Nuovo Codice della Strada, in arrivo l’obbligo del giubbotto riflettente per i pedoni: ecco quando e le alternative

Pubblicato il: 05/09/2026

La sicurezza dei pedoni è uno dei temi delicati su cui il nuovo testo-base del Codice della Strada, elaborato dal Ministero dei Trasporti, interviene in modo sostanziale. D'altronde, come è noto, chi cammina per strada è particolarmente esposto ai rischi della circolazione stradale, ed è talvolta coinvolto in incidenti anche gravi, nei quali la distrazione o comportamenti superficiali possono contribuire ad aumentare le probabilità di un evento lesivo per la salute.

Le novità allo studio non riguardano soltanto l'utilizzo dello smartphone durante l'attraversamento della strada o una maggiore prudenza richiesta ai pedoni. Il nuovo testo introduce, infatti, specifici obblighi finalizzati a rendere più facilmente visibili le persone che si muovono a piedi in determinate condizioni.

Il provvedimento è ancora nella fase di confronto con gli operatori e le associazioni di settore, le quali sono chiamate a esprimersi entro il prossimo 13 settembre. Non si tratta, quindi, di una disciplina già definitivamente entrata in vigore, bensì di un intervento che potrebbe modificare le regole di comportamento dei pedoni.

Tra le novità previste nel nuovo Codice della Strada, compare l'obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente quando il pedone si trova a circolare sulla carreggiata in specifiche situazioni pratiche. Secondo quanto emerso dal testo-base, l'obbligo in oggetto scatterebbe fuori dai centri abitati, di notte e in assenza di pubblica illuminazione. Attenzione però: non sarebbe una regola limitata alle ore notturne. Il nuovo Codice imporrebbe l'utilizzo dei dispositivi ad alta visibilità anche durante il giorno, quando il pedone si trovi nelle gallerie oppure in condizioni meteorologiche o ambientali che riducano significativamente la visibilità (ad es. nebbia, forti piogge o caduta di neve).

In sostanza, l'obbligo di indossare il giubbotto riflettente non dipende esclusivamente dall'orario, ma dalla necessità di rendere il pedone chiaramente visibile agli altri utenti della strada quando le condizioni ambientali possono ostacolarne la tempestiva individuazione. In base a quanto si apprende dai lavori del Ministero sul testo-base, non sarà necessario il classico giubbotto che molti automobilisti già conoscono. Infatti, il testo include anche l'utilizzo delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. L'obiettivo della disposizione è lo stesso in entrambi i casi: garantire una maggiore visibilità del pedone nei confronti degli altri utenti della strada.

Vero è che sul tema il nuovo Codice appare elastico nella formulazione, prevedendo una possibile alternativa ai dispositivi retroriflettenti. In assenza del giubbotto o delle bretelle, il pedone potrebbe utilizzare un dispositivo luminoso di segnalazione idoneo a proiettare orizzontalmente una luce arancione in tutte le direzioni, oppure qualsiasi altro adeguato dispositivo di illuminazione. La finalità è sempre una sola: evidenziare la propria presenza e aumentare la possibilità che gli altri utenti della strada individuino tempestivamente il pedone, evitando possibili incidenti anche gravi.

La logica sottostante alla modifica al Codice della Strada è facilmente intuibile. Un pedone che percorre la carreggiata di notte, fuori da un centro abitato e in assenza di illuminazione pubblica, può essere difficilmente percepibile da chi arriva alla guida di un veicolo. Lo stesso problema può presentarsi anche durante il giorno quando la visibilità è compromessa da condizioni ambientali avverse, oppure all'interno delle gallerie. In queste situazioni, aumentare la visibilità del pedone significa offrire agli altri utenti della strada una maggiore possibilità di individuarlo per tempo e adottare le necessarie manovre di sicurezza.

L'obbligo contenuto nel nuovo testo-base traduce quindi in una regola precisa quello che, in molti casi, rappresenta già un comportamento prudente per chi si trova a piedi sulla strada. Va comunque ribadito che le disposizioni appena descritte non sono ancora norme definitivamente approvate né, di conseguenza, obblighi già applicabili ai pedoni. Fanno parte del testo-base del nuovo Codice della Strada, attualmente sottoposto al confronto con gli operatori e le associazioni di settore, che potranno presentare osservazioni e proposte entro il 13 settembre. Dopo questa fase il Ministero dovrà valutare le proposte ricevute e limare il testo della riforma, che dovrà poi completare il successivo iter di approvazione. Le nuove regole sui pedoni, quindi, non sono ancora in vigore e potrebbero essere modificate prima dell'approvazione definitiva.


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Avvocato, ora rischi fino a otto mesi di sospensione se non paghi la segretaria o i fornitori dello studio: nuova ordinanza

Pubblicato il: 05/09/2026

Lasciare una dipendente senza stipendio per quasi due anni, sottoscrivere ripetuti accordi per pagare il debito – ma senza rispettarli – e inviare perfino ricevute bancarie attestanti bonifici che, in realtà, non risultavano mai accreditati sul conto della lavoratrice. È questa, in sintesi, la vicenda che ha portato alla sospensione per otto mesi dall'esercizio della professione di un avvocato, sanzione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna e ribadita dal Cnf con sentenza n. 372 del 2025. Ora il provvedimento è definitivamente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Con l'ordinanza n. 24805 del 2026, infatti, i giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso del legale, confermando le conclusioni raggiunte dagli organi della giustizia disciplinare forense. Un successivo pagamento, peraltro soltanto parziale, non è stato ritenuto sufficiente a cancellare la gravità della condotta né a imporre una riduzione della sanzione.

La vicenda concreta riguardava il rapporto lavorativo tra l'avvocato e una segretaria dello studio. Secondo quanto emerso nel procedimento disciplinare, la donna non aveva ricevuto lo stipendio per quasi due anni, ossia dal dicembre 2017 fino alle proprie dimissioni nel giorno 2 settembre 2019. In totale, quindi, la mancata corresponsione della retribuzione aveva riguardato 21 mensilità consecutive.

Il professionista era subentrato nella gestione dello studio e del rapporto lavorativo dopo la precedente gestione del padre. Tuttavia, come chiarito successivamente dagli Ermellini, la responsabilità disciplinare contestata non riguardava semplicemente un debito maturato in passato o un comportamento imputabile a un'altra persona. Il punto chiave era rappresentato dalle condotte personalmente poste in essere dall'uomo dopo il suo subentro nella gestione del rapporto.

Nel tempo erano stati raggiunti diversi accordi per la rateizzazione del debito accumulato, allo scopo di consentire alla lavoratrice di recuperare le somme dovute. Come risulta agli atti, tra questi figuravano una scrittura privata sottoscritta nel dicembre 2018, un verbale di conciliazione davanti all'Ispettorato del lavoro nel luglio 2019 e un ulteriore accordo raggiunto nel giugno 2023 presso il locale Ordine degli avvocati.

