto illecito in esame, attraverso la fattispecie di reato di cui all’art. 416 ter del c.p. (rubricata “scambio elettorale politico mafioso”).

Premesso ciò, in giurisprudenza ci si era interrogati circa la possibilità di estendere le fattispecie criminali in esame anche a quelle associazioni che, sebbene delocalizzate, tuttavia attuavano gli scopi illeciti attraverso l’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416 bis, comma 3, c.p.. Si trattava di una problematica di ampio respiro pratico, essendo che l’estensione della fattispecie di reato in esame anche alle c.d. mafie delocalizzate significava estendere l’area del penalmente rilevante.

Tuttavia, per finalità di carattere preventivo, più che repressivo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha esteso la fattispecie di reato de quo anche alle c.d. “mafie delocalizzate”, combattendo i fenomeni illeciti di stampo mafioso anche qualora non direttamente presenti nel territorio di appartenenza (si pensi, ad esempio, alle cellule mafiose operanti nel territorio milanese). La giurisprudenza ha, difatti, osservato come il concetto di mafia è in continua evoluzione, e pertanto, anche a seguito dell’incremento delle attività economiche (ove le c.d. “mafie storiche” agiscono), non è possibile restringere la punibilità alle sole associazioni di stampo mafioso strettamente collegate al territorio di origine: pertanto, ogni cellula cancerosa mafiosa, pur se non radicata nel territorio di origine, è da punire quale associazione di stampo mafioso, ex art. 416 bis c.p.. Il legislatore già prevede la punibilità delle mere cellule criminali dipendenti dalla struttura madre, in particolare in materia di organizzazioni di stampo terroristico eversivo (art. 270 bis del c.p.), alle quali è estesa la fattispecie di reato in esame stante la loro natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dall’associazione madre.
La sentenza in esame sottolinea la necessità di un accertamento del giudice in concreto sull’operato delle c.d. “mafie delocalizzate”: in relazione al caso concreto, difatti, il giudice dovrà accertare la simmetria della mafia delocalizzata rispetto a quella storica, al fine di estendere la fattispecie penalmente rilevante di associazione di stampo mafioso.


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Assolto il padre che suona continuamente al campanello dell’ex per vedere la figlia

Pubblicato il: 20/03/2023

La Cassazione assolve l’imputato per il reato di cui all’art. 660 del Codice Penale di cui era stato accusato in secondo grado. L’uomo, dopo il giudizio di primo grado che lo vedeva condannato per molestie e lesioni nei confronti della moglie, ha visto riqualificare l’accusa in sole molestie dai giudici dell’appello. Per la Cassazione, non sussiste nemmeno il reato di cui sopra, il comportamento dell’uomo, difatti, non integra gli estremi previsti dalla fattispecie in oggetto.

Nel caso di specie l’uomo si era recato fuori dall’appartamento dell’ex compagna per vedere la figlia, portarla fuori con il suo ciclomotore ed esercitare così, secondo gli Ermellini, la sua potestà di padre. Per tale motivo, al rifiuto da parte della donna, si era attaccato al campanello finchè non gli è stato possibile uscire con la minore attendendola fuori dal portone. Tale comportamento non può essere tacciato né di petulanza né ricondotto ad alcun biasimevole motivo.
Secondo il Supremo Consesso, la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto l’uomo colpevole di molestie e disturbo alle persone deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

A tali conclusioni si perviene alla lettura della sentenza num. n. 47396/2022, attraverso la quale gli Ermellini ribadiscono che “in tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), se, per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo, per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di fastidiosa o irritante) a chi la subisce, richiedendosi, invece, che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo".

Per la Cassazione, l’azione posta in essere dall’uomo non è riconducibile al dettato normativo in quanto sorge in capo a quest’ultimo il diritto di esercitare la sua qualità di padre, nonostante il rifiuto della madre, a fronte del preminente interesse della figlia ad avere un rapporto qualitativo con entrambi i genitori.


