Nuovo Codice della Strada, niente multa se sfori il 10% del tempo pagato sulle strisce blu: ecco le regole nel 2026

Pubblicato il: 02/09/2026

Arrivare all'auto pochi minuti dopo la scadenza del ticket emesso per la sosta sulle strisce blu può creare più di un dubbio. Si rischia davvero una multa? Nel 2026 la risposta non dipende più da una tolleranza fissa uguale per tutti. Con la riforma del Codice della Strada introdotta dalla legge n. 177 del 2024, il sistema è cambiato: il margine senza sanzione viene calcolato con elasticità secondo una percentuale rispetto al tempo di sosta effettivamente pagato.
La significativa novità normativa, introdotta in materia di strisce blu e stalli a pagamento, riguarda proprio il superamento dell'orario per chi ha regolarmente pagato la sosta, ma resta parcheggiato oltre il tempo acquistato. Non c'è più la vecchia tolleranza fissa per il ticket scaduto pari a 15 minuti, per chi avesse pagato almeno un'ora di parcheggio. Oggi la legge prevede tre diverse fasce secondo una logica di proporzionalità.
La prima fascia è quella più favorevole all'automobilista: se la verifica o l’accertamento della violazione avviene entro il 10% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa, non si applicherà alcuna sanzione. Perciò chi ha pagato un'ora, cioè 60 minuti, beneficerà di una tolleranza pari al 10%, vale a dire 6 minuti. Se ad esempio il tagliando scade alle 19 e il controllo avverrà entro le 19:06, non ci sarà alcuna multa.
C'è poi il caso in cui il ritardo sia superiore al 10%, ma non oltrepassi il 50% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa. È la seconda fascia. In questa situazione, a seguito dell'accertamento della violazione si applica una sanzione ridotta del 50%. Non significa però che l'automobilista debba pagare soltanto la multa ridotta. La legge consente altresì il recupero della tariffa non corrisposta. In altre parole, per la sosta tariffata – nei casi previsti dalla normativa – alla sanzione può essere aggiunto un importo collegato alla tariffa dovuta per il periodo tariffato. Il meccanismo distingue così due componenti: da una parte la sanzione amministrativa pecuniaria, che punisce la violazione in sé; dall'altra il recupero della tariffa dovuta per l'utilizzo dello spazio di sosta.
Il trattamento diventa più severo quando il superamento del tempo pagato è superiore al 50%. È la terza fascia e, in questo caso, si applicherà la sanzione ordinaria prevista per l'infrazione al Codice della Strada, oltre al meccanismo di recupero della tariffa non corrisposta. Facciamo un esempio: se dall'automobilista sono state pagate due ore di sosta, il 50% corrisponde a un'ora. Un ritardo superiore a 60 minuti farà, quindi, scattare la fascia più severa prevista dalla disciplina sul pagamento insufficiente.
Il principio di fondo è uno solo: un lieve sforamento può rientrare nella tolleranza, ma un prolungamento significativo della sosta rispetto al tempo acquistato comporterà conseguenze economiche più pesanti. L'attuale formulazione dell'art. 7 del Codice della strada disciplina espressamente le soglie del 10% e del 50%, come pure il recupero della tariffa non corrisposta.