Secondo quanto accertato nel procedimento disciplinare, però, tali accordi non erano stati mai rispettati. La situazione era aggravata, inoltre, da un ulteriore comportamento contestato al professionista: oltre al mancato rispetto di un ordine giudiziale relativo alla trattenuta del quinto dello stipendio, l'invio alla lavoratrice di contabili bancarie relative a bonifici che, in realtà, non risultavano essere stati accreditati sul suo conto.

Alla luce di questa situazione, il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna aveva inflitto la menzionata sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. Per stabilire gli otto mesi di stop, gli organi disciplinari avevano considerato una pluralità di elementi convergenti:

  • la lunga durata della mancata corresponsione degli stipendi;
  • la reiterazione degli inadempimenti;
  • il mancato rispetto degli accordi sottoscritti;
  • la particolare gravità complessiva dei comportamenti;
  • la natura dolosa della condotta;
  • il pregiudizio arrecato alla lavoratrice e il danno provocato all'immagine e al decoro della professione forense;
  • la presenza di precedenti disciplinari.
Come accennato sopra, anche il ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 372/2025 del Cnf si è rivelato infruttuoso. Uno degli argomenti utilizzati dalla difesa del professionista riguardava le iniziative adottate successivamente per estinguere almeno in parte il debito. L'avvocato sosteneva di aver posto in essere condotte dirette al pagamento delle somme dovute. Ma la Corte ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente a modificare il giudizio disciplinare.

Le Sezioni Unite hanno ricordato che – per giungere al siffatto pronunciamento – il Cnf aveva valutato non un singolo episodio isolato, ma una condotta complessiva e protratta nel tempo. Ecco perché un pagamento successivo, e pur parziale, non può cancellare la materialità dei fatti già commessi, né eliminare la loro offensività a livello deontologico. Inoltre, per gli Ermellini, il semplice fatto di avere effettuato successivamente alcuni pagamenti non può essere considerato, da solo, un elemento necessariamente decisivo per ottenere una riduzione della durata della sospensione.

Un'altra difesa avanzata dal professionista riguardava l'origine del debito. L'avvocato sostanzialmente sosteneva che la situazione economica fosse riconducibile allo studio professionale e alla precedente gestione paterna. Ma anche questa argomentazione è stata bocciata. La Cassazione ha chiarito che non era stata attribuita al professionista una responsabilità disciplinare per il comportamento di un'altra persona. Bensì la sua responsabilità insorgeva per le protratte condotte personali: l'uomo aveva riconosciuto il debito, aveva sottoscritto gli accordi per il pagamento e la rateizzazione delle somme dovute, ma era poi volutamente rimasto inadempiente. Questa linea di condotta è stata appunto ritenuta lesiva sia dell'affidamento dei terzi, che dell'immagine della professione forense.

Il legale contestava altresì l'entità della sanzione, ma la Suprema Corte ha ricordato che la sospensione di otto mesi rientra pienamente nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'art. 52 della legge n. 247/2012, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede la sospensione dall'esercizio della professione da due mesi fino a cinque anni. Inoltre, ai sensi del Codice deontologico forense, spetta agli organi disciplinari – nello scrupoloso rispetto delle procedure previste dalle norme – individuare la sanzione più adeguata e proporzionata alla violazione deontologica, valutando il comportamento complessivo dell'incolpato.

Il controllo della Cassazione, in sede di legittimità, non può comportare quindi una nuova e completa valutazione dell'opportunità della sanzione. La scelta compiuta dagli organi disciplinari potrà essere censurata soltanto entro determinati limiti, in particolare quando risulti irragionevole o estranea ai criteri stabiliti dalla legge.

Nel caso esaminato, la sospensione di otto mesi è stata ritenuta proporzionata alla gravità e alla reiterazione dei comportamenti. Secondo le Sezioni Unite, la decisione di confermare questo lungo stop rientra nella cornice stabilita dalle norme vigenti e non supera i limiti della ragionevolezza, tenuto conto anche della reiterazione dei comportamenti.

Perciò la lezione generale della Cassazione è che, in un procedimento disciplinare forense, ha sempre rilievo la valutazione complessiva della condotta del professionista. Come in questa vicenda, il pagamento parziale effettuato successivamente non basta, da solo, a ridimensionare una serie di comportamenti gravi e protratti nel tempo, né a giustificare automaticamente una riduzione della sanzione disciplinare.


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Nuovo Codice della Strada, in arrivo la possibilità di parcheggiare di traverso senza multa: ecco con quali auto

Pubblicato il: 04/09/2026

Con l'arrivo delle Smart Fortwo a cavallo del Duemila, molti automobilisti hanno iniziato a sfruttare le loro dimensioni compatte per infilarsi negli spazi di sosta in modo non convenzionale, posizionando il veicolo perpendicolarmente al marciapiede anziché in parallelo. Una tendenza che negli ultimi anni si è ulteriormente rafforzata con la diffusione dei quadricicli elettrici, sempre più numerosi nei centri urbani.
Il problema è che, fino a oggi, questa modalità di parcheggio non ha alcuna copertura normativa: la legge attuale la considera, a tutti gli effetti, un'infrazione. Le regole in vigore, infatti, non prevedono eccezioni legate alle dimensioni del mezzo e trattano allo stesso modo un'utilitaria di grandi dimensioni e una piccola smart, imponendo a entrambe lo stesso obbligo di collocazione.
Cosa prevede oggi la normativa
La regola generale, ancora pienamente in vigore, è fissata dall'articolo 157, comma 2 del Codice della strada, secondo cui, salvo diversa segnalazione, un veicolo fermo o in sosta deve essere posizionato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (o al margine sinistro nelle strade a senso unico), mantenendosi parallelo ad esso e nella direzione di marcia. Si tratta di una disposizione che non lascia margini di interpretazione e che, non a caso, è espressamente richiamata anche nei manuali operativi delle forze di polizia, dove la "collocazione irregolare del veicolo in sosta" viene descritta proprio come il mancato posizionamento parallelo al margine della strada.
Chi viene sorpreso a parcheggiare di traverso, quindi, va incontro a una sanzione di 42 euro, che si riduce a 29,40 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione. Va precisato che questa violazione non comporta alcuna decurtazione di punti sulla patente, trattandosi di un'infrazione relativa unicamente alle modalità di sosta.
La svolta nel nuovo Codice della strada
Le cose potrebbero però cambiare radicalmente. Il testo-base del nuovo Codice della strada, attualmente al vaglio delle associazioni di categoria (che avranno tempo fino al 13 settembre per presentare le proprie osservazioni), conferma sì l'impostazione generale già esistente per i centri abitati, ma vi affianca un’importante eccezione. Secondo quanto previsto dall'articolo 2.II.11, comma 2 della bozza, laddove non siano segnalati stalli di sosta oppure quando questi ultimi abbiano una larghezza pari o superiore a 2,80 metri, i veicoli con lunghezza pari o inferiore a 2,70 metri – quindi non solo automobili, ma anche motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli – potranno essere posizionati anche in senso perpendicolare rispetto al margine della carreggiata. In pratica, il legislatore prende atto di un'abitudine ormai consolidata e prova a normarla, invece di limitarsi a vietarla.
Una scelta pensata per ottimizzare gli spazi urbani
Dietro questa apertura normativa c'è un obiettivo preciso: ottimizzare l'uso degli spazi di sosta nelle città, dove il numero di veicoli in circolazione cresce più velocemente della disponibilità di parcheggi. Permettere ai mezzi più piccoli di posizionarsi di traverso, quando le condizioni della carreggiata lo consentono, significa poter sfruttare porzioni di spazio che altrimenti resterebbero inutilizzate. C'è però una condizione imprescindibile perché la sosta perpendicolare sia considerata regolare: il veicolo non deve in alcun modo sporgere oltre il limite della carreggiata, per non creare intralcio alla circolazione o pericolo per gli altri utenti della strada.
Se la norma verrà confermata nel testo definitivo, si tratterà quindi di una modifica che riguarderà da vicino soprattutto i proprietari di smart, quadricicli elettrici e mezzi a due o tre ruote, finalmente liberi di parcheggiare come molti, di fatto, fanno già da anni.