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I rapporti tra il delitto di estorsione ed il delitto di sequestro di persona a scopo estorsivo

Pubblicato il: 19/03/2023

Con la pronuncia n. 14019 del 25/11/2021, la I Sez. penale della Cassazione è ritornata su una questione di notevole interesse ed impatto pratico: il rapporto tra la fattispecie di estorsione ex art. 629 del c.p. e sequestro di persona a scopo estorsivo ex art. 630 del c.p.p.. Segnatamente, due soggetti venivano condannati in entrambe i gradi di merito per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e di tentata estorsione per aver privato della libertà personale e minacciato un privato cittadino, dopo averlo attirato in un sottoscala impedendogli di uscire per un congruo periodo di tempo. Nel perpetrare la loro violenza, entrambe gli imputati minacciavano in concorso tra loro ex art. 110 del c.p. e ss. di "spezzare o mutilare gli arti della vittima" se quest’ultima non avesse proceduto a sottoscrivere alcuni documenti quali ad esempio un preliminare di cessione di attività commerciale ed una quietanza di pagamento di una somma a titolo di acconto.

Successivamente alla condanna, entrambe gli imputati proponevano ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, la configurabilità del concorso tra i due reati in commento. In particolare, gli imputati articolavano la propria difesa su due poli. In primo luogo, evidenziavano che il reato di sequestro di persona non si era consumato perché non vi era stata una limitazione della libertà personale della vittima per un tempo apprezzabile e comunque superiore a quello strettamente necessario per attuare la condotta costrittiva mediante minaccia. In secondo luogo, evidenziavano che l'ingiusto profitto perseguito e conseguito non costituiva il corrispettivo della liberazione della vittima, ricorrendo pertanto la diversa fattispecie di estorsione, eventualmente anche in concorso con il delitto di sequestro di persona ex art. 605 del c.p.. Invero, quest'ultima, ove non avesse ceduto alle richieste degli stessi, non sarebbe stata privata della libertà personale, consistendo la minaccia rivoltale nella causazione di un male fisico.

Le censure sono state ritenute fondate dalla Corte di Cassazione che, muovendo da una ricostruzione storica della fattispecie penale di cui all’art. 630 c.p., sottolineava che la norma in esame tutela tanto la libertà personale quanto l'integrità del patrimonio della vittima. Gli Ermellini hanno, quindi, evidenziato che integra gli estremi del sequestro di persona a scopo di estorsione e non quelli del delitto di estorsione la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione anche di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione. La sentenza impugnata è stata, dunque, annullata con rinvio, per verificare se le condotte, realizzate ed accertate nel caso concreto, integrino la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure il delitto di estorsione, a seconda dell'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra la pretesa ingiusta e la libertà personale della vittima, tenendo in considerazione anche la durata della privazione subita da quest'ultima.


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Il diritto fondamentale al mantenimento alle relazioni familiari del detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all’art. 41 bis

Pubblicato il: 17/03/2023

Con la pronunzia n. 48956 del 28 ottobre 2022 (depositata in data 23 dicembre 2022), la Corte di Cassazione, sezione penale, ha ribadito la centralità del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all' art. 41 della l. sull’ordinamento penitenziario al mantenimento delle relazioni familiari, pur se sottoposti al medesimo regime restrittivo. Trattasi, difatti, di diritto fondamentale, espressione della personalità del detenuto, il quale, sebbene tale, resta al contempo cives, e pertanto titolare di diritti.

All’interno della sentenza in esame, la giurisprudenza ha nuovamente chiarito che il diritto del detenuto alla preservazione delle relazioni familiari non è sacrificabile sull’altare della prevenzione: in altri termini, non è possibile per mere esigenze preventive (ossia, al fine di evitare condotte delinquenziali reiterate, attraverso l’ausilio dei familiari colloquianti) vietare al singolo detenuto, sebbene in regime carcerario speciale (ex art. 41 bis ord. Pen.), di continuare ad intrattenere le relazioni familiari. Il detenuto in regime speciale mantiene il diritto di vedere ed interloquire con i parenti più stretti, sebbene attraverso modalità di video sorveglianza controllate.

Secondo l'ultimo filone della giurisprudenza di legittimità, si afferma la necessità di operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze preventive dello Stato e quelle personali del detenuto: in particolare, è comunque possibile sacrificare le esigenze personali del detenuto in nome della sicurezza collettiva; tuttavia, non è possibile dequotare le stesse completamente, a seguito della necessità di garantire la prevenzione della condotta penalmente rilevante (Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2021, n. 29007).

