Separazione, non ti spetta metà tempo con i tuoi figli anche se l’affido è condiviso e li devi mantenere: nuova sentenza

Pubblicato il: 11/09/2026

Affidamento condiviso dei figli non significa necessariamente che il tempo trascorso con il padre e con la madre debba essere identico o perfettamente equilibrato. Stabilire come organizzare la permanenza dei minori presso ciascun genitore è compito del giudice, valutando concretamente quale soluzione risponda meglio al loro bene. È questo il principio giurisprudenziale emergente dalla sentenza della Cassazione n. 11946/2026, che ha bocciato il ricorso presentato da un padre contro le decisioni dei giudici di merito, relative all'affidamento di due figli minori, alla casa familiare e al mantenimento.

La vicenda concreta riguardava due genitori non coniugati, con due figli minori. Il Tribunale di Monza aveva disposto l'affidamento condiviso, stabilendo però che i figli vivessero prevalentemente con la madre – alla quale era stata assegnata la casa familiare – di proprietà esclusiva del padre. Quest'ultimo, infermiere di famiglia e comunità, abitava nelle vicinanze dei figli, in un appartamento di proprietà del proprio padre. La madre, impiegata presso un ospedale, aveva invece ottenuto un regime di lavoro part-time per potersi occupare dei minori ed era aiutata dai propri genitori, che si erano trasferiti nella zona proprio per contribuire alla loro gestione quotidiana. Il Tribunale aveva disposto che il padre versasse 500 euro al mese, 250 euro per ciascun figlio.

Al giudice di merito il padre aveva chiesto un'organizzazione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza, senza assegno mensile a carico dell'uno o dell'altro dei genitori. La sua richiesta, però, non era stata accolta. La Corte d'Appello di Milano aveva successivamente confermato l'impostazione del Tribunale, ampliando però i tempi di frequentazione con il padre.

Come accennato, nel prosieguo dell'iter giudiziario la Cassazione ha chiarito che affidamento condiviso non significa tempi identici, simmetrici e paritari di permanenza con la prole. La soluzione va invece individuata attraverso una valutazione ponderata del magistrato, partendo dal superiore interesse del minore e da aspetti come l'età dei figli, le loro abitudini, la necessità di garantire continuità nella vita quotidiana e il diritto a mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori. La bigenitorialità, pertanto, non può essere interpretata come un diritto del genitore ad avere esattamente il 50% del tempo con i figli.

Il padre aveva contestato proprio la forte differenza nei tempi di permanenza, ritenendo che l'affidamento condiviso fosse rimasto soltanto "sulla carta" e che l'ampliamento disposto dalla Corte d'Appello fosse insufficiente. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto la censura inammissibile, rilevando che il ricorso non si confrontava puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e tendeva, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità nei termini prospettati.

D'altra parte, il rapporto con il genitore non convivente non va marginalizzato. Il giudice dovrà comunque garantire al minore una relazione piena e significativa con entrambi i genitori, consentendo a ciascuno di essi di svolgere concretamente il proprio ruolo educativo.

Nel caso esaminato, la Corte d'Appello aveva ritenuto prevalente, considerata la tenera età dei bambini, l'esigenza di conservare la stabilità delle loro abitudini. Aveva, inoltre, valorizzato il fatto che la madre avesse ridotto l'orario lavorativo per occuparsi dei figli e che i nonni materni fornissero un aiuto continuativo.

Il padre aveva contestato altresì l'assegnazione alla madre della casa familiare, sostenendo che la motivazione della Corte d'Appello fosse troppo sintetica e che non avesse adeguatamente considerato la situazione abitativa complessiva della famiglia. Ma i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto inammissibile anche questo motivo. L'assegnazione della casa familiare non dipende semplicemente da chi ne sia proprietario. Infatti, la funzione dell'istituto è soprattutto quella di tutelare la continuità dell'ambiente domestico dei figli.

Nel caso in oggetto, i minori avevano sempre abitato nella casa familiare di proprietà del padre insieme alla madre. La Corte d'Appello aveva, quindi, valorizzato la stabilità delle loro abitudini e dei rapporti familiari. Il fatto che l'immobile fosse di proprietà esclusiva del padre non era sufficiente – da solo – a escluderne l'assegnazione alla madre nell'interesse dei figli.

Quanto al mantenimento, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura del padre volta a contestare la valutazione delle condizioni economiche dei genitori e dell'assegno unico, questione peraltro sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha precisato che l'assegno unico può essere attribuito al genitore presso cui i figli hanno la residenza abituale e trascorrono più tempo, anche in presenza dell'affidamento condiviso. E, nella sentenza, gli Ermellini indicano espressamente che l'attribuzione dell'assegno unico è comunque volta a soddisfare l'esclusivo interesse dei minori, secondo modalità di cui l'altro genitore può chiedere conto (Cass. n. 4672/2025).

La Cassazione ha così bocciato integralmente il ricorso del padre, che è stato altresì condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.

Ricapitolando, la sentenza n. 11946/2026 conferma un punto significativo per le famiglie: affidamento condiviso e parità dei tempi non sono mai sinonimi. E il criterio decisivo non è il calcolo matematico delle ore trascorse con ciascun genitore, bensì l'interesse concreto dei figli, valutato dal giudice sulla base delle loro esigenze specifiche e della necessità di mantenere una relazione significativa con entrambi.


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Agenzia delle Entrate, rischi di pagare tutto senza poterti difendere se non ritiri la raccomandata: nuova ordinanza

Pubblicato il: 11/09/2026

Non ritirare una raccomandata non significa necessariamente che la comunicazione sia priva di effetti.
La questione ruota attorno a due principi previsti dal codice civile.
  • l’articolo 1334 c.c. stabilisce che gli atti unilaterali destinati a una determinata persona producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario;
  • l’articolo 1335 c.c. introduce invece una presunzione particolarmente importante: una dichiarazione diretta a una persona determinata si considera conosciuta quando arriva all’indirizzo del destinatario, salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

In sostanza, non è sempre necessario dimostrare che il destinatario abbia effettivamente letto la lettera.
La legge tutela, infatti, anche la cosiddetta sfera di conoscibilità: se una comunicazione è stata correttamente recapitata all’indirizzo del destinatario e questi aveva la possibilità di venirne a conoscenza usando l’ordinaria diligenza, il fatto che non abbia materialmente aperto la busta non è, di per sé, sufficiente a neutralizzarne gli effetti.