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Condominio, rischi 200 euro di sanzione per lo zerbino davanti alla porta: ecco dove metterlo e che misura deve avere

Pubblicato il: 04/09/2026

Quando si vive in un condominio, il pianerottolo davanti alla porta di ingresso non appartiene esclusivamente al proprietario dell'appartamento: è a tutti gli effetti una parte comune dell'edificio, al pari delle scale o dell'androne. Questo significa che il suo utilizzo non è libero e incondizionato, ma deve rispettare il diritto degli altri condòmini a usarlo allo stesso modo.
Il riferimento normativo in materia è l'art. 1102 del c.c., secondo cui ogni partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, a condizione di non alterarne la destinazione d'uso e di non impedire agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Applicato al caso del pianerottolo, questo principio si traduce in una regola semplice: si può appoggiare uno zerbino, un portaombrelli o una piccola pianta, ma questi oggetti non devono in alcun modo ostacolare il passaggio o l'utilizzo dello spazio da parte di chi abita agli altri piani o negli appartamenti vicini.
Dimensioni e posizione dello zerbino
Non tutti gli zerbini vanno bene per uno spazio condiviso. La misura standard, pensata proprio per adattarsi alla larghezza di una normale porta d'ingresso, è di circa 60 per 40 centimetri. Superare di molto queste dimensioni, oppure scegliere forme particolari come zerbini rotondi o allungati, può diventare un problema concreto: più lo zerbino è ingombrante, più rischia di invadere lo spazio di passaggio comune, mettendo a disagio o addirittura ostacolando chi transita su quel pianerottolo.
Altrettanto importante è la collocazione: lo zerbino deve stare il più aderente possibile alla porta, quasi a ridosso dello stipite, e mai al centro del pianerottolo o in una posizione che costringa gli altri condomini a fare lo slalom per raggiungere la propria abitazione. Vale la pena ricordare che in alcuni edifici il regolamento condominiale può addirittura imporre un modello unico di zerbino, uguale per tutti i piani, scelto in fase di costruzione dello stabile o in occasione di una ristrutturazione generale delle parti comuni: in questi casi la libertà individuale lascia il posto a una regola condivisa da rispettare.
Non solo estetica: il tema della sicurezza
Oltre al semplice fastidio per il passaggio, c'è un aspetto che riguarda direttamente l'incolumità delle persone. Uno zerbino lasciato in mezzo al pianerottolo, non fissato e magari con i bordi consumati o arricciati può trasformarsi in un vero e proprio ostacolo su cui inciampare. Il rischio aumenta se nel palazzo abitano persone anziane o bambini, categorie più esposte a cadute e scivolamenti.
Per questo motivo il buon senso dovrebbe sempre guidare la scelta della posizione: tenere lo zerbino ben ancorato vicino alla soglia non è solo una questione di ordine, ma un accorgimento che tutela la sicurezza di chi condivide lo stesso pianerottolo, in particolare nelle ore serali o in caso di scarsa illuminazione.
Manutenzione e decoro
Infine, non va sottovalutato l'aspetto della manutenzione. Lo zerbino nasce con una funzione precisa, quella di trattenere polvere, fango e umidità prima di entrare in casa, e proprio per questo tende a sporcarsi rapidamente. Lasciarlo in condizioni trascurate per lungo tempo non è solo antigienico, ma incide anche sul decoro dell'intero stabile, un valore che la legge tutela e che riguarda l'immagine complessiva del palazzo agli occhi di chi lo abita e di chi lo visita.
Una pulizia periodica con aspirapolvere o battitappeto, e ogni tanto un lavaggio più approfondito in tintoria, permette di mantenere lo zerbino sempre in ordine, evitando che diventi motivo di lamentele da parte dei vicini o, nei casi più delicati, oggetto di segnalazione all'amministratore di condominio. Un piccolo gesto quotidiano che, unito al rispetto delle regole su dimensioni e posizionamento, evita inutili tensioni nella vita condominiale.


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Assicurazione auto, puoi rifiutare se ti offrono solo il valore della tua vecchia auto: ti spettano altri soldi

Pubblicato il: 04/09/2026

Chi rimane coinvolto in un incidente stradale, ma senza avere responsabilità, ha diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti. Ma cosa accade quando l'automobile è datata e il costo della riparazione supera nettamente il suo attuale valore commerciale? Il caso pratico è molto meno raro di quanto si potrebbe pensare. Ad esempio un'auto danneggiata, che prima del sinistro valeva non più di 3mila euro, si ritrova ora ad abbisognare di interventi di riparazione per 5mila euro. Durante la trattativa stragiudiziale, la compagnia assicurativa potrebbe proporre di liquidare il solo valore commerciale del veicolo, sostenendo che ripararlo sarebbe antieconomico.

Ma il proprietario è davvero obbligato ad accettare questa soluzione e a rottamare l'auto? La risposta è: non necessariamente e punto di riferimento normativo è e resta il primo comma dell'art. 2058 del c.c., relativo al risarcimento in forma specifica. In linea generale, chi ha subito un danno può chiedere che il bene venga ripristinato, anziché ricevere esclusivamente una somma di denaro. Nel caso di un'automobile danneggiata questo può tradursi nella richiesta di riparazione del veicolo dal carrozziere.