Alla luce di suddette premesse, si deduce che la Corte di Cassazione, in tal sede, si pone in linea di continuità con un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale ribadisce il diritto del detenuto ex art. 41 bis Ord. Pen. ad intrattenere ogni forma di stretto rapporto familiare, tanto genitoriale quanto parentale (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2022, n. 31634). In particolare, se il detenuto è genitore, ha diritto di vedere e parlare con i figli, specie se minori. In particolare, per questi ultimi l'ordinamento garantisce il diritto di vedere e frequentare (sebbene secondo i limiti della detenzione) la figura genitoriale detenuta, al fine di non coltivare, e non interrompere, i rapporti familiari ([[2Cost]]).
Il detenuto conserva anche il diritto di vedere ed interloquire con i soggetti familiari stretti (genitori, fratelli e/o sorelle), sia se questi ultimi siano in stato di libertà, che di detenzione: la giurisprudenza di legittimità, in particolare, ad oggi riconosce il diritto del detenuto ex art. 41 bis Ord. Pen. ad interloquire anche con familiari sottoposti a medesimo regime carcerario, sia per via telefonica che de visu (Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 2014, n. 7654).

Il riconoscimento del diritto alla continuazione dei rapporti familiari trova giustificazione anche nella voluntas legis, essendo che il paragrafo 16. 2 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, in relazione ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., dispone che “eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione”. Pertanto, secondo la disposizione normativa, la direzione di istituto carcerario può concedere il colloquio dall’internato con i familiari, ovvero negarlo in caso di situazioni di pericolo, ovvero per ragioni special preventive, previo assenso della magistratura di sorveglianza, nonché della Direzione distrettuale antimafia.

La giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo, in suddette limitate forme, la continuità dei rapporti familiari dell'internato, pone a questi stringenti limiti procedurali: il detenuto ex art. 41 bis Ord. Pen., difatti, non è completamente libero di frequentare l’ambiente familiare, essendo comunque necessario, per esigenze preventive, controllare e monitorare le conversazioni tenute ([[27cost.]]). In particolare, se avvengono de visu (attraverso incontri ravvicinati), è necessario che nel luogo dei colloqui siano presenti gli addetti appartenenti alle Forze dell’ordine, i quali hanno l’obbligo di intervenire, ovvero informare il Pubblico ministero, in caso di movimenti sospetti e/o conversazioni ambigue. Anche nelle mere conversazioni telefoniche, che si svolgano a distanza, è necessario il controllo vocale della telefonata da parte del soggetto appartenente alla forma dell’Ordine, il quale avrà l’obbligo di comunicare eventuali messaggi in codice intercettati.


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L’usucapibilità del bene immobile validamente espropriato

Pubblicato il: 16/03/2023

Attraverso la pronuncia n. 651 del 12 gennaio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno confermato la possibilità per il proprietario espropriato, il quale abbia usufruito del godimento del bene immobile per un tempo utile a usucapirlo (art. 1158 del c.c.), di riacquisire la proprietà dello stesso per usucapione, pur in presenza di una valida espropriazione per pubblica utilità, operata ex ante dalla pubblica amministrazione.

Secondo il Supremo Consesso, pertanto, la notifica di un valido decreto di esproprio al proprietario effettivo del bene immobile non è requisito idoneo ad impedire l’esercizio del possesso ad usucapionem da parte dello stesso, qualora la Pubblica Amministrazione non sia entrata successivamente nel possesso materiale ed effettivo del bene immobile.

Al fine di comprendere pienamente la pronuncia in commento, è necessario operare brevi cenni all’istituto dell’usucapione.
Trattasi, in particolare, di un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato ex lege.
I requisiti per un valido esercizio dell’usucapio sono individuati all’interno dell’ art. 1158 c.c., in base al quale sono necessari: il possesso (non è sufficiente la mera detenzione) continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico del bene in oggetto; l’esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (non sono suscettibili di usucapione, difatti, i diritti personali); la continuità nel possesso ininterrotto per un arco temporale pari a 20 anni (o nei diversi termini indicati dalla legge); l'intenzione dell’interessato di esercitare un potere sulla cosa, in buona o mala fede (non è necessario, in tal caso, la buona fede del possessore).
La contestuale presenza dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c. consente al possessore di acquisire, per usucapione, la proprietà del bene: ciò in quanto l’ordinamento giuridico preferisce dare priorità ai soggetti che realmente e praticamente si sono, nel corso del tempo, occupati del bene mobile e/o immobile, mettendolo a frutto e ricavandone utilità naturali o sociali. Pertanto coloro che sin astratto risultano essere i legittimi proprietari del bene mobile e/o immobile, soccombono rispetto a coloro che, nella pratica, hanno sfruttato e reso fruttifero lo stesso.