In determinate circostanze la legge considera l’atto conosciuto dal destinatario anche se il plico non è stato materialmente aperto o ritirato. È il meccanismo della cosiddetta “compiuta giacenza”.

Nel dettaglio, la compiuta giacenza si verifica quando il postino non riesce a consegnare la raccomandata al destinatario e lascia l’avviso che permette di ritirare il plico presso l’ufficio postale, ma il destinatario non provvede al ritiro entro il periodo previsto.

Il punto fondamentale è che l'ordinamento, in determinate situazioni, non consente al destinatario di paralizzare gli effetti di una comunicazione semplicemente evitando di andare in posta.

La giurisprudenza della Cassazione ha infatti riconosciuto che, una volta che la raccomandata sia arrivata all'indirizzo del destinatario e sia stato lasciato l'avviso di giacenza, può operare la presunzione di conoscenza prevista dall'articolo 1335 del codice civile (Cass., n. 24978/2026).

Il mittente, tuttavia, non può limitarsi, in generale, a dimostrare di aver semplicemente spedito una raccomandata. Deve poter dimostrare, secondo le regole applicabili al caso concreto, che la comunicazione è arrivata all'indirizzo del destinatario o che è stata correttamente attivata la procedura che consente di considerarla conoscibile.
Per questo assumono grande importanza:

  • ricevuta di spedizione;
  • tracciamento della raccomandata;
  • avviso di ricevimento, quando previsto;
  • avviso di giacenza;
  • attestazioni relative alla compiuta giacenza;
  • eventuale documentazione del servizio postale.
La prova richiesta può cambiare in base alla natura dell'atto e alla disciplina applicabile.

Uno degli esempi più frequenti riguarda la disdetta del contratto di locazione. Quando una delle parti deve comunicare la volontà di non rinnovare il contratto rispettando un determinato preavviso, la tempestività della comunicazione diventa essenziale. Il destinatario non può, normalmente, rendere inefficace una comunicazione tempestivamente inviata semplicemente evitando di ritirare la raccomandata. Se il mittente dimostra che la comunicazione è stata correttamente indirizzata e che il destinatario è stato posto nella condizione di conoscerla nei tempi previsti, il successivo ritiro del plico non determina automaticamente lo spostamento della data giuridicamente rilevante. È uno dei motivi per cui la giurisprudenza attribuisce particolare importanza alla conoscibilità della comunicazione, oltre alla sua effettiva lettura.

Analogamente, pensare di poter evitare un atto del Fisco semplicemente non ritirando la raccomandata è un errore: la mancata consegna materiale di una comunicazione, infatti, non significa necessariamente che la notifica sia invalida.
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 17945/ 2026, ha ribadito che, quando vengono rispettate le procedure previste dalla legge, può operare la cosiddetta notifica per compiuta giacenza. In altre parole, anche se il destinatario non ritira il plico, l'atto può comunque considerarsi regolarmente notificato.
Il principio è importante, perché impedisce che la semplice scelta di non aprire la porta al postino o di non andare all'ufficio postale possa diventare uno strumento per sottrarsi agli obblighi fiscali o per prolungare i termini. Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, la vicenda nasce da una richiesta dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente. Alla base della richiesta c'era un precedente avviso di accertamento relativo al mancato pagamento di IRPEF e IVA. Il contribuente ha contestato la successiva richiesta di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento originario. Secondo la sua tesi, quindi, l'atto successivo non avrebbe potuto produrre effetti. Il problema riguardava proprio la modalità con cui era stato notificato il primo atto.
Il postino aveva tentato di consegnare la comunicazione presso l'abitazione del destinatario, ma non aveva trovato nessuno. L'atto era stato quindi depositato presso la casa comunale. Successivamente era stata inviata una raccomandata informativa per comunicare al destinatario l'avvenuto deposito.
Anche questa raccomandata, però, non era stata ritirata entro il periodo previsto ed era quindi tornata al mittente.

L’ufficiale postale ha correttamente eseguito tutti gli adempimenti previsti dalla legge: ha verificato l’assenza del destinatario presso l’indirizzo indicato, ha provveduto al deposito dell’atto e ha lasciato l’apposito avviso nella cassetta delle lettere. La successiva spedizione della raccomandata informativa ha quindi assolto alla propria funzione, consentendo di ricondurre l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Né può attribuirsi rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, alla scelta del contribuente di non ritirare il plico. In simili ipotesi opera, infatti, una specifica presunzione legale di conoscenza: l’atto si considera portato a conoscenza del destinatario secondo le modalità previste dalla disciplina della notifica e, decorso inutilmente il periodo di dieci giorni di giacenza, la notificazione si perfeziona a tutti gli effetti di legge.

Ne consegue che il mancato ritiro del plico non può tradursi in un pregiudizio per l’Amministrazione finanziaria. L’avviso di accertamento originario doveva pertanto considerarsi definitivamente notificato e, una volta decorso il termine per la sua impugnazione, non poteva più essere validamente contestato.


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Condominio, paghi lo stesso per i lavori sulla tua terrazza anche se i vicini ci stendono il bucato: nuova ordinanza

Pubblicato il: 10/09/2026

Il proprietario di un lastrico solare non può sottrarsi alle spese di manutenzione straordinaria sostenendo che una servitù di sciorinamento panni renda il bene comune a tutti i condomini. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 16008 del 25 maggio 2026. La vicenda riguarda una questione piuttosto ricorrente nella gestione dei condomini. La presenza di un diritto reale a favore di terzi è sufficiente a spostare un bene dall'uso esclusivo a quello comune, con conseguenze dirette sul criterio di riparto dei costi?

La contestazione della delibera assembleare
Il proprietario esclusivo del lastrico solare di un edificio condominiale pugliese aveva impugnato la delibera del 17 giugno 2016, con cui l'assemblea aveva disposto lavori di manutenzione straordinaria sulla terrazza e ne aveva ripartito le spese secondo l'art. 1126 del c.c.. Il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello, con la sentenza n. 762 del 2022, aveva confermato il rigetto. Il ricorrente sosteneva che la servitù di sciorinamento panni, gravante su una porzione del lastrico a favore degli altri condomini, rendesse il bene di uso comune. Pertanto, secondo lui la ripartizione dei costi doveva seguire un criterio paritario e non più quello secondo cui un terzo grava sul proprietario del lastrico e due terzi sul condominio.