Il legislatore dà prevalenza alla reintegrazione in forma specifica poiché questa è quella che meglio risponde all'esigenza riparatoria. Il risarcimento in forma specifica, tuttavia, non costituisce un diritto illimitato. La stessa norma consente al giudice di disporre il risarcimento per equivalente, cioè attraverso il pagamento di una somma, quando la riparazione risulti eccessivamente onerosa per il responsabile. La previsione esprime il principio solidaristico (art. 2 Cost. che impone di tenere conto degli interessi di entrambe le parti in conflitto.

La questione non può essere risolta guardando esclusivamente al prezzo dell'auto. Non basta, infatti, confrontare il costo della riparazione con il valore commerciale dell'auto: di volta in volta, occorrerà valutare tutte le circostanze concrete e l'interesse del proprietario a conservare quel veicolo. Proprio su questi aspetti si è espressa la Cassazione con l'ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023, indicando un principio giurisprudenziale generale: il semplice superamento del valore commerciale del veicolo, da parte del costo della riparazione, non determinerà automaticamente l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ossia la sua anti-economicità.

In pratica: non c'è alcuna regola matematica per cui, se un'auto oggi vale 3mila euro e ripararla ne costa 5mila, l'assicurazione possa necessariamente limitarsi a liquidare 3mila euro spingendo il proprietario a rottamare il suo veicolo. La somma eventualmente proposta dai liquidatori è frutto di una prassi negoziale atta a evitare possibili strascichi in tribunale. Ma, in verità, vanno valutate tutte le circostanze concrete emergenti. Il proprietario, infatti, potrebbe avere ragioni pratiche e apprezzabili per voler conservare proprio quella vettura. Può, per esempio, conoscerne perfettamente la storia manutentiva, sapere quali interventi siano stati effettuati e preferire una macchina di cui conosce condizioni e affidabilità rispetto all'acquisto di un altro veicolo usato di pari valore, del quale non conosce la storia. Perciò il valore di mercato non esaurisce necessariamente il valore concreto che il mezzo rappresenta per il suo proprietario.

D'altro canto, il diritto alla riparazione incontra un limite fondamentale: il risarcimento non può trasformarsi in un ingiustificato arricchimento successivo all'incidente automobilistico. Vero è che obiettivo del risarcimento è riportare il danneggiato – per quanto possibile – nella situazione patrimoniale precedente al sinistro, ma di certo non è consentirgli di ottenere un'automobile migliore di quella che aveva prima.

Il problema può emergere, per esempio, quando su una vettura molto vecchia vengono installati componenti completamente nuovi. Se la sostituzione di parti usurate determina un significativo incremento del valore del veicolo rispetto alle condizioni precedenti all'incidente, può rivelarsi necessario tenere conto di tale beneficio. Se così fosse il risarcimento potrebbe essere ridotto, applicando una decurtazione corrispondente al maggior valore acquisito dall'auto grazie ai componenti nuovi. In questo modo si eviterebbe che il proprietario riceva, attraverso la riparazione, un beneficio economico superiore al danno effettivamente subìto. Da qui deriva anche il concetto di scarto d'uso o vetustà, con cui si considera l'usura del componente preesistente rispetto a quello nuovo. Non si tratta, però, di una percentuale fissa e automaticamente applicabile a ogni riparazione: la valutazione andrà effettuata in relazione al caso concreto e alla natura dei componenti sostituiti. E, di volta in volta, saranno le singole circostanze a stabilire l'eventuale eccessiva onerosità della riparazione e la ragionevolezza dello scarto tra costo di ripristino e valore complessivo della vettura.

Inoltre, il fatto che il proprietario preferisca riparare l'auto non significa che possa sempre pretenderlo. La riparazione può risultare non praticabile quando il veicolo ha riportato danni strutturali o tecnici tali da impedirne il ripristino in condizioni di sicurezza e conformità. Analogamente, anche una spesa di riparazione del tutto sproporzionata rispetto al risultato ottenibile può giustificare il passaggio dal risarcimento in forma specifica a quello per equivalente. In questi casi il proprietario riceverà una somma di denaro anziché il costo integrale del ripristino.

Attenzione però: quando si procede al risarcimento per equivalente, il valore commerciale del veicolo sarà elemento importante, ma non necessariamente l'unica voce da considerare. A seconda delle circostanze e purché ne siano dimostrati i presupposti, assumeranno rilievo anche ulteriori costi direttamente collegati al sinistro, come quelli necessari per la rottamazione e la radiazione del veicolo dal PRA. Se la vettura deve essere sostituita, possono altresì rilevare le spese amministrative effettivamente necessarie per acquistare e intestare un altro mezzo, nei limiti in cui siano causalmente collegate al danno e giuridicamente risarcibili.

Anche il fermo tecnico, cioè il periodo durante il quale il veicolo non può essere utilizzato a causa del sinistro, può assumere rilievo risarcitorio. Non va però considerato un rimborso automatico del semplice disagio: la sua concreta risarcibilità andrà valutata alla luce delle circostanze e della prova del pregiudizio subìto. E naturalmente, se il proprietario conserva il relitto, occorrerà considerare anche il suo eventuale valore residuo nella determinazione complessiva del risarcimento, per evitare duplicazioni.

Tirando le somme, un'auto che vale meno del costo necessario per ripararla non deve essere automaticamente considerata "da rottamare". Come visto, l'art. 2058 del Codice Civile consente, in presenza dei relativi presupposti, di chiedere il ripristino del veicolo. Tuttavia, la riparazione deve essere concretamente possibile, non eccessivamente onerosa e non deve produrre un ingiustificato arricchimento del proprietario.


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Lavoratore, recuperi tutto lo stipendio perso se l’azienda ti cambia il contratto collettivo prima della scadenza

Pubblicato il: 04/09/2026

Negli ultimi anni capita sempre più spesso che le aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, cerchino di uniformare i rapporti di lavoro, applicando un unico contratto collettivo a gruppi di dipendenti precedentemente assoggettati a CCNL diversi.
Queste operazioni vengono talvolta presentate come semplici “armonizzazioni”, riorganizzazioni interne o aggiornamenti tecnici. In realtà, il cambio di CCNL può incidere profondamente sul rapporto di lavoro, perché ogni contratto collettivo disciplina aspetti essenziali come retribuzione, livelli di inquadramento, scatti di anzianità, orario, maggiorazioni, ferie, permessi, preavviso e procedure disciplinari.

In argomento assume particolare rilievo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29737 dell’11 novembre 2025.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, quando un CCNL ha una durata predeterminata, il datore di lavoro non può semplicemente disapplicarlo prima della scadenza e sostituirlo con un altro contratto collettivo.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava una società che aveva disapplicato il CCNL Metalmeccanici nei confronti di una parte dei dipendenti, applicando al suo posto il CCNL Terziario. L’azienda aveva sostenuto che il passaggio fosse giustificato da un accordo di armonizzazione sottoscritto con alcune organizzazioni sindacali.