Alla luce delle caratteristiche dell’usucapione, ci si iniziò ad interrogare in giurisprudenza circa la possibilità di applicare l’istituto in esame anche in merito ai beni immobili che, sebbene in astratto validamente espropriati, erano, in concreto, lasciati nel possesso degli originari proprietari. Difatti, non di rado (ancora oggi) accade che la pubblica amministrazione, intenzionata a dar vita ad un’opera o progetto, espropri un bene immobile altrui, senza, tuttavia, procedere alla successiva immissione in possesso per ritardi burocratici. Di tal guisa, il bene resta nelle mani del proprietario originario, il quale continua ad utilizzare lo stesso in qualità di legittimo possessore (ossia, con l’animus possidendi).

Pertanto, con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno messo un punto fermo su una questione che, per anni, ha impegnato tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza.
In materia di usucapibilità del bene immobile validamente espropriato, due erano gli orientamenti contrastanti.

Secondo un primo filone giurisprudenziale, invero, “il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino ad esercitare sulla cosa un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica [o conoscenza] del decreto ne comporta la perdita dell’animus possidendi, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di interversio possessionis» (in particolare, si fa riferimento a: Cass. civ., sez. I, n. 6742 del 2014; Cass. civ., sez. II n. 23850 del 2018).

Secondo un secondo filone giurisprudenziale, “in tema di possesso ad usucapionem, tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché – con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità – il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell’espropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l’espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell’animus rem sibi habendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell’usucapione (a ciò non ostando, tra l’altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della L. n. 2359 del 1865) tutte le volte in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l’immissione in possesso, né l’attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell’espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini de quibus, l’acquisita consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto dominicale» (orientamento sposato, in particolare, da: Cass. civ., sez. II n. 5996 del 2014, n. 25594; Cass. civ., sez. I, n. 5293 del 2000).

Le Sezioni Unite, all’interno della sentenza in commento, hanno condiviso questo secondo orientamento, sia in relazione alle controversie soggette al regime previgente al T.U. degli espropri (D.L.vo 8 giugno 2001, n. 327), e sia in quelle soggette alle disposizioni del medesimo testo unico.


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Caso Cucchi: omicidio preterintenzionale ed idoneità delle cause sopravvenute ed eccezionali ad elidere il nesso causale

Pubblicato il: 14/03/2023

La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 18396 del 4 aprile 2022 (depositata in data 9 maggio 2022), ha dato risoluzione ad uno dei casi di cronaca giudiziaria più rielevanti degli ultimi anni, riguardante il giovane Stefano Cucchi, ucciso in cella dalle percosse degli addetti alla vigilanza carceraria.
In particolare, nel caso, di specie, la Corte di Cassazione escludeva l’interruzione del nesso causale tra la condotta degli agenti e l’evento morte, stante le omissioni del personale sanitario circa le cure sottoposte al giovane Cucchi leso: gli agenti carcerari, autori delle lesioni, rispondevano, così, di omicidio preterintenzionale, ex art. 584 del c.p.. Il comportamento omissivo del personale sanitario non rilevava, pertanto, quale concausa sopravvenuta idonea, ex se, a cagionare l’evento morte (ex art. 41 del c.p., comma 2), ossia ad interrompere il nesso causale originario tra condotta degli addetti carcerari e l’evento morte da questi non voluto.

Al fine di comprendere pienamente la decisione in esame, occorre una breve premessa in materia di concause sopravvenute.
Il codice penale vigente, all’interno dell’articolo 41 comma 2, prevede che “Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita”. A differenza delle concause di natura concomitante o pregressa alla condotta del soggetto agente (le quali, secondo la dottrina e giurisprudenza maggioritaria rilevano unicamente sul piano della colpevolezza), le cause sopravvenute sono, ex lege, idonee ad elidere il nesso causale tra condotta ed evento qualora generino uno sviluppo atipico ed abnorme della serie causale (Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2021, n. 45241).
Sulla scia di questa premessa ermeneutica, nel caso di specie ci si chiedeva (alla luce della teoria avallata dalla difesa in giudizio) se la condotta omissiva dei medici circa la prestazione delle cure sanitarie (da intendersi quale prolungata carenza di alimentazione e di idratazione) potesse considerarsi, o meno, concausa sopravvenuta sufficiente ad elidere il rapporto causale tra la condotta di lesioni e percosse degli agenti penitenziari e l’evento morte non voluto (a titolo di omicidio preterintenzionale).

Nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione da una risposta negativa, non rinvenendo nelle omissioni del personale sanitario concause sufficienti ed autonome a determinare l’evento morte. Difatti, pur avallando la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento in materia di concause sopravvenute, secondo il Supremo Consesso non era possibile ritenersi eliso il nesso causale, essendo che la condotta del personale sanitario non aveva creato un rischio eccentrico, abnorme, e non oggettivamente prevedibile al momento del perfezionamento della condotta di lesioni da parte dei soggetti agenti (Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 22691).
In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione “il collegamento causale tra l’azione lesiva imputata e l’evento che ne è derivato non è interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell’evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale. Tale omissione, ricorrendone le condizioni, può infatti costituire eventualmente il titolo per l’affermazione della concorrente responsabilità del soggetto inadempiente, mentre, nella fattispecie, le omissioni eventualmente imputabili al personale sanitario (e comunque solo genericamente evocate dal ricorrente), come il lamentato rifiuto della vittima di alimentarsi correttamente, non sono stati ritenuti sviluppi imprevedibili o atipici del decorso causale”.

Così che, il comportamento omissivo del personale sanitario può rilevare quale titolo autonomo di responsabilità colposa, ricorrendone le condizioni di fatto e di diritto.
In tale sede, il Supremo Consesso effettua anche precisazioni dogmatiche in tema di omicidio preterintenzionale, nonché circa il concorso di persone nel delitto di cui all’art. 584 del codice penale.
Quanto all’omicidio preterintenzionale, la Corte precisa che: “l’oramai consolidato orientamento di questa Corte per cui l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto in questione è nella stessa previsione legislativa, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa”.

Con riguardo, invece, al concorso di persone nel reato de quo (in relazione alla partecipazione dei plurimi agenti nella condotta di lesioni e percosse), la Corte di Cassazione, sulla scia della pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013, n. 12413), ci insegna che: “la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro. Non solo, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è configurabile il concorso di persone nell’omicidio preterintenzionale quando vi è la partecipazione materiale o morale di più soggetti attivi nell’attività diretta a percuotere o ledere una persona senza la volontà di ucciderla e vi sia un evidente rapporto di causalità tra tale attività e l’evento mortale”.


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La scriminante dell’adempimento del dovere in caso di soccorso in mare di naufraghi

Pubblicato il: 13/03/2023

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 settembre 2022, n. 2511 (depositata in data 20 gennaio 2023), è tornata a pronunciarsi sul tema della scriminante dell'adempimento del dovere (art. 51 del c.p.) in caso di soccorso in mare, escludendone l'ambito di applicazione in caso di mera attività di recupero in mare del naufrago, senza successivo primario soccorso post salvataggio, consistente nel garantire al naufrago un approdo in posto sicuro ("piace of safety").

In particolare, le fonti del diritto internazionale, sia consuetudinarie che pattizie, impongono la necessità di garantire al naufrago rinvenuto in mare completa assistenza, consistente non solo nell'immediato salvataggio (qualora questo risulti disperso), bensì anche nella successivo trasporto in luogo sicuro, affinchè gli sia prestata completa assistenza, anche sanitaria e burocratica. Secondo i diritto internazionale, difatti, non è sufficiente la mera attività di recupero in mare da parte dei capitani delle navi di passaggio, bensì è necessario anche che questi si attivino affinchè i naufraghi recuperati siano portati in luoghi sicuri, e possano ricevere l'assistenza umanitaria di cui necessitano. A vigilare sull'attività di recupero e salvataggio è anche la polizia marittima, la quale, controllando le coste nazionali, deve assicurarsi che non vi sia nessun disperso che abbia bisogno di aiuto: in quel caso, è immediato l'obbligo di avvisare la capitaneria locale, affinché il naufrago sia recuperato.