Comprimere le facoltà del proprietario non significa azzerarle
Per respingere la tesi del ricorrente, la Cassazione torna su un principio già enunciato dalle Sezioni Unite nel 2020, applicandolo al caso specifico. Un diritto reale minore, per quanto ampia sia la sua conformazione, resta pur sempre un peso su un fondo altrui, non uno strumento per attribuire a chi ne beneficia poteri equiparabili a quelli del titolare. Diversamente, il proprietario del fondo gravato si troverebbe svuotato della sua posizione, ridotto a intestatario formale di un diritto privo di sostanza concreta.

Nel caso concreto la servitù riguarda circa 8 metri quadrati e un'unica attività, stendere il bucato. Non attribuisce ai condomini alcun potere di utilizzo generale della terrazza, che resta libera per ogni altro impiego, dall'affaccio all'esposizione al sole fino agli interventi edilizi consentiti dalla normativa vigente. Su tutti questi aspetti il proprietario mantiene un controllo pieno e la sua posizione giuridica resta quella di titolare esclusivo del bene.

La funzione abitativa della terrazza a livello
C'è poi un secondo profilo, autonomo dal primo. Una terrazza a livello collegata direttamente a un'unità immobiliare non è un semplice accessorio. Rappresenta un pezzo dell'abitazione stessa, capace di offrire vantaggi che i vicini non possono in alcun modo condividere, dall'illuminazione naturale alla possibilità di ampliare visivamente lo spazio vissuto. Questo legame sussiste a prescindere dal fatto che la servitù abbia natura reale o si fondi su un semplice accordo tra le parti. La Cassazione lo conferma richiamando un precedente già consolidato in materia, la sentenza n. 35316/2021, che qualifica proprio in questi termini la funzione di affaccio e comodità che una terrazza a livello offre all'appartamento a cui accede.

Le conseguenze sul riparto delle spese
Qualificato il lastrico come bene a uso esclusivo, trova applicazione l'art. 1126 c.c. Un terzo della spesa di manutenzione straordinaria resta a carico del proprietario, i restanti due terzi gravano sui condomini che si servono del lastrico come copertura dei propri appartamenti. La servitù di sciorinamento non modifica questo equilibrio, perché non incide sulla natura del bene né sulla posizione di chi ne fruisce per un'attività limitata. Il proprietario esclusivo resta perciò tenuto alla propria quota, senza poter ottenere una redistribuzione più favorevole invocando l'uso altrui.

Il regolamento condominiale non deroga al criterio legale
Il ricorrente aveva contestato anche l'interpretazione data dai giudici di merito al regolamento condominiale, sostenendo che le clausole sulle terrazze imponessero una ripartizione paritaria. La Cassazione ricorda che l'interpretazione di un regolamento contrattuale spetta al giudice di merito. Può essere censurata in Cassazione solo dimostrando la violazione specifica dei canoni previsti dagli artt. 1362 e seguenti del Codice civile, non semplicemente proponendo una lettura alternativa. Per derogare al criterio legale di riparto serve un testo chiaro e univoco, principio confermato dalla stessa Corte nella pronuncia n. 2211 del 2025. Nel regolamento esaminato queste caratteristiche mancavano, pertanto la tesi del ricorrente non è stata accolta.

L'indicazione pratica per amministratori e condomini
In conclusione, dalla pronuncia si evince che, in presenza di un lastrico solare gravato da un vincolo a favore di terzi, il primo controllo da fare riguarda l'estensione reale di quel vincolo. Solo un potere di godimento tanto ampio da eguagliare quello del proprietario giustificherebbe una diversa qualificazione del bene. Un'attività circoscritta — come stendere il bucato su pochi metri quadrati — non è sufficiente a cambiare la natura del lastrico. La ripartizione delle quote in caso di lavori straordinari può quindi proseguire secondo lo schema del terzo e dei due terzi.


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Bonus casa, ora puoi risparmiare fino al 50% se installi un condizionatore, ma solo fino a fine anno: ecco cosa fare

Pubblicato il: 10/09/2026

Con estati sempre più torride all’orizzonte, torna a crescere la domanda di nuovi climatizzatori e, per chi decide di anticipare l'installazione in vista della prossima stagione estiva, si apre la possibilità di sfruttare diverse agevolazioni fiscali. Le percentuali cambiano a seconda dell’immobile e del tipo di intervento: per l’abitazione principale la detrazione può arrivare al 50%, mentre negli altri casi si ferma al 36%. Queste condizioni valgono fino a dicembre 2026. In determinate condizioni è inoltre possibile accedere al conto termico, con un contributo che può raggiungere il 65%.

Ma quale incentivo conviene davvero?
Come si vedrà di seguito la percentuale di agevolazione non è l’unico elemento da considerare: prima di scegliere, bisogna verificare la tipologia di immobile, la tecnologia installata, l’impianto preesistente e gli adempimenti richiesti per ottenere il beneficio

Bonus ristrutturazioni, detrazione fino al 50%
Per chi vuole installare un condizionatore, una delle strade principali è il bonus ristrutturazioni. L’agevolazione riguarda l’installazione di sistemi per la climatizzazione estiva dotati di pompa di calore, anche se non caratterizzati da alta efficienza, e si applica a una spesa massima di 96mila euro.
L’intervento deve riguardare un’unità immobiliare residenziale e non è necessario sostituire il precedente impianto di climatizzazione invernale. È proprio questo uno degli elementi che distingue il bonus ristrutturazioni dall’ecobonus, che prevede condizioni più stringenti.
La percentuale di detrazione varia in base all’immobile. Per gli interventi realizzati sull’abitazione principale da proprietari e titolari di altri diritti reali, la detrazione arriva al 50%. Negli altri casi scende al 36%.
L’installazione può inoltre essere qualificata come intervento di manutenzione straordinaria. Se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, questo può consentire di accedere anche al bonus mobili, possibilità che invece non è prevista quando si ricorre all’ecobonus.
Restano naturalmente da rispettare gli adempimenti richiesti per usufruire delle agevolazioni, tra cui il pagamento attraverso bonifico parlante.