La Cassazione ha tuttavia confermato l'illegittimità della condotta, ribadendo che la sostituzione anticipata del contratto richiede il coinvolgimento delle parti originariamente firmatarie.

In particolare si evidenziano i seguenti punti:

  • la disdetta di un CCNL con scadenza prefissata rientra nelle prerogative delle parti originarie;
  • il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto;
  • la sostituzione anticipata con un altro CCNL richiede l'accordo di tutte le parti firmatarie;
  • un accordo sottoscritto soltanto con alcune sigle sindacali non è sufficiente.

Ma perché l’“accordo di armonizzazione” non è necessariamente sufficiente?
Il fatto che un’azienda raggiunga un’intesa con alcune organizzazioni sindacali non significa, di per sé, che possa abbandonare anticipatamente il CCNL in vigore.
Il problema è particolarmente evidente quando il contratto collettivo originario è stato sottoscritto da più organizzazioni e una di queste non ha partecipato all’accordo di sostituzione.
La logica richiamata dalla Cassazione è che non è possibile aggirare la posizione del sindacato dissenziente semplicemente raggiungendo un’intesa con altre sigle.
In sostanza, non conta soltanto il numero delle organizzazioni che sottoscrivono il nuovo accordo: occorre verificare chi aveva sottoscritto il contratto originario e se tutte le parti interessate abbiano partecipato alla sua modifica o sostituzione.

La firma del lavoratore “per ricevuta e accettazione” vale come consenso?
Questo è uno degli aspetti più importanti della decisione.
Può accadere che l’azienda comunichi individualmente al dipendente il cambio di CCNL e gli chieda di firmare la comunicazione con la formula “per ricevuta e accettazione”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, firmare per ricevuta significa attestare di avere ricevuto la comunicazione; non significa necessariamente accettare il contenuto della modifica.
Naturalmente, occorre sempre esaminare il documento in concreto sottoscritto, perché il significato giuridico di una dichiarazione dipende anche dal suo contenuto complessivo.

Il CCNL non è un elemento puramente formale.
La sua applicazione può incidere, tra le altre cose, su:

  • retribuzione minima;
  • scatti di anzianità;
  • livelli e qualifiche;
  • maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno;
  • orario di lavoro;
  • ferie e permessi;
  • periodo di preavviso;
  • disciplina delle assenze;
  • procedure disciplinari;
  • formazione;
  • altre tutele economiche e normative.
Per questo motivo, anche quando l’azienda sostiene che “non cambia nulla” o che i due contratti sono sostanzialmente simili, è necessario confrontare concretamente le rispettive discipline.
Una modifica apparentemente neutra può, infatti, produrre conseguenze economiche o normative rilevanti.

A ciò si aggiunga che, nel caso esaminato dalla Cassazione, la vicenda è stata affrontata nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
La questione – si ribadisce – non riguarda soltanto il rapporto individuale tra azienda e dipendente.
La sostituzione unilaterale del CCNL può infatti incidere anche sulle prerogative dell’organizzazione sindacale che non abbia prestato il proprio consenso, soprattutto quando l’azienda comunica direttamente ai lavoratori una modifica che produce effetti collettivi.


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Condominio, puoi farti risarcire se ti occupano il posto auto e non devi nemmeno provare il danno: lo dice la Cassazione

Pubblicato il: 03/09/2026

Trovare un'auto parcheggiata nel proprio posto auto condominiale non è soltanto una seccatura. Se l'occupazione si ripete o impedisce al proprietario di utilizzare stabilmente il proprio spazio, possono infatti emergere conseguenze sia sul piano civile sia, in determinate circostanze, su quello penale.

Il primo elemento da verificare è la natura del posto auto. Se si tratta di una proprietà esclusiva, il titolare può far valere il proprio diritto anche se lo spazio si trova all'interno di un garage o di un'area condominiale. Se invece il parcheggio si trova su una parte comune, trovano applicazione regole differenti e assume particolare rilievo il regolamento condominiale.

Quando il posto auto appartiene esclusivamente a un condomino, quest'ultimo ha il diritto di utilizzarlo e di impedire agli altri di farne uso senza autorizzazione. Il riferimento è l'art. 832 del c.c., che riconosce al proprietario il diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, pur nei limiti stabiliti dalla legge.

L'indicazione catastale del posto auto come pertinenza dell'appartamento può essere un elemento utile, ma non è da sola sufficiente a dimostrare la proprietà. Per stabilire la titolarità occorre fare riferimento soprattutto al titolo di acquisto. Se un'altra persona occupa senza autorizzazione il posto privato, il proprietario potrà certamente pretenderne la liberazione.

Quando l'auto occupante appartiene a un altro condomino, la questione può coinvolgere anche la gestione condominiale, soprattutto se il comportamento vìola il regolamento o riguarda l'utilizzo delle parti comuni. Il primo interlocutore è normalmente l'amministratore che, ai sensi dell'art. 1130 del c.c., deve curare anche l'osservanza del regolamento condominiale. Se quest'ultimo disciplina i parcheggi, la violazione può comportare una sanzione: l'art. 70 delle disp. att. c.c. consente infatti, quando previsto dal regolamento, una sanzione fino a 200 euro per le infrazioni, nei limiti stabiliti dalla legge.

Questo non significa, però, che l'amministratore diventi automaticamente il soggetto incaricato di difendere in giudizio il singolo proprietario del posto auto. Quando viene leso un diritto di proprietà esclusiva, il titolare può agire direttamente per ottenere la cessazione dell'occupazione e, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento danni.

Ancora diversa è l'ipotesi in cui l'auto appartenga a una persona estranea al condominio. Il fatto che il garage o il cortile siano accessibili attraverso un cancello, una sbarra o, al contrario, siano privi di barriere non determina automaticamente la natura pubblica dell'area. Anche gli spazi condominiali sono infatti soggetti a regole di utilizzo e non diventano semplicemente parcheggi pubblici perché l'accesso fisico è possibile. È, quindi, importante che la natura privata dell'area e le regole di utilizzo siano adeguatamente segnalate.

L'amministratore, per quanto riguarda le parti comuni, può avere un ruolo nella gestione della sicurezza e nell'applicazione del regolamento; il proprietario del posto privato, come visto, può tutelare direttamente il proprio diritto. In presenza di un estraneo, inoltre, non è automatico che l'amministratore debba presentare una denuncia alla polizia: occorre valutare concretamente la natura della condotta e l'eventuale configurabilità di un illecito.