I principi in esame sono espressamente ribaditi nelle principali convenzioni internazionali in materia di tutela del mare, in particolare: la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ("SOLAS-Safety of Life at Sea"), redatta a Londra nel 1974, e poi successivamente ratificata in Italia con la legge n. 313 del 1980; la Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982, e ex post recepita dall'Italia attraverso la legge n. 689 del 1994; la Convenzione SAR di Amburgo del 1979, successivamente poi eseguita dall'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 147 del 1989, ovvero poi attuata con il D.P.R. n. 662 del 1994, la quale, al punto 3.1.9, dispone che: "Le Parti devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall'Organizzazione (Marittima Internazionale). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile".
I principi generali in esame sono rinvenibili anche all'interno del diritto internazionale di fonte consuetudinaria, il quale entra, in qualità di fonte sovraordinata, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano attraverso l'articolo 10 della Carta Costituzionale: tra i principi fondamentali riconosciuti, quale tutela minima dei diritti umani, vi rientra anche l'obbligo di ciascuno Stato di soccorrere i naufraghi in mare, a prescindere dalla loro cittadinanza (anche gli apolidi meritano di essere soccorsi in mare).
In particolare, recependo le fonti di diritto internazionale, le Linee Guida del Ministero dell'Interno hanno precisato che "un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale. Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative".

Anche l'ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto di ciascuno di essere soccorso in mare in caso di pericolo: in particolare, è nel dovere di ciascun soggetto navigante garantire assistenza in caso di necessità, ovvero prestare primario soccorso ai soggetti che si trovano in estrema difficoltà. In generale, l'ordinamento nostrano scrimina ogni condotta illecita attuata al fine di recuperare soggetti in mare in stato di pericolo attraverso la causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del codice penale: dunque, qualora sia necessario porre in essere fatti illeciti al fine di soccorrere un naufrago (si pensi, ad esempio, ai delitti di cui agli art. 336 del c.p. e art. 337 del c.p.), il comportamento dei soccorritori è scriminato, e pertanto non punito.
In tal guisa, l'ordinamento giuridico italiano opera un bilanciamento di interessi, favorendo il recupero dei soggetti in mare in luogo della punibilità dei soggetti soccorritori. Garantire l'aiuto umanitario minimo è, difatti, esigenza considerata prevalente rispetto alla necessità di applicare la sanzione penale. L'ordinamento giuridico, attraverso la causa di giustificazione in esame, rinuncia a garantire tutela penale al fatto illecito perfezionatosi, al fine di tutelare la sfera dei diritti umanitari.

Secondo la teoria generale in materia penale, le cause di giustificazione rendono un fatto penalmente rilevante lecito in ogni branca dell'ordinamento giuridico: le scriminanti, difatti, a differenza delle scusanti (mera esclusione della colpevolezza), nonchè delle cause di non punibilità in senso stretto (esclusione della sola punibilità), danno al fatto penalmente illecito una veste di liceità, trasformando quest'ultimo in attività non punibile penalmente.
Al fine di riconoscere una scriminante, dunque, l'ordinamento giuridico deve dapprima valutare il valore giuridico extrapenale meritevole di tutela, ovvero circoscrivere l'ambito di operatività della causa di giustificazione in presenza di requisiti stringenti.

In materia di soccorso in mare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla scia delle fonti di diritto internazionale, ha più volte statuito che la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è riconoscibile nei casi in cui il soccorritore non solo si limiti a prestare il previo ausilio in mare al naufrago disperso, bensì si assicuri anche il suo successivo approdo in luogo sicuro, affinchè ricevi ogni forma assistenziale di stampo umanitario.
I principi in esame sono stati riaffermati dal Supremo Consesso nella celebre sentenza n. 6626 del 16 gennaio 2020 (famoso caso "Rackete"), ove, nel merito, la Corte di Cassazione riconosceva la scriminante di cui all'articolo 51 c.p., non punendo penalmente la condotta di resistenza a pubblico ufficiale (ex art. 336 c.p.) attuata dal capitano della nave al fine di porre in salvo naufraghi dispersi: ciò in quanto il soggetto agente non solo si prestava ad offrire ai naufraghi soccorsi previo sostegno materiale, permettendo agli stessi di salire sulla nave, bensì in quanto aiutava gli stessi trasportandoli sul territorio italiano, luogo sicuro ove poter ricevere assistenza.