E chi non paga affatto la sosta sulle strisce blu? In queste circostanze non varrà la tolleranza percentuale perché il sistema appena visto riguarda il pagamento insufficiente, cioè la situazione di chi ha acquistato un determinato periodo di sosta e lo supera. Chi, invece, non ha corrisposto affatto la tariffa non può logicamente sostenere di avere diritto a un periodo iniziale di tolleranza gratuito. In questo caso, la normativa prevede la sanzione applicabile alla violazione, con la maggiorazione necessaria per consentire il recupero dell'intera tariffa non pagata.
Un altro aspetto degno di nota è dato dal fatto che multa e tariffa possono essere richieste insieme, perché non svolgono la stessa funzione. Da un lato, la sanzione amministrativa serve a punire la violazione delle regole sulla sosta. Dall'altra, la tariffa rappresenta il corrispettivo dovuto per l'occupazione dello stallo a pagamento. Per questo la legge ha previsto un sistema nel quale, nei casi indicati, l'importo della tariffa non corrisposta può essere recuperato attraverso una maggiorazione della somma dovuta.
La violazione delle disposizioni sulla sosta tariffata rientra nell'accennato art. 7 del Codice della Strada. In particolare la sanzione è prevista dal comma 14 e va da 42 a 173 euro, ferma restando l'applicazione delle riduzioni e delle maggiorazioni previste dalla legge nei singoli casi.
Resta peraltro applicabile il pagamento in misura ridotta del 30% per chi versa quanto dovuto entro cinque giorni, secondo le regole generali previste dall'art. 202 del Codice della strada.
Le regole appena viste non valgono per tutte le violazioni della sosta ed è essenziale non confondere il superamento dell'orario pagato sulle strisce blu con altre infrazioni. La tolleranza percentuale non riguarda, per esempio, la sosta dove è vietata, l'occupazione di stalli riservati o la sosta nelle aree riservate al carico e scarico. Si tratta infatti di violazioni diverse, alle quali si applicano specifiche disposizioni.
Le strisce blu sono aree nelle quali la sosta è consentita previo pagamento di una tariffa stabilita secondo le regole adottate dall'ente competente. Il versamento del dovuto può avvenire attraverso parcometri, app, voucher o altre modalità previste localmente. L'art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare queste aree e prevede, in determinate condizioni, anche la necessità di garantire un'adeguata disponibilità di spazi non assoggettati ad alcun costo di parcheggio. Restano possibili differenze tra città per quanto riguarda tariffe, orari, modalità di pagamento e organizzazione concreta del servizio.
In definitiva, la nuova disciplina non elimina ogni margine di flessibilità, ma lo lega direttamente al comportamento dell'automobilista e al tempo di sosta che quest'ultimo ha effettivamente pagato.