In generale l'occupazione abusiva non costituirà automaticamente un reato e la rilevanza penale dipenderà dalle circostanze. L'art. 614 del c.p. disciplina la violazione di domicilio e assume rilievo anche rispetto a determinati spazi condominiali. La Cassazione penale, con sentenza n. 31700 del 2023, ha riconosciuto che il cortile condominiale può rientrare nella nozione di privata dimora tutelata dalla norma e non deve essere considerato automaticamente un luogo aperto al pubblico.

Può inoltre venire in considerazione l'art. 610 del c.p., relativo alla violenza privata, ad esempio quando una condotta sistematica impedisca concretamente al proprietario di utilizzare il proprio posto o di accedere al bene. Anche chi blocca deliberatamente con la propria auto quella altrui può, in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, incorrere in tale reato. Ma la semplice presenza occasionale di un veicolo non basta da sola a configurare un illecito penale.

Di fronte all'occupazione abusiva è comprensibile pensare di rimuovere personalmente l'auto o impedirne la partenza. È però una soluzione da evitare. In linea generale, infatti, il proprietario non può trattare l'area privata come se fosse una strada pubblica e chiamare autonomamente un carro attrezzi per ottenere la rimozione del veicolo, senza uno specifico presupposto che lo consenta.

È inoltre rischioso bloccare l'auto abusiva con la propria vettura: una reazione di questo tipo, se idonea a impedire la libertà di movimento altrui, può a sua volta assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 610 c.p.

Il proprietario può documentare l'occupazione anche attraverso fotografie, indicando possibilmente data, ora, posizione del veicolo e targa. Conservare un'immagine per tutelare un proprio diritto è però cosa diversa dal diffonderla pubblicamente. La presenza della targa non rende infatti automaticamente illecita la fotografia, ma la successiva pubblicazione sui social network o la diffusione indiscriminata dell'immagine porrebbe problemi diversi sotto il profilo della privacy.

Anche la videosorveglianza condominiale è possibile per proteggere beni comuni e privati, ma deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali, a partire dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, oltre ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il condominio deve rispettare le regole previste per la videosorveglianza e gli obblighi informativi. Anche il singolo proprietario può installare una telecamera per proteggere il proprio posto auto, ma l'inquadratura deve essere limitata, per quanto possibile, alla propria area e non trasformarsi in un sistema di sorveglianza degli spazi altrui. Le immagini raccolte legittimamente potranno essere utilizzate, nei limiti consentiti, per provare una violazione e tutelare un proprio diritto.

L'occupazione abusiva del posto auto può comportare, oltre alla liberazione dello spazio, anche il risarcimento del danno.

La Cassazione, con la sentenza n. 30984/2023, ha riconosciuto la risarcibilità della privazione del godimento del bene anche senza provare uno specifico mancato guadagno. Se il proprietario dimostra, ad esempio, che avrebbe potuto affittare il posto, tale perdita inciderà sul risarcimento. E, in assenza di una quantificazione precisa, il giudice potrà procedere alla liquidazione equitativa, anche sulla base dei valori locativi di mercato. Da parte sua l'occupante potrà comunque dimostrare l'assenza di un concreto danno o di un'utilità persa dal proprietario.

Ricapitolando, la strada più prudente è procedere per gradi: innanzitutto documentare l'occupazione, conservando fotografie e annotando date e circostanze; se l'autore è identificabile, potrà essere utile una diffida formale a cessare il comportamento. Se è coinvolto un altro condomino, è opportuno informare tempestivamente l'amministratore, soprattutto quando vi sia una violazione del regolamento. Se l'occupazione persiste, il proprietario potrà ricorrere alla tutela civile per ottenere la cessazione della condotta e, quando spettante, il risarcimento.

Infine ricordiamo che, per le controversie condominiali soggette alla procedura, la mediazione civile prevista dal D.Lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità prima dell'avvio della causa.


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Bonus carburante, in arrivo fino a 200 euro in busta paga o 100 euro con Isee basso: ecco le due ipotesi e chi è escluso

Pubblicato il: 03/09/2026

Il rincaro dei carburanti, ancora percepito con forza da automobilisti e famiglie, avrebbe spinto l'esecutivo a riprendere in mano uno strumento già sperimentato in passato. Si tratterebbe di un contributo destinato ad alleggerire la spesa per benzina e gasolio, che per i lavoratori dipendenti potrebbe passare attraverso l'azienda, sfruttando i canali del welfare aziendale. Il riferimento è al modello introdotto nel 2022 dal governo Draghi, quando le imprese private avevano avuto la possibilità di riconoscere ai propri dipendenti dei buoni carburante esentasse, ossia non soggetti a tassazione e, quindi, non conteggiati ai fini della formazione del reddito imponibile.
All'epoca non si trattava di un versamento diretto da parte dello Stato, bensì di una facoltà concessa alle aziende: erano queste ultime, se lo ritenevano opportuno, a decidere se e quanto riconoscere ai propri lavoratori. Un'eventuale nuova edizione della misura potrebbe muoversi sulla stessa falsariga, riproponendo un tetto massimo simile a quello già visto, seppur restino ancora da definire diversi aspetti tecnici: se le imprese saranno semplicemente autorizzate a concedere il beneficio o se sarà previsto un meccanismo più stringente, e quale sarà l'importo definitivo, che potrebbe subire variazioni nel corso dell'iter di approvazione.
Non più un aiuto per tutti, ma mirato a chi ne ha più bisogno
Rispetto al passato, la vera novità riguarderebbe la platea dei beneficiari. Anziché distribuire il sostegno in modo generalizzato, il governo starebbe ragionando su come concentrare le risorse sulle famiglie e sui lavoratori economicamente più fragili. Tra le proposte emerse ci sarebbe quella di costituire, nel corso del 2026, un fondo da un miliardo di euro riservato ai nuclei con Isee non superiore a 20mila euro, ai quali potrebbe essere riconosciuto un buono carburante fino a un massimo di 100 euro.
Va sottolineato che, al momento, si tratta di una proposta ancora al vaglio e non di una misura già approvata in via definitiva. Questo secondo impianto, però, cambierebbe la logica di accesso al beneficio: non sarebbe più il rapporto di lavoro a determinare chi può usufruirne, come nel modello aziendale, ma la condizione economica del nucleo familiare, misurata appunto attraverso l'Isee.
Aziende o Isee: i pro e i contro dei due modelli
Sul tavolo, dunque, ci sarebbero due strade alternative e non necessariamente in conflitto tra loro. La prima, legata al rapporto di lavoro dipendente, potrebbe riproporre un beneficio fino a 200 euro erogato attraverso le imprese. La seconda, di natura più assistenziale, sarebbe invece indirizzata alle famiglie con Isee più basso, con un contributo massimo ipotizzato di 100 euro finanziato con risorse pubbliche. Anche in questo caso, cifre e modalità operative potrebbero cambiare durante il percorso legislativo.
La scelta tra i due modelli, o un'eventuale combinazione degli stessi, non è priva di conseguenze pratiche. Un'agevolazione legata esclusivamente all'Isee rischierebbe infatti di escludere una fetta di ceto medio che, pur non rientrando nelle soglie previste, sostiene comunque spese consistenti per raggiungere ogni giorno il posto di lavoro. Al contrario, un sistema affidato alle aziende sarebbe più rapido da attivare per chi è dipendente, ma lascerebbe fuori chi lavora in proprio.
Cosa cambia per autonomi e partite Iva
Per professionisti, artigiani, agenti di commercio e piccoli imprenditori, replicare il sistema dei fringe benefit pensato per i dipendenti non sarebbe però possibile così com'è strutturato. Una strada alternativa potrebbe passare dal Fisco, attraverso una deduzione o una detrazione aggiuntiva sulle spese sostenute per il carburante. In questo scenario, il beneficio non comparirebbe in busta paga, ma verrebbe riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, secondo limiti e requisiti che dovrebbero essere fissati dalla legge. Resterebbe, comunque, necessario individuare con precisione quale parte dell'utilizzo del veicolo sia riconducibile all'attività professionale e quale invece a esigenze personali, per evitare abusi e delimitare correttamente i costi ammessi allo sconto fiscale. Un nodo non secondario, considerando quanti lavoratori autonomi utilizzano quotidianamente l'auto per motivi di lavoro.
Il taglio delle accise e la sfida delle bollette
In attesa di capire come evolverà la proposta del bonus selettivo, il governo ha già agito su un altro fronte, prorogando fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, che comporta uno sconto complessivo di circa 17 centesimi al litro, calcolando anche l'effetto sull'Iva. Si tratta però di una misura temporanea, che pesa sulle casse pubbliche e non può rappresentare una soluzione strutturale.
Il possibile bonus carburante nascerebbe proprio per superare questo limite, indirizzando le risorse verso chi ha redditi più bassi o deve necessariamente usare l'auto per lavoro, anziché intervenire senza distinzioni sul prezzo pagato da tutti gli automobilisti.
Il tema energetico, del resto, non riguarda solo benzina e gasolio: secondo le stime, tra settembre e dicembre una famiglia tipo con contratto a prezzo indicizzato potrebbe spendere circa 982 euro tra luce e gas, oltre 270 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento complessivo vicino al 40%. Una pressione che si somma a quella già avvertita sui carburanti, in un quadro in cui le famiglie italiane si trovano a fare i conti con più rincari contemporaneamente.