Ecobonus, stessa detrazione ma condizioni più severe
Un’altra possibilità è l’ecobonus, che oggi risulta meno flessibile rispetto al bonus ristrutturazioni. Anche in questo caso la detrazione è del 50% per l’abitazione principale e del 36% negli altri casi.
Il principale vantaggio è che l’agevolazione può riguardare anche immobili diversi da quelli residenziali. I requisiti tecnici, tuttavia, sono più severi: l’incentivo è riconosciuto esclusivamente per la sostituzione, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza.
L’intervento deve rispettare i valori limite indicati nella tabella 1 dell’allegato F al decreto interministeriale del 6 agosto 2020. Il tetto massimo della detrazione è fissato a 30mila euro.
È inoltre necessario trasmettere all’Enea la comunicazione relativa all’intervento entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. L’adempimento è previsto anche per gli interventi che beneficiano del bonus ristrutturazioni. In quest’ultimo caso, però, l’eventuale mancato invio non comporta una vera e propria sanzione e la comunicazione ha principalmente finalità statistiche.

Conto termico, contributo fino al 65%
Per chi sostituisce un vecchio sistema di riscaldamento può entrare in gioco anche il Conto termico. Si tratta però di un incentivo con condizioni di accesso più restrittive.
Il principio è diverso rispetto ai bonus fiscali: l’incentivo riguarda la sostituzione di apparecchi destinati al riscaldamento. Nel caso dei sistemi aria-aria, quindi, il contributo può essere richiesto quando una vecchia caldaia viene sostituita con una pompa di calore.
Per ottenere l’incentivo è necessario documentare anche lo smaltimento della vecchia caldaia.
È prevista inoltre la possibilità dell’«add on», cioè l’aggiunta di una pompa di calore a una caldaia già installata, consentendo una sostituzione parziale dell’impianto. In questo caso deve essere dimostrata la compatibilità tra i due apparecchi.
Per le pompe di calore aria-aria, come quelle utilizzate negli split domestici, l’integrazione «add on» è però ammessa soltanto negli edifici sottoposti a vincoli architettonici. Negli altri casi è necessario ricorrere a una pompa di calore «idronica», cioè aria-acqua o acqua-acqua.
Il contributo del conto termico può arrivare fino al 65%, ma la somma effettivamente riconosciuta dipende dalla zona climatica e dalle caratteristiche tecniche dell’apparecchio. Per importi fino a 15mila euro, il contributo viene erogato in un’unica rata.


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Legge 104, ora puoi concederti qualche ora di svago durante permessi e congedo, non possono licenziarti: nuova sentenza

Pubblicato il: 10/09/2026

Un dipendente che assiste un genitore disabile con la legge 104 può recarsi per un paio d’ore al mare senza rischiare il posto? La Corte d'Appello di Bologna ha risposto positivamente con la sentenza n. 536 del 16 luglio 2026. La pronuncia conferma la decisione del Tribunale di Forlì e stabilisce un principio fondamentale per molte aziende, secondo cui l'assistenza al disabile va misurata sull'arco dell'intera giornata, non minuto per minuto.

Il pedinamento e il licenziamento per giusta causa
La vicenda riguarda una dipendente con qualifica di carrellista, livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, assunta a tempo pieno e indeterminato. La donna viveva con la madre, riconosciuta persona con disabilità grave dal 2011, e usufruiva sia dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 sia del congedo straordinario previsto dall'art. 42 D.lgs. n. 151/2001, comma 5.

L'azienda, sospettando un uso improprio di questi strumenti, incaricava un investigatore privato di seguirla durante alcune giornate di congedo. Dalla relazione investigativa emergevano alcune assenze dall'abitazione materna, con orari annotati con precisione: in una giornata la lavoratrice si era allontanata dalle 10:45 alle 16:46, in un'altra dalle 12:50 alle 16:09, per recarsi presso uno stabilimento balneare.

In un altro episodio, relativo a un permesso ex legge 104 di due ore, gli investigatori l'avevano vista lasciare il lavoro, rientrare a casa e poi uscire nuovamente per raggiungere l'abitazione del compagno. Su questa base l'azienda intimava il licenziamento per giusta causa il 13 novembre 2023, contestando la violazione dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.

Il nesso causale conta più del cronometro
Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno respinto la tesi del datore di lavoro, richiamando un orientamento ormai stabile della Cassazione. I permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 sono organizzati su base giornaliera e non cronometrica, come chiarito dall'ordinanza n. 8306 del 2023. Nel caso dell'uscita serale per raggiungere l'abitazione del compagno, ad esempio, il tempo realmente sottratto all'assistenza, all'interno delle due ore di permesso, è risultato pari a soli 20 minuti. L'assistenza al familiare disabile, poi, non deve occupare l'intero orario lavorativo, potendo essere prestata in momenti diversi della giornata, come affermato dall'ordinanza n. 7306 del 2023. L'abuso del congedo straordinario, infine, presuppone l'assenza totale del nesso causale tra il tempo sottratto al lavoro e l'attività di cura, principio ribadito dall'ordinanza n. 28606 del 2021.

Applicando questi criteri al caso concreto, i giudici hanno valorizzato proprio gli elementi raccolti dall'investigatore incaricato dall'azienda. Le stesse osservazioni, riferite a giornate diverse, documentavano passeggiate della madre con il deambulatore, l'accompagnamento a fare la spesa, una visita medica e momenti di assistenza sul terrazzo di casa. La convivenza, unita a queste attività di cura visibili dall'esterno, ha permesso di ritenere provata un'assistenza sostanzialmente continuativa, compatibile con assenze contenute e limitate ad alcune ore, mai coincidenti con l'intera giornata di congedo.

Perché il precedente più rigoroso non si applica
La difesa dell’azienda aveva richiamato un precedente della Cassazione, la sentenza n. 19580 del 2019, relativa a un lavoratore che si era allontanato dal padre disabile per 12 giorni consecutivi, percorrendo in bicicletta centinaia di chilometri. La Corte bolognese ha escluso ogni analogia. Qui le assenze duravano poche ore, mai un'intera giornata, ed erano accompagnate da atti di cura documentati. Anche gli altri precedenti citati dall'azienda, relativi a un lavoratore che aveva dedicato al congiunto solo il 17,5% del tempo di permesso e a un genitore che durante il congedo parentale lavorava nell'attività della moglie, sono stati giudicati non pertinenti, perché in quei casi mancava del tutto qualunque beneficio reale per il familiare assistito.