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Condominio, rischi una multa fino a 30.000 euro e il carcere se maltratti i piccioni: ecco come allontanarli legalmente

Pubblicato il: 02/09/2026

Molti condòmini pensano di poter risolvere il problema a modo loro, ma la normativa italiana è molto rigida su questo punto. La legge n. 157/1992 inserisce infatti i piccioni tra le specie di fauna selvatica protetta, il che significa che è vietato in modo assoluto ucciderli, avvelenarli o utilizzare qualsiasi metodo cruento per allontanarli. Chi lo fa rischia una denuncia penale per maltrattamento di animali, con conseguenze anche gravi sul piano giudiziario.
L'unica strada percorribile è quella dei sistemi dissuasivi non letali, meccanici o visivi, pensati per rendere inospitale l'area senza fare del male agli animali. Allo stesso modo, non è possibile allestire piccionaie o voliere private sul proprio terrazzo senza autorizzazione: oltre a violare spesso il regolamento condominiale, questa pratica mette a rischio l'igiene dell'intero stabile e può essere contestata dagli altri residenti.
Di chi è la colpa: condominio o proprietario privato
Qui si gioca la partita più delicata, quella economica. La regola generale è semplice: la responsabilità segue la proprietà. Se i piccioni nidificano su tetti, grondaie, sottotetti o cornicioni – cioè su parti comuni dell'edificio – è l'amministratore a dover intervenire, come previsto dall'art. 1130 del c.c., che gli attribuisce il compito di conservare i beni comuni. Se non lo fa, il condominio può essere citato in giudizio per i danni causati dall'inerzia.
Diverso il discorso quando il problema riguarda un terrazzo o un balcone di proprietà esclusiva: in questo caso le spese di bonifica restano interamente a carico del singolo proprietario, anche se spesso nascono liti legate alle immissioni intollerabili disciplinate dall'art. 844 del c.c.. In sintesi, i lavori sulle parti comuni vengono ripartiti tra tutti secondo le tabelle millesimali, mentre gli interventi sui balconi privati restano a carico esclusivo del proprietario, a meno che il danno non derivi dalla cattiva manutenzione di una parte comune, come nel caso di guano che cade da un cornicione danneggiando una tenda privata: qui è il condominio a dover risarcire.
Non a caso, la giurisprudenza ha più volte confermato questo principio. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2438/2005, ha stabilito che, in base all'art. 2051 del c.c. sulla responsabilità da cose in custodia, il condominio risponde dei danni provocati da coperture comuni lasciate senza dissuasori. Il Giudice di Pace di Piazza Armerina, con la sentenza n. 22/2020, ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento anche per i danni alla salute, quando le deiezioni hanno causato patologie respiratorie.
Come allontanare i piccioni in modo efficace e legale
Chi ha provato spaventapasseri, nastri riflettenti o finti rapaci di plastica sa già che questi rimedi casalinghi funzionano per pochi giorni: i piccioni si abituano rapidamente e tornano a occupare gli stessi spazi. La soluzione duratura richiede invece un intervento professionale, calibrato sull'architettura dell'edificio.
Per cornicioni, davanzali e canali di gronda, la scelta più diffusa sono i dissuasori ad aghi in acciaio inossidabile, che impediscono fisicamente l'atterraggio senza fare male ai volatili. Per cavedi o accessi ai sottotetti si preferiscono, invece, le reti antivolatili in polietilene. Nei centri storici o sugli edifici vincolati dalla Soprintendenza, dove le barriere tradizionali sono esteticamente vietate, si ricorre a impianti elettrostatici quasi invisibili o, nei casi più gravi, al bird control con falconeria, che sfrutta la naturale paura dei piccioni verso i rapaci per allontanare rapidamente intere colonie. Prima di installare qualsiasi dispositivo, però, è indispensabile sanificare a fondo le aree colpite, perché il guano residuo continua ad attirare nuovi volatili anche dopo il montaggio dei dissuasori.
Cosa fare in caso di rischi sanitari o vicini che nutrono i piccioni
Il guano secco non è solo antiestetico: sbriciolandosi libera polveri che possono trasmettere istoplasmosi, salmonellosi e ornitosi, mentre i nidi possono ospitare la zecca molle (Argas reflexus), pericolosa per l'uomo. Se la situazione sfugge di mano, è possibile presentare una segnalazione documentata all'ASL o all'Ufficio Igiene del Comune, che può portare il Sindaco a emettere un'ordinanza contingibile e urgente per obbligare il condominio a intervenire.
Un problema frequente riguarda poi i condòmini che nutrono i piccioni "per bontà": un comportamento che vanifica ogni spesa sostenuta per allontanarli e che può essere sanzionato. L'art. 70 delle disp. att. c.c. consente infatti all'assemblea di deliberare multe fino a 200 euro, elevabili fino a 800 euro in caso di recidiva, se il regolamento condominiale lo prevede espressamente.
Infine, in situazioni di urgenza l'amministratore non deve necessariamente attendere il voto assembleare: l'articolo 1135, secondo comma, del Codice Civile gli consente di far eseguire subito i lavori di bonifica quando sono in gioco l'igiene o la sicurezza dello stabile, salvo poi rendicontare la spesa alla prima assemblea utile.


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Detrazioni fiscali, potrai scaricare le spese della palestra con prescrizione medica per queste patologie: ecco le novità