Alla luce delle coordinate tracciate, la Corte di Cassazione, all'interno della sentenza in esame, ha escluso la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. in caso di mera attività di mero soccorso e recupero in mare, senza che a questa faccia seguito un concreto trasporto in posto sicuro del naufrago disperso. Nel caso di specie, difatti, il comandante della nave aveva prestato soccorso ad altra nave, in balia di eventi metereologici avversi, senza tuttavia aiutare la stessa ad attraccare in posto sicuro: suddetta condotta, difatti, è stata considerata irrispettosa, da parte del giudice, dei diritti fondamentali di stampo umanitario, nonchè violativa delle Convenzioni di diritto internazionale in materia. L'attività di soccorso, difatti, secondo la pronunzia in esame, non può limitarsi al mero salvataggio dei naufraghi sulla nave, dovendo essi essere portati anche in luogo terrestre sicuro, al fine di poter richiedere e ricevere protezione internazionale (Convenzione di Ginevra del 1951).


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La rilevanza del contatto sociale qualificato nel rapporto tra il privato e la P.A.

Pubblicato il: 09/03/2023

Le Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8236/2020, hanno contribuito ad acuire il contrasto con la giurisprudenza amministrativa in tema di natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione del diritto all'affidamento del privato. Sul punto, prima di analizzare nel merito l'articolato impianto argomentativo degli Ermellini, appare opportuno premettere un breve excursus di carattere generale sul sistema delle fonti delle obbligazioni. Contrariamente al codice civile de 1965, il nuovo testo del 1942 si è ispirato in materia di fonti delle obbligazione alle c.d institutiones di Gaio. Nel dettaglio, le obbligazioni discendono dal contratto, ex art. 1321 del c.c., da fatto illecito, ex art. 2043 del c.c. e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 del c.c.). Secondo l'opinione della dottrina, all'interno di tale categoria generale (ispirata alle c.d. varie causarum figurae di Gaio) rientrerebbero tutte quelle fattispecie non espressamente codificate ma idonee a produrre un rapporto obbligatorio tra i paciscienti. All'interno di tale genus, la giurisprudenza ormai maggioritaria colloca anche il c.d. contatto sociale qualificato; si tratta in particolare di un rapporto qualificato tra due soggetti (es. medico e paziente) che si caratterizza per l'affidamento di un soggetto più debole alle "cure" di un soggetto altamente qualificato tale che sorge, per effetto di tale contatto, un vero e proprio rapporto giuridico parificabile ad una obbligazione. Sulla natura giuridica della obbligazione derivante da contatto sociale si è a lungo discusso e, alla fine, la giurisprudenza sembra aver aderito a quell'orientamento che ritiene inquadrabile il rapporto qualificato nell'alveo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 del c.c., con tutto ciò che ne consegue in punto di prescrizione ed onere probatorio.

Ciò premesso, è possibile soffermarsi decisum delle Sezioni Unite che calano la problematica del "contatto sociale qualificato" all'interno del rapporto tra il privato e la Pubblica Amministrazione. A tale uopo, le S.U. hanno stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante da lesione dell'affidamento nella correttezza del mero comportamento della P.A., precisando che la natura giuridica della responsabilità della P.A. è contrattuale da contatto sociale. Segnatamente, le S.U. hanno ritenuto che la P.A. nello svolgimento della propria attività amministrativa e dunque nel perseguimento del pubblico interesse deve comportarsi non solo conformemente alle norme di dirittu pubblico ma anche a quelle generali dell'ordinamento civile, che impongono agli attori di diritto privato di agire con correttezza ex art. 1175 del c.c.. La violazione di tali regole, cui anche la P.A. è tenuta ad obbligarsi, non da vita ad una invalidità provvedimentale ma alla responsabilità per la regola di condotta violata. Tale responsabilità, però, non può essere ricondotta nel paradigma extracontrattuale in quanto la c.d. responsabilità del passante non è idonea a leggere intimamente il rapporto tra P.A. e privato che invece rappresenta una fattispecie complessa idonea a fondare l'obbligazione della P.A. a comportarsi correttamente ed il corrispondente diritto di credito del privato a pretendere tale comportamento.

In punto di giurisdizione, l'inevitabile conclusione del ragionamento delle S.U. è la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui il privato lamenti la lesione dell'affidamento serbato sulla correttezza della P.A. atteso che si tratta di un comportamento "mero" a cui non è riconducibile neanche l'ombra di un potere pubblicistico.


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