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Detrazioni fiscali 2026, puoi scaricare fino a 100 euro dell’assicurazione auto: ecco cosa devi controllare nel contratto

Pubblicato il: 03/09/2026

In passato esisteva la possibilità di recuperare fiscalmente una parte del premio, in particolare quella relativa al contributo destinato al Servizio Sanitario Nazionale. Questa agevolazione è stata però abolita a partire dal 1° gennaio 2014.
Pertanto, oggi, inserire semplicemente il costo della propria RC Auto nel modello 730 non consente di ottenere uno sconto sulle imposte.La situazione cambia quando, nella polizza, è presente una specifica garanzia assicurativa che protegge il conducente dagli infortuni personali.
La cosiddetta Infortuni del conducente può infatti rientrare tra i premi assicurativi detraibili ai fini IRPEF, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa fiscale.
La ragione è semplice: mentre la RC Auto tutela principalmente i terzi dai danni provocati dal veicolo, la garanzia Infortuni del conducente tutela direttamente la persona che si trova alla guida.
La detrazione riguarda quindi la quota di premio riferibile alla copertura infortuni, e non l'intero costo della polizza auto.

Ma quanto si può detrarre?
La detrazione prevista è pari al 19% della spesa fiscalmente ammessa.
Per i premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni esiste un limite complessivo di 530 euro all'anno.
Di conseguenza, considerando soltanto questa tipologia di spesa, il massimo beneficio fiscale teorico è:
530 euro × 19% = 100,70 euro
Questo non significa, però, che ogni automobilista possa automaticamente detrarre 100,70 euro.
Se, per esempio, la quota di premio relativa alla Infortuni del conducente è di 200 euro, la detrazione sarà:
200 × 19% = 38 euro
Inoltre, il limite di 530 euro è complessivo e deve essere considerato insieme agli eventuali altri premi di assicurazione sulla vita o contro gli infortuni detraibili sostenuti nello stesso anno.

Attenzione alla polizza "guida libera"
Uno degli aspetti più importanti riguarda l'identificazione della persona assicurata.
Non è sufficiente che la polizza comprenda genericamente una copertura per gli infortuni del conducente. Per poter beneficiare della detrazione, occorre verificare che il soggetto assicurato sia specificamente individuato nel contratto.
Questo è particolarmente importante per le polizze che prevedono formule come:

  • "guida libera";
  • "qualsiasi conducente";
  • "conducente non nominativamente individuato".
In presenza di una copertura generica, la detrazione può essere esclusa.
Prima di compilare il 730, è quindi opportuno controllare attentamente il contratto e l'eventuale attestazione rilasciata dalla compagnia assicurativa.

Un errore frequente consiste nel considerare detraibile l'intero premio pagato alla compagnia assicurativa.
Facciamo un esempio.
Supponiamo che un automobilista paghi:

  • RC Auto: 500 euro;
  • Furto e incendio: 80 euro;
  • Cristalli: 30 euro;
  • Infortuni del conducente: 150 euro.
Il premio complessivo sarà di 760 euro.
Non significa, però, che tutti i 760 euro siano detraibili.
La quota potenzialmente agevolabile sarà quella relativa alla garanzia Infortuni del conducente, quindi 150 euro.
Con un reddito che consenta di usufruire integralmente della detrazione, il beneficio sarà:
150 × 19% = 28,50 euro

Come indicare la spesa nel modello 730?
I premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni vengono riportati nel Quadro E del modello 730, nella sezione dedicata agli oneri detraibili.
Per questa tipologia di spesa viene utilizzato il codice 36.
È importante, tuttavia, non basarsi soltanto sull'importo totale indicato nella quietanza della polizza. La documentazione dovrebbe consentire di individuare chiaramente la quota di premio riferita alla copertura assicurativa detraibile.
In caso di dubbi, è consigliabile chiedere alla compagnia assicurativa un'attestazione specifica dell'importo detraibile.

Quali documenti bisogna conservare?
Come per le altre spese detraibili, è importante conservare la documentazione che dimostra il diritto alla detrazione.
In particolare, è opportuno conservare:

  1. il contratto o la polizza assicurativa;
  2. l'attestazione della compagnia con l'indicazione della quota di premio relativa alla copertura Infortuni del conducente;
  3. la documentazione relativa al pagamento;
  4. eventuale altra documentazione necessaria a dimostrare chi sia il soggetto assicurato.
Questi documenti possono essere richiesti in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Un esempio pratico
Immaginiamo un contribuente che nel corso dell'anno abbia sostenuto:

  • 600 euro per la RC Auto;
  • 100 euro per Furto e incendio;
  • 40 euro per Cristalli;
  • 250 euro per Infortuni del conducente.