Pubblicato il: 02/09/2026

Il testo, presentato dalla senatrice Daniela Sbrollini, punta a trasformare l'esercizio fisico in uno strumento terapeutico riconosciuto dal Servizio sanitario nazionale, al pari di una cura farmacologica. A beneficiarne sarebbero soprattutto le persone con diabete di tipo 2, obesità, patologie cardiovascolari, respiratorie o muscolo-scheletriche, ma anche chi si trova in una condizione di rischio elevato per lo sviluppo di una malattia cronica.
Il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o lo specialista potrebbero indicare tipo, intensità, durata e frequenza dell'attività fisica, proprio come avviene per il dosaggio di un medicinale. È bene chiare che il Ddl non è ancora legge. Secondo la scheda ufficiale del Senato, al 3 giugno 2026 il provvedimento risultava ancora in fase di esame parlamentare, quindi al momento nessuna detrazione è realmente utilizzabile in dichiarazione dei redditi.
Perché serve una ricetta contro la sedentarietà
Il provvedimento nasce per contrastare uno dei fattori di rischio più diffusi e sottovalutati: l'inattività fisica. Trascorrere gran parte della giornata seduti – indipendentemente dal fatto che si frequenti o meno una palestra – peggiora la sensibilità all'insulina, favorisce l'ipertensione e accelera la perdita di massa muscolare.
I dati citati nel rapporto congiunto di Organizzazione mondiale della sanità e Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sono significativi: portare la popolazione europea a 150 minuti settimanali di attività moderata potrebbe prevenire, entro il 2050, circa 11,5 milioni di nuovi casi di malattie non trasmissibili, tra cui quasi 4 milioni di patologie cardiovascolari e un milione di casi di diabete di tipo 2.
Come cambierebbe la prescrizione medica
Una prescrizione realmente terapeutica non si limiterebbe a suggerire di "fare più movimento", ma dovrebbe definire con precisione il tipo di esercizio (aerobico, di forza, di equilibrio o combinato), l'intensità dello sforzo, il numero delle sedute e la progressione nel tempo.
Per chi soffre di diabete si potrebbe puntare su camminata veloce, cyclette e lavoro di forza distribuiti nella settimana; per chi convive con l'obesità, invece, il percorso dovrebbe partire in modo graduale, tenendo conto del peso corporeo e di eventuali complicazioni come apnea notturna o problemi cardiaci. Nei pazienti più anziani, gli esercizi di forza ed equilibrio diventerebbero centrali per prevenire cadute e fragilità.
I benefici concreti su diabete e obesità
Nel diabete di tipo 2, l'attività muscolare migliora l'utilizzo del glucosio e la sensibilità all'insulina, con effetti che possono manifestarsi già dopo una singola sessione, sebbene la continuità resti indispensabile. L'esercizio aerobico sostiene il controllo glicemico e cardiovascolare, mentre quello contro resistenza preserva la massa muscolare.
Nell'obesità, invece, il beneficio non si misura solo sulla bilancia: anche una perdita di peso modesta, se accompagnata da attività regolare, può ridurre il grasso viscerale e migliorare pressione e capacità respiratoria. Va sottolineato che il movimento non sostituisce le terapie farmacologiche, ma può potenziarne l'efficacia.
La detrazione fiscale: cosa manca ancora
Il nodo più delicato riguarda proprio l'agevolazione economica. L'obiettivo dichiarato è evitare che l'esercizio terapeutico resti un privilegio per chi può permettersi palestra o programmi personalizzati. Restano però da definire percentuale detraibile, tetto di spesa, strutture autorizzate e documentazione necessaria. Attenzione a non confondere questa futura misura con l'attuale detrazione per le attività sportive dei ragazzi tra 5 e 18 anni, che segue regole del tutto diverse.
Cosa cambierebbe per i cittadini
Se il Ddl 287 dovesse ottenere l'approvazione definitiva, il medico di famiglia diventerebbe il primo punto di accesso a un percorso di esercizio strutturato, con obiettivi clinici verificabili nel tempo. Perché la riforma non resti solo sulla carta, però, servono strutture territoriali, personale qualificato e risorse in grado di sostenere anche i pazienti con redditi più bassi. La sfida, più che nel definire lo sport un "farmaco", sta nel riconoscere che la prevenzione può partire da una camminata quotidiana o da un esercizio di forza, purché appropriato, accessibile e continuativo.


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Lavoratore, puoi farti pagare gli straordinari arretrati fino a 5 anni: ecco le prove che ti servono per vincere

Pubblicato il: 02/09/2026

Chi lavora più ore di quelle previste dal contratto matura un credito retributivo, comprensivo delle maggiorazioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo. Il problema, quando il datore di lavoro non riconosce spontaneamente quelle ore, è dimostrare il diritto davanti al giudice. La giurisprudenza di legittimità, con una serie di pronunce, ha delineato i confini dell’onere probatorio, chiarendo quali strumenti reggono in giudizio e quali sono invece insufficienti.