Sul piano giuridico, la Corte ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui la nozione di insussistenza del fatto, rilevante ai fini della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 dello st. lav., comma 4, comprende anche l'ipotesi del fatto materialmente accaduto, ma privo di rilevanza disciplinare, come chiarito dall'ordinanza n. 14168 del 2025. La condotta della lavoratrice viene semplicemente ritenuta priva di quel disvalore che giustificherebbe un licenziamento. Ne consegue l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata, con reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, entro il limite di dodici mensilità, con detrazione di quanto eventualmente percepito da altre attività lavorative.


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Lavoratore, in arrivo più tasse sul TFR, se vuoi lasciare il lavoro conviene farlo entro dicembre: ecco tutte le novità

Pubblicato il: 10/09/2026

Dal 1° gennaio 2027 cambia il modo in cui viene determinata la tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi elimina infatti la cosiddetta clausola di salvaguardia, una particolare tutela fiscale introdotta nel 2007 per evitare che le modifiche alle aliquote IRPEF penalizzassero il lavoratore al momento della liquidazione del TFR.
La novità è contenuta nell'articolo 376 del D.Lgs. n. 117/2026, che prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 9, della Legge n. 296/2006.
Ma cosa significa, concretamente, per chi andrà in pensione, cambierà lavoro o comunque terminerà il proprio rapporto di lavoro dal 2027?
Per capire la novità bisogna fare un passo indietro.

Nel 2007, con la riforma dell'IRPEF, sono cambiate aliquote e scaglioni di reddito. Per evitare che queste modifiche comportassero una maggiore tassazione del TFR, il legislatore introdusse una particolare clausola di salvaguardia con una finalità precisa: evitare che una modifica della tassazione generale dei redditi si traduca automaticamente in una penalizzazione del TFR.
Il trattamento di fine rapporto, infatti, ha una caratteristica particolare: viene normalmente accumulato nel corso di molti anni e viene tassato al momento della sua liquidazione attraverso il meccanismo della tassazione separata.
Per questo motivo il legislatore, nel 2006, ritenne opportuno prevedere una tutela specifica.

La regola prevedeva, in sostanza, un confronto tra due sistemi di tassazione:

  • quello basato sulle aliquote e sugli scaglioni IRPEF applicabili al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • quello basato sulle aliquote e sugli scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.
Se il vecchio sistema risultava più conveniente, al lavoratore veniva riconosciuto il trattamento fiscale più favorevole. La stessa regola riguardava anche le indennità equipollenti e altre somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
In altre parole, il lavoratore aveva una sorta di “paracadute fiscale”: se le successive modifiche dell'IRPEF avessero prodotto una tassazione più elevata, si potevano utilizzare, quando più convenienti, le vecchie aliquote del 2006.
La norma stabiliva espressamente che, per il TFR e per le altre somme interessate, si applicassero, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027?
La situazione cambia con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
L'articolo 376 del D.Lgs. n. 117/2026 ha, infatti, previsto l'abrogazione della disposizione che conteneva la clausola di salvaguardia.
Di conseguenza, dal 2027 non sarà più possibile effettuare il confronto con il sistema fiscale del 2006 per scegliere, quando più conveniente, le vecchie aliquote.
Il meccanismo diventa quindi più semplice: venuta meno la clausola, la tassazione del TFR seguirà le regole fiscali previste dalla normativa vigente al momento rilevante per la tassazione.
Detto in modo ancora più semplice: il “paracadute” delle aliquote del 2006 viene eliminato.

Significa che tutti pagheranno più tasse sul TFR?
Non necessariamente.
L'abrogazione della clausola non significa automaticamente che ogni lavoratore subirà un aumento dell'imposta sul TFR.
L'effetto concreto dipenderà dalla situazione individuale e dal confronto che, fino al 2026, poteva essere effettuato con il regime del 2006.
La modifica potrebbe avere un impatto più limitato sui redditi medio-bassi, mentre potrebbe diventare più significativa nei casi in cui il confronto con le vecchie aliquote produceva un vantaggio fiscale maggiore.
Per questo motivo non è corretto affermare che, dal 2027, il TFR sarà necessariamente “tassato di più” per tutti. È più preciso dire che viene eliminata una possibilità di applicare, quando più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni del 2006.

Un esempio semplice
Immaginiamo un lavoratore che termini il proprio rapporto di lavoro e debba ricevere un TFR.
Con le regole attualmente previste, il calcolo della tassazione può comportare il confronto tra:

  • regime A: aliquote e scaglioni previsti dalla normativa applicabile;
  • regime B: aliquote e scaglioni vigenti nel 2006.
Se il regime B risulta più favorevole, la clausola di salvaguardia consente di evitare il maggiore prelievo.
Dal 2027 questa seconda possibilità viene meno.
Il lavoratore non potrà, quindi, più beneficiare del vecchio sistema del 2006 perché semplicemente più conveniente dal punto di vista fiscale.

Attenzione alle cessazioni tra il 2026 e il 2027: uno degli aspetti più delicati riguarda i rapporti di lavoro che termineranno a cavallo tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
Il testo dell'articolo 376 precitato ha dichiarato la decorrenza dell'abrogazione dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, l'individuazione precisa delle situazioni interessate richiede attenzione, perché occorre coordinare i dati di cessazione del rapporto con il momento in cui sorge il diritto alla percezione del TFR.
Alcuni primi commenti professionali ritengono che la nuova disciplina possa interessare le cessazioni intervenute dal 31 dicembre 2026, quando il diritto alla percezione del TFR sorge dal 1° gennaio 2027. Si tratta, però, di un punto sul quale sarà importante attendere eventuali chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.
Per chi si trova proprio in prossimità della fine del rapporto di lavoro, sarà quindi fondamentale verificare con precisione la data di cessazione e la data in cui matura il diritto alla percezione del TFR.


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Nuovo Codice della Strada, stop alle multe se lasci l’auto accesa in sosta con l’aria condizionata, ma non per tutti

Pubblicato il: 09/09/2026

Chi resta in auto con un bambino piccolo o con un genitore anziano, magari davanti a una scuola o mentre qualcuno è dal medico, conosce bene i rischi, specialmente con le elevatissime temperature che siamo oggi costretti a fronteggiare. Spegnere il motore per rispettare la normativa vigente significa lasciare che l'abitacolo si scaldi rapidamente d'estate o si raffreddi in inverno, con conseguenze spesso rilevanti per chi ha esigenze di salute particolari. Il nuovo Codice della strada, il cui testo è attualmente al vaglio di operatori e associazioni di categoria, introduce per la prima volta una deroga al divieto di tenere il motore acceso in sosta, pensata proprio per queste situazioni.