La spesa complessiva per l'assicurazione è quindi di 990 euro.
Ai fini della detrazione, però, non si prende in considerazione l'intero importo.
La spesa potenzialmente detraibile è 250 euro, relativa alla garanzia Infortuni del conducente.
Il calcolo sarà: 250 × 19% = 47,50 euro

L'automobilista potrà quindi beneficiare, in presenza di tutti i requisiti richiesti, di una detrazione IRPEF pari a 47,50 euro.


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Avvocato, ora rischi una sanzione se contatti il giudice fuori udienza anche per le tue cause private: basta un’email

Pubblicato il: 03/09/2026

Un avvocato non può contattare direttamente il magistrato per parlare di una causa in corso, neppure quando non agisce come difensore ma è personalmente parte del processo ed è assistito da un altro legale. I doveri di correttezza, probità, dignità e decoro, infatti, non riguardano soltanto l'attività professionale in senso stretto, ma si estendono anche ai comportamenti tenuti al di fuori di essa quando possono incidere sulla reputazione dell'avvocato o sull'immagine della professione forense.

È questo il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, che ha confermato il richiamo verbale inflitto a un legale per avere contattato direttamente il giudice nell'ambito di una causa civile.

La vicenda riguardava un avvocato stabilito, cioè un professionista abilitato a esercitare in Italia sulla base dell'iscrizione professionale conseguita in un altro Stato. L'uomo era personalmente coinvolto in un procedimento civile come parte ricorrente ed era assistito da un altro difensore. Nonostante ciò, aveva inviato direttamente al magistrato una email contenente riferimenti giurisprudenziali e considerazioni a sostegno della propria posizione.

Il giudice lo aveva invitato a non effettuare ulteriori comunicazioni dirette. Il professionista aveva quindi inviato una seconda email di scuse, precisando che le argomentazioni trasmesse erano già state esposte nel corso del giudizio.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento aveva comunque ritenuto violati diversi precetti del Codice deontologico forense. Considerata la limitata gravità della condotta, le scuse tempestivamente presentate e l'assenza di precedenti disciplinari, aveva tuttavia applicato la mite sanzione del richiamo verbale. Come è noto il secondo comma dell'art. 53 del Codice vieta all'avvocato di intrattenere con il magistrato, fuori dall'udienza e in assenza della controparte, interlocuzioni relative al procedimento in corso.

Il professionista aveva impugnato la sanzione presso il Cnf, sostenendo che questa disposizione non fosse applicabile al suo caso. Secondo la sua tesi, l'art. 53 disciplinerebbe il rapporto tra avvocato e magistrato nell'ambito dell'attività difensiva e non potrebbe riguardare chi – nel procedimento concreto – agisce esclusivamente come parte.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, la questione non può però essere valutata considerando soltanto il ruolo processuale concretamente svolto dal professionista. A rilevare sono anche le norme generali del Codice deontologico, in particolare:

  • l'art. 2 estende la rilevanza delle disposizioni deontologiche anche ai comportamenti tenuti nella vita privata quando da essi risulti compromessa la reputazione personale dell'avvocato o l'immagine della professione forense;
  • l'art. 9 impone il rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza anche al di fuori dell'attività professionale.

Per il Cnf sono principi decisivi. Infatti, il divieto di interlocuzione diretta con il magistrato di cui al citato art. 53 costituisce una specifica applicazione dei più generali doveri di correttezza e lealtà che devono caratterizzare la condotta dell'avvocato. Di conseguenza, questi obblighi non vengono meno solo perché il professionista – in quella determinata causa – non sta esercitando la difesa di un cliente, ma agisce personalmente come parte assistita da un collega.

Questo non significa, ovviamente, che ogni comportamento privato dell'avvocato sia automaticamente rilevante sul piano disciplinare. Le condotte estranee all'attività professionale assumono rilievo quando ricorrono le condizioni previste dalle norme deontologiche, in particolare quando risultano idonee a compromettere la reputazione personale o l'immagine della categoria degli avvocati.

Il legale aveva altresì sostenuto che l'applicazione della sanzione avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto a una parte priva della qualifica di avvocato. Un comune cittadino, infatti, non sarebbe destinatario di una sanzione disciplinare qualora tenesse un comportamento analogo. Ma anche questa censura è stata respinta dal CNF.

Il Consiglio ha ricordato che una discriminazione può essere configurata soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate diversamente. Nel caso concreto, invece, le posizioni non sono considerate equivalenti: quella dell'avvocato, anche quando è parte del processo, resta diversa da quella di un comune cittadino proprio in ragione della qualifica professionale e degli specifici doveri deontologici.

Il divieto di cui all'art. 53 del Codice non è una mera formalità. Tutela la correttezza dei rapporti tra avvocatura e magistratura e, soprattutto, il principio del contraddittorio. Una parte non può infatti creare un canale comunicativo riservato con il giudice per sottoporre direttamente argomenti, documenti o precedenti relativi a una causa pendente, al di fuori delle modalità processuali previste e senza che la controparte possa partecipare all'interlocuzione.

Nel caso esaminato, non è stato sufficiente neppure il fatto che la giurisprudenza inviata fosse già stata richiamata nel giudizio o che il professionista non avesse intenzione di alterare il contraddittorio. Per il Cnf, il problema riguardava la modalità stessa della comunicazione con il magistrato. La sentenza affronta infine l'elemento soggettivo necessario per la responsabilità disciplinare, richiamando il principio di quella che in gergo è definita suitas della condotta.

In termini semplici, è sufficiente che l'atto sia stato compiuto volontariamente e consapevolmente. Mentre non è necessario dimostrare che l'avvocato conoscesse l'illiceità deontologica del comportamento o che avesse agito con uno specifico intento di violare le regole.

Nel caso concreto, il professionista aveva volontariamente inviato l'email al magistrato. La convinzione di avere agito correttamente, il fatto che le argomentazioni fossero già state esposte in giudizio e le successive scuse non eliminavano comunque la volontarietà della condotta. In breve: la buona fede non cancella l'illecito disciplinare.

La sentenza n. 81/2026 del Cnf conferma la bontà del richiamo verbale, tenuto conto di tutte le circostanze, ma soprattutto ribadisce un importante limite del comportamento dell'avvocato. Lo fa indicando un generale principio: la qualifica professionale dell'avvocato non viene meno quando egli diventa parte della causa e, con essa, non vengono meno gli obblighi deontologici che tutelano il corretto esercizio e l'immagine della professione forense.


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