L'onere della prova grava per intero sul lavoratore
L'art. 2697 del c.c. pone in capo a chi rivendica un diritto il compito di provarne i fatti costitutivi. Applicato al lavoro straordinario, questo significa che non basta sostenere genericamente di aver lavorato oltre l'orario contrattuale, ma occorre indicare con precisione giorni, orari di ingresso e uscita, durata effettiva della prestazione e, se rilevanti, le pause.

Il monito della Cassazione n. 20700/2026: attenzione ai capitoli di prova generici
Con l'ordinanza n. 20700 del 18 giugno 2026 la Sezione Lavoro ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva l'ammissione di una prova testimoniale costruita attorno a un semplice prospetto riepilogativo delle ore lavorate, privo di specificazioni sull'articolazione giornaliera dell'orario. I giudici di merito avevano giudicato quei capitoli generici, perché avrebbero richiesto al teste una valutazione anziché una deposizione su fatti concreti. La Cassazione ha confermato il rigetto, affermando che il potere del giudice di disporre d'ufficio ulteriori mezzi istruttori resta discrezionale e il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.

Quali prove reggono davvero
Tra gli strumenti probatori più solidi rientrano le timbrature del badge, i fogli presenza, i registri aziendali e i prospetti delle ore lavorate. Utili anche email, messaggi e ordini di servizio che dimostrino la necessità di una prestazione oltre l'orario ordinario, così come elementi indiretti, ad esempio una comunicazione inviata dal computer aziendale in tarda serata. Quando questi documenti provengono dalla stessa azienda, la posizione del lavoratore si rafforza, perché spetterà al datore contestarne specificamente l'inesattezza.

Le timbrature da sole non bastano
Nell'ordinanza n. 7293 del 26 marzo 2026, relativa a un lavoratore del settore della grande distribuzione, la Cassazione ha confermato che il tempo intercorso tra la timbratura di ingresso e quella di uscita non coincide automaticamente con il tempo di lavoro effettivo: la pausa pranzo e altre interruzioni fisiologiche vanno considerate insieme all'organizzazione concreta dell'attività. Il giudice di merito deve dunque valutare le timbrature nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie, senza attribuire loro un valore assoluto.

Il valore rafforzato dei dischi cronotachigrafi
Diverso il discorso per chi svolge mansioni di autotrasporto. Con l'ordinanza n. 5702 del 12 marzo 2026 la Suprema Corte ha attribuito pieno rilievo probatorio ai dischi cronotachigrafi, ritenendoli idonei a fornire un riscontro oggettivo dei tempi di guida, e ha confermato la condanna del datore di lavoro fondata su questo elemento unito alle deposizioni testimoniali raccolte in appello. Il disconoscimento di questi supporti, per essere efficace, deve essere tempestivo, circostanziato ed esplicito, non bastando una generica contestazione di conformità.

L'autorizzazione del datore di lavoro non deve essere per forza scritta
Un secondo fronte, spesso decisivo nelle controversie di pubblico impiego, riguarda la necessità di un'autorizzazione preventiva allo straordinario. La giurisprudenza più recente ha chiarito che il consenso datoriale può essere anche implicito, purché la prestazione non sia resa insciente o prohibente domino, cioè all'insaputa o contro la volontà di chi ha il potere di organizzare il lavoro.

A tal proposito, rileva l'ordinanza n. 13661 del 21 maggio 2025, relativa ad alcuni addetti alla vigilanza del Palazzo Reale di Caserta. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto allo straordinario feriale, organizzato tramite un ordine di servizio, ma aveva negato quello festivo per mancanza di un'autorizzazione specifica. La Cassazione ha cassato la sentenza su questo punto, ricordando che, se il servizio festivo è comunque necessario e organizzato dall'amministrazione, l'autorizzazione implicita sussiste a prescindere da un atto formale distinto.

Sulla stessa linea si muovono le pronunce n. 4985/2025 e n. 19197/2025, entrambe relative a un ente regionale pugliese. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso spetta al lavoratore quando la prestazione straordinaria è coerente con la volontà di chi ha il potere di conformarla, indipendentemente dal rispetto formale delle regole sulla spesa pubblica o dall'installazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze, la cui assenza può semmai rilevare sul piano della responsabilità dei funzionari, non su quello del diritto del dipendente.