Perché il motore acceso durante la sosta è vietato
L'art. 157 del Codice della strada, nella sua attuale formulazione, impone lo spegnimento del motore nel momento in cui il mezzo resta fermo in sosta. La regola risponde a una duplice esigenza. Da un lato tutela l'ambiente, perché un motore acceso a vettura ferma continua a generare gas di scarico senza alcuna necessità di movimento. Dall'altro contiene i consumi di carburante e il rumore nei centri abitati. Chi non rispetta questo obbligo, fermandosi a lungo davanti a una scuola, in coda o in attesa di qualcuno, rischia una sanzione amministrativa.

La deroga pensata per i soggetti fragili
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso nota, con una propria comunicazione, l'introduzione di una deroga a questo obbligo. La richiesta è arrivata direttamente dal titolare del dicastero, Matteo Salvini. La nuova disposizione, individuata al momento con la numerazione provvisoria di articolo 2.II.11, andrà a modificare proprio l'attuale art. 157. Essa consentirà di lasciare la vettura ferma a motore acceso, con il climatizzatore in funzione, ogni volta che a bordo viaggiano minori, persone anziane, donne in gravidanza o altri soggetti che il provvedimento definisce fragili.

Chi rientra nella categoria dei soggetti fragili
Il testo ministeriale chiarisce che la nozione di soggetto fragile non riguarda solo le categorie appena elencate. Il perimetro si allarga a chiunque, disabilità comprese, presenti condizioni sanitarie o psico-fisiche tali da richiedere un microclima adeguato anche a veicolo fermo in sosta. Si tratta di una definizione volutamente ampia, destinata probabilmente a trovare applicazione pratica caso per caso, anche in sede di eventuale contestazione della sanzione.

Gli obblighi che restano invariati durante la sosta
La riforma non tocca gli altri doveri che gravano su chi lascia un veicolo fermo. Allontanarsi dall'auto senza spegnere il motore, senza togliere le chiavi o senza azionare il freno di stazionamento resta un'infrazione autonoma, sanzionabile a prescindere dalla presenza di soggetti fragili a bordo. Lasciare i finestrini aperti, pur non essendo vietato in sé, può concorrere a configurare la mancata custodia del veicolo quando l'auto resta incustodita, con conseguenze sia sul piano sanzionatorio sia su quello assicurativo in caso di furto.


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Successione, non devi pagare l’intero IMU se ci sono altri coeredi, anche se il Comune dice di sì: ecco la sentenza

Pubblicato il: 09/09/2026

Spesso chi riceve un avviso di accertamento IMU in qualità di erede di un familiare defunto si trova davanti all’importo complessivamente dovuto dal defunto al Fisco, non alla propria quota ereditaria. Bisogna rispondere per tutto o solo per la parte che spetta come erede? La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 2686 del 4 maggio 2026, ha chiarito che la ripartizione pro quota non può essere rinviata alla fase di riscossione, ma deve risultare già nell'atto impositivo.

Il caso deciso dalla Corte laziale
La vicenda riguardava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, notificato da Roma Capitale a un contribuente in qualità di erede della madre defunta, per un importo complessivo di 23.625,91 euro tra imposta e accessori. L'erede aveva contestato la base di calcolo utilizzata dal Comune. Dagli atti risultava che la defunta possedeva l'immobile non per intero, come indicato nell'accertamento, ma per una quota di 12/18, pari a due terzi. Il resto apparteneva ad altri due coeredi, titolari complessivamente di 4/18, mentre il ricorrente vantava anche una quota propria di 2/18, maturata a titolo personale e non per successione.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 7003/2025, aveva accolto il ricorso e ordinato al Comune di rideterminare l'imposta sulla base della quota reale posseduta dalla defunta, ripartendo poi il carico secondo le quote ereditarie. Roma Capitale ha proposto appello, sostenendo che la notifica dell'intero importo a ciascun erede non produceva alcun pregiudizio concreto, perché comunque, al momento della riscossione, avrebbe chiesto a ciascuno soltanto l'ammontare riferibile alla sua posizione ereditaria. La Corte laziale ha respinto questa tesi e confermato la decisione di primo grado.

Niente solidarietà tra coeredi per l'IMU
Il fondamento della decisione sta negli artt. 752 e 1295 del Codice civile, che regolano la divisione dei debiti ereditari. Salvo deroghe specifiche, ogni coerede risponde in proporzione alla propria quota e la morte del debitore scioglie l'eventuale vincolo di solidarietà preesistente.

La deroga per le imposte sui redditi non si applica ai tributi locali
Per i debiti da imposte sui redditi sorti prima della morte del contribuente, l'art. 65 delle disp. accert. imp. redditi vincola gli eredi in solido tra loro. La Cassazione, con l'ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025, ha già escluso che questa regola speciale possa estendersi in via analogica ai tributi locali. Mancando per l'IMU una previsione equivalente, torna quindi applicabile lo schema ordinario del Codice civile e la responsabilità resta parziaria.

La quota va fissata nell'accertamento, non alla riscossione
Il punto più rilevante della pronuncia riguarda il momento in cui la ripartizione deve operare. Per i giudici laziali, l'obbligo di rispondere in proporzione alla propria quota non riguarda soltanto il recupero coattivo del credito, ma condiziona già la determinazione dell'importo preteso. Un Comune non può quindi formare un accertamento che imputi a ciascun erede l'intero debito del defunto, riservandosi di correggere l'importo soltanto in un secondo momento.

Il principio di chiarezza degli atti tributari
Questa impostazione trova ulteriore sostegno nell'art. 7 dello st. del contribuente, che impone agli atti dell'amministrazione finanziaria requisiti di chiarezza. Un avviso che attribuisce formalmente l'intero debito a un erede non permette al destinatario di comprendere con certezza la reale portata della propria obbligazione. Il fatto che l'erede possa eventualmente agire in regresso verso gli altri coeredi, per recuperare quanto versato in eccesso, non rileva affatto. Il diritto di regresso non trasforma un pagamento eccedente in un obbligo legittimo e non autorizza l'ente a pretendere dal singolo l'intero importo.