A completare il quadro, va ricordato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza sulla causa C-55/18, ha imposto alle aziende di dotarsi di sistemi oggettivi e affidabili per la registrazione dell'orario di lavoro, riconoscendo la maggiore difficoltà del dipendente nel reperire questi dati rispetto al datore.

Busta paga e prescrizione
Anche la busta paga, da sola, non risolve la questione. L'ordinanza n. 11277 del 27 aprile 2026 ha ribadito la distinzione tra la firma apposta “per ricevuta”, che attesta solo la consegna del documento, e quella “per quietanza”, che fa invece presumere l'effettivo pagamento, spostando sul lavoratore l'onere di provare il contrario. Chi contesta la propria sottoscrizione, inoltre, deve farlo tempestivamente nel corso del giudizio.
Sotto il profilo temporale, il credito per lavoro straordinario si prescrive in 5 anni. Il momento iniziale di questo termine non è però sempre lo stesso, perché dipende dalle caratteristiche del rapporto di lavoro e dal grado di stabilità dello stesso.


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Benzina annacquata, puoi farti risarcire i danni dal distributore, non svuotare il serbatoio: ecco le prove che servono

Pubblicato il: 01/09/2026

Immaginiamo un automobilista che faccia rifornimento in una stazione di servizio. Conserva lo scontrino, riparte e dopo pochi chilometri avverte che il motore non risponde più normalmente.
All'inizio pensa a un guasto elettronico. L'auto però comincia a strattonare, perde potenza e infine si spegne.
Il meccanico svuota il serbatoio e trova acqua e impurità insieme al carburante.
A questo punto la domanda diventa inevitabile: il carburante era già contaminato quando è stato acquistato?
Non basta osservare il comportamento dell'auto per dare una risposta certa. La presenza di acqua o di altre sostanze deve essere verificata tecnicamente e, se si vuole chiedere un risarcimento, è fondamentale conservare le prove del rifornimento e del successivo guasto.

Invero, non esiste un segnale visivo che permetta sempre all'automobilista di capire, prima del rifornimento, che il carburante è alterato.
Alcuni sintomi possono però comparire poco dopo aver fatto il pieno:

  • difficoltà nell'avviamento;
  • funzionamento irregolare del motore;
  • vuoti durante l'accelerazione;
  • perdita di potenza;
  • strattoni;
  • spegnimenti improvvisi;
  • accensione della spia motore;
  • consumi anomali;
  • rumori o vibrazioni insolite.

Naturalmente questi sintomi non dimostrano da soli la presenza di acqua nella benzina: possono dipendere anche da un normale guasto meccanico o elettronico.
Il sospetto diventa più forte quando i problemi compaiono immediatamente o poco dopo un rifornimento che, prima, non aveva provocato alcuna anomalia.

Se l'auto presenta anomalie subito dopo il rifornimento, la soluzione più sicura è rivolgersi a un'officina e chiedere una verifica tecnica del carburante e dell'impianto di alimentazione.
La presenza di acqua o altre sostanze può essere verificata attraverso controlli sul carburante. Per una contestazione nei confronti del distributore, inoltre, è particolarmente importante che l'analisi e la relativa documentazione siano effettuate in modo idoneo a dimostrare successivamente la contaminazione.

Subito dopo bisogna pensare alle prove.

Lo scontrino del rifornimento è fondamentale perché consente di dimostrare dove, quando e quanto carburante è stato acquistato. È utile conservare anche la ricevuta del pagamento elettronico e qualsiasi altro documento che possa collegare il rifornimento al veicolo. Anche il carburante presente nel serbatoio può rappresentare una prova importante.
Se si sospetta una contaminazione, è importante evitare di far eliminare il carburante senza aver prima valutato come documentare tecnicamente il problema.
L'officina dovrebbe poi documentare il problema riscontrato e, quando possibile, indicare la presenza di acqua o altre impurità nel carburante e gli eventuali componenti danneggiati. Una diagnosi dettagliata è molto più utile di una semplice indicazione generica come “benzina sporca”.