Le conseguenze per Comuni e contribuenti
Prima di notificare gli avvisi relativi a un contribuente deceduto occorre che l’ente locale individui gli eredi che hanno accettato l'eredità, verifichi l'effettiva quota di possesso del defunto e le percentuali ereditarie di ciascun successore e calcoli, poi, separatamente l'importo dovuto da ognuno. Se un erede possiede anche una quota propria dell'immobile, indipendente dalla successione, quella posizione richiede un accertamento autonomo e distinto, come emerso proprio nel caso della quota di 2/18 detenuta a titolo personale dal ricorrente.

Le sanzioni restano fuori dalla ripartizione ereditaria
Un’altra questione che riguarda chi eredita un debito IMU è quella delle penalità fiscali. L'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 esclude infatti che l'obbligo di pagarle si trasmetta agli eredi, a differenza di quanto avviene per l'imposta e gli interessi. Negli accertamenti notificati dopo il decesso del contribuente le sanzioni riferite a violazioni commesse da quest'ultimo non dovrebbero quindi comparire, mentre restano dovute quelle riconducibili a condotte proprie degli eredi, successive all'apertura della successione.


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Nuova sanatoria fiscale, ora puoi rottamare il bollo auto arretrato senza sanzioni e pagarlo a rate: ecco chi può farlo

Pubblicato il: 09/09/2026

Il bollo auto non pagato può rientrare nella nuova definizione agevolata dei tributi locali e regionali, ma l'accesso alla rottamazione non è automatico per tutti gli automobilisti italiani. La misura riguarda, infatti, i soli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023 e – per i tributi regionali – opera soltanto nei territori i cui enti hanno deciso di aderire alla procedura (art. 10-quinquies decreto legge n. 38/2026). Quindi occorrerà prestare attenzione: ciò non significa che qualsiasi bollo non pagato nel corso di quegli anni possa essere automaticamente rottamato. Di volta in volta, occorrerà verificare che il debito sia stato effettivamente affidato all'agente della riscossione e che rientri nel perimetro previsto dalla definizione agevolata.
Tale rottamazione, collegata ai tributi di competenza territoriale, si inserisce nel più ampio quadro della cosiddetta rottamazione-quinquies, introdotta dalla normativa fiscale del 2026. Per chi possiede i requisiti, il sostanziale vantaggio è la possibilità di avvalersi del cosiddetto stralcio, estinguendo così il debito senza corrispondere sanzioni e interessi previsti sulla cartella. In altre parole, il debito relativo al bollo auto sarà definito secondo le somme ammesse dalla rottamazione e le regole della definizione agevolata, senza le componenti aggiuntive che normalmente gravano sulla posizione iscritta a ruolo.

È opportuno evidenziare che la somma potrà essere pagata in un'unica soluzione, oppure attraverso un piano rateale. In particolare, la normativa vigente consente di distribuire il pagamento in fino a 54 rate bimestrali, ma a una condizione: ogni rata non potrà essere inferiore a cento euro. Altro aspetto nient'affatto secondario è il seguente: la rottamazione del bollo non vale in tutte le Regioni. Come è noto, il bollo auto è un tributo di competenza regionale e la legge ha previsto, per questa particolare estensione della rottamazione, la possibilità per Regioni ed enti territoriali di decidere se aderire – o meno – alla definizione agevolata. Ebbene, l'efficacia della misura per i tributi regionali affidati ad AdER era subordinata all'approvazione di una specifica deliberazione entro il 31 luglio scorso. Alla scadenza risultano aver aderito:

  • Basilicata;
  • Campania;
  • Lazio;
  • Puglia;
  • Umbria.
Per i contribuenti delle altre Regioni, quindi, la rottamazione-quinquies non si applica, sulla base di questa procedura, ai rispettivi carichi regionali affidati all'AdER. È dunque fondamentale non confondere la possibilità prevista dalla normativa nazionale con l'effettiva adesione di una singola Regione: la prima, da sola, non è sufficiente a rendere rottamabile il bollo auto su tutto il territorio italiano.

Tuttavia, il mancato ingresso nella rottamazione-quinquies non esclude necessariamente qualsiasi possibilità di definizione agevolata dei debiti. La manovra 2026 ha, infatti, previsto anche una possibilità distinta per gli enti locali e regionali di intervenire sui debiti gestiti direttamente, cioè non affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta, però, di un meccanismo diverso dalla rottamazione dei carichi AdER e le condizioni conseguentemente possono essere differenti. Un esempio lampante è rappresentato dalla Sicilia, che ha introdotto una misura territoriale denominata "straccia bollo", con un periodo di riferimento differente e destinata alle posizioni non pagate fino al 31 dicembre dello scorso anno. La norma in oggetto è stata pubblicata lo scorso 14 agosto in Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Ecco perché chi ha vecchi bolli auto non pagati dovrebbe verificare non soltanto l'eventuale presenza dei propri debiti tra i carichi affidati all'AdER, ma anche le iniziative eventualmente adottate autonomamente dalla Regione competente.

Per chi può beneficiare della definizione agevolata vista sopra (rottamazione-quinquies), le prossime date da marcare sul calendario sono diverse. Il primo appuntamento della rottamazione è fissato al 15 ottobre 2026. Entro questa data l'Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione il dettaglio dei carichi che possono essere interessati dalla definizione agevolata. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare domanda di adesione, con termine ultimo per l'invio fissato al 15 dicembre prossimo.

Successivamente si passerà alla fase dei pagamenti. Entro il 28 febbraio 2027, l'AdER comunicherà al contribuente l'importo dovuto e il relativo piano di pagamento, indicando le somme e le scadenze delle eventuali rate. La prima rata, oppure l'intero importo nel caso in cui sia stata scelta la soluzione unica, dovrà essere versata entro il 31 marzo 2027.

Ovviamente, prima di presentare la domanda sarà opportuno verificare scrupolosamente la propria posizione debitoria. Il primo controllo atterrà all'eventuale presenza del debito tra i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente potrà consultare la propria situazione attraverso l'area riservata del portale AdER, utilizzando le credenziali disponibili, tra cui SPID, CIE o CNS, e verificare l'estratto della propria posizione debitoria. In pratica, si tratterà di controllare che il debito relativo al bollo auto rientri nel periodo temporale previsto e, soprattutto, che si tratti di un carico affidato alla riscossione nei termini richiesti dalla normativa.

Il secondo controllo riguarderà invece la Regione competente. Per i tributi regionali, infatti, è necessario verificare l'adesione dell'ente alla rottamazione-quinquies oppure l'eventuale presenza di una diversa misura di definizione agevolata adottata autonomamente. Questo passaggio è assai significativo perché, come accennato, un bollo auto non pagato non è automaticamente rottamabile solo perché risale agli anni compresi tra il 2000 e il 2023.

Concludendo, vero è che il quadro delle definizioni agevolate può risultare complesso perché possono coesistere strumenti diversi. Da una parte c'è la rottamazione-quinquies dei carichi affidati all'AdER, alla quale le Regioni dovevano aderire entro il 31 luglio 2026 per rendere applicabile la misura ai propri tributi. Dall'altra ci sono eventuali sanatorie autonome regionali o comunali relative ai debiti gestiti direttamente dagli enti, che possono avere presupposti, periodi temporali e modalità differenti.


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Concorsi pubblici settembre 2026, oltre 1.100 posti a tempo indeterminato anche senza diploma: ecco dove e le scadenze

Pubblicato il: 09/09/2026

Settembre non è solo il mese del ritorno al lavoro dopo ferie e vacanze estive. Porta con sé numerose opportunità di lavoro nella PA, con concorsi rivolti sia a diplomati e candidati in possesso della sola licenza media, sia a laureati e professionisti con competenze specialistiche. Le assunzioni riguardano diversi settori, dalla sanità agli enti locali, dalle università alle amministrazioni centrali.

Tra le selezioni con il maggior numero di posti spicca quella della Commissione RIPAM, che mette a disposizione 882 posti a tempo indeterminato per specialisti tecnici nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I candidati saranno inquadrati nell'Area dei funzionari del comparto Funzioni locali. La procedura prevede una sola prova scritta, composta da 40 quesiti a risposta multipla da svolgersi in massimo un'ora, a cui saranno attribuiti fino a 30 punti. La candidatura, accompagnata dal versamento di una quota non rimborsabile di 10 euro, deve essere presentata entro il 23 settembre prossimo.

Nella stessa data scade il concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 10 assistenti di settore tecnologico. La selezione è aperta ai diplomati e prevede un contratto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2029, per attività connesse alla realizzazione del PNRR. Non occorre esperienza professionale e, per accedere alla selezione, può bastare qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado. La procedura comprende la valutazione dei titoli, fino a 30 punti, e una prova orale, fino a 60 punti, sulle attività di supporto informatico e assistenza tecnica e applicativa, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze comportamentali. La domanda va presentata tramite inPA con una quota di partecipazione di 10 euro.

Numerose sono le opportunità anche nel Servizio sanitario. L'Azienda Zero di Padova ha bandito un concorso per 56 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tutti con contratto a tempo indeterminato e pieno. I posti saranno distribuiti tra undici aziende sanitarie del Veneto, mentre la scadenza è fissata al 10 settembre.

Per gli operatori socio-sanitari sono disponibili diverse occasioni. L'ASP del Distretto di Parma seleziona 14 OSS da assumere a tempo indeterminato e pieno nelle strutture e nei servizi per anziani dell'Azienda. Per partecipare sono sufficienti la licenza media e la qualifica professionale di OSS. Le candidature devono essere presentate entro il 15 settembre. L'ASST Garda offre invece dieci posti per OSS, con requisito di accesso costituito dalla licenza media. La candidatura scadrà domenica 13 settembre alle ore 23:59.

Sempre in ambito sanitario, l'ASST di Lecco mette a concorso 100 posti per infermieri per i quali è richiesta la laurea, mentre l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano seleziona 50 infermieri. Entrambe le procedure scadranno il 24 settembre prossimo. Stessa data di scadenza anche per la selezione del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, che mette a disposizione 29 posti riservati alle categorie protette, accessibili con licenza media o diploma secondo quanto previsto dal relativo bando.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha bandito un concorso per 12 istruttori contabili, destinati alla Giunta regionale, al Comune di Aosta e all'Unité des communes valdotaines Valdigne-Mont-Blanc. Sono ammessi anche laureati triennali in ambito economico, finanziario o statistico. Previste una prova scritta e una orale con accertamento della conoscenza dell'italiano o del francese. C'è tempo per fare domanda fino all'11 settembre, tramite SPID, CIE o CNS, PEC personale e pagamento di 10 euro. Ci saranno riserve per personale interno e volontari delle Forze Armate.

Il Comune di Milano cerca archivisti con contratto a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nell'Area degli Istruttori come Istruttori dei Servizi Tecnici. Le attività potranno riguardare archivi, gestione documentale, digitalizzazione e conservazione, anche presso la Cittadella degli Archivi. La scadenza è il 14 settembre.

La Provincia di Modena seleziona funzionari tecnici per le attività di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi alluvionali. È sufficiente una laurea triennale in discipline tecniche e non è richiesta esperienza precedente. L'inquadramento sarà nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. La selezione avviene per titoli e colloquio e c'è tempo per partecipare fino al prossimo 16 settembre. Identica data è prevista per i 6 posti a tempo indeterminato e pieno messi a disposizione dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, destinati a diplomati e laureati per profili di funzionari, collaboratori e personale dell'Area delle Elevate Professionalità.

Il Comune di Sesto San Giovanni, invece, assume invece tre esperti amministrativo-contabili nell'Area degli Istruttori. È richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono previste, se necessarie, preselezione, prova scritta e orale, con almeno 21/30 in ciascuna prova. Il termine è il 21 settembre, con versamento di una tassa di 10,80 euro.

Infine, ARERA – l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – seleziona dieci funzionari laureati, con scadenza fissata al 25 settembre alle ore 11:00.

Le diverse procedure evidenziano quindi che, in questo periodo, le opportunità di ingresso nella PA non sono affatto poche e sono distribuite su più livelli di istruzione e professionalità. Alcune selezioni sono accessibili già con la licenza media, mentre altre richiedono diploma, laurea o specifiche competenze tecniche. In ogni caso, è fondamentale verificare nel singolo bando i requisiti, le eventuali riserve, le modalità di presentazione della domanda e il termine esatto, soprattutto quando la scadenza è indicata anche con un preciso orario.


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