E se si vuole chiedere il risarcimento?
Il punto fondamentale è dimostrare il nesso tra il rifornimento e il danno subito. La sequenza documentale ideale è quindi:

rifornimento → comparsa del problema → soccorso → verifica del carburante → diagnosi dell'officina → eventuale riparazione.

Più questa ricostruzione è precisa, più sarà possibile sostenere la contestazione nei confronti del distributore.
È inoltre consigliabile comunicare tempestivamente al gestore quanto accaduto e conservare tutta la documentazione. Le associazioni dei consumatori suggeriscono di formalizzare la contestazione e chiedere il risarcimento dei danni, anche quando il loro importo non è ancora stato definitivamente quantificato.


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Scuola, da oggi cambiano i programmi di tuo figlio: tornano il latino alle medie, il corsivo e la Bibbia, ecco le novità

Pubblicato il: 01/09/2026

Le nuove Indicazioni nazionali, in vigore da settembre per il primo ciclo (elementari e medie), introducono numerose novità nei programmi scolastici. Tra queste spicca l'inserimento della Bibbia tra le letture consigliate, non in chiave religiosa ma come strumento di comprensione della cultura occidentale.
Il ministro dell'Istruzione e del Merito, intervenendo al Meeting di Rimini, ha definito il nuovo impianto "un'autentica rivoluzione", sottolineando come l'obiettivo sia restituire centralità alla storia e alla tradizione culturale dell'Occidente. Valditara ha tenuto a precisare che questa scelta non va letta come un ridimensionamento dello spazio dedicato ad altre culture e tradizioni, ma come un recupero di radici che, a suo dire, negli ultimi anni sarebbero state trascurate nei percorsi scolastici.
Grammatica, latino e corsivo: il ritorno alle basi
Accanto alla Bibbia, la riforma punta con decisione sul rafforzamento delle competenze linguistiche di base. Valditara ha insistito sul legame tra la conoscenza delle regole grammaticali e sintattiche e una più ampia "cultura della regola", un concetto che il ministro ha più volte richiamato come filo conduttore dell'intera operazione. Tornano quindi protagonisti la calligrafia e la scrittura in corsivo, spesso relegati in secondo piano negli ultimi programmi.
Una vera e propria new entry riguarda invece la scuola media, dove il latino viene proposto come materia curricolare, mentre alla primaria trova più spazio lo studio della storia della musica, con un occhio di riguardo alla tradizione classica.
Geografia e matematica più legate alla realtà quotidiana
Le novità non si fermano alle materie umanistiche. Anche l'insegnamento della geografia viene ripensato, con l'obiettivo dichiarato di recuperare lo studio della dimensione fisica del territorio, spesso sacrificata a favore di quella puramente politico-amministrativa.
Discorso simile per la matematica, che nel nuovo impianto dovrà essere più ancorata all'osservazione di fenomeni reali e concreti. Non a caso Valditara ha citato come esempio virtuoso le tracce dell'ultima Maturità scientifica, costruite attorno a situazioni tratte dalla cronaca e dal territorio, come il calcolo sul livello del lago di Bracciano o le domande legate al terremoto del Friuli. Un approccio che, secondo il ministro, aiuterebbe gli studenti a percepire la matematica come uno strumento utile a leggere il mondo che li circonda, e non come una disciplina astratta e fine a sé stessa.
Superiori, la strada è ancora lunga
È bene chiarire che la riforma non entra in vigore contemporaneamente in tutti gli ordini di scuola. Le nuove Indicazioni nazionali partono dal 1° settembre solo per il primo ciclo, cioè elementari e medie. Per i licei, invece, il percorso è ancora aperto: le Indicazioni nazionali per le scuole superiori si trovano tuttora in fase di consultazione, e sarà proprio all'interno di questo iter che, secondo quanto anticipato da Valditara, verrà formalizzato anche per gli studenti più grandi il consiglio di lettura della Bibbia. Un'estensione che, al momento, resta quindi un annuncio politico e programmatico, in attesa del testo definitivo che dovrà essere approvato nei prossimi mesi.
In sintesi: la riforma della scuola targata Valditara prende forma a due velocità. Da un lato le novità già operative per il primo ciclo, con Bibbia, latino, corsivo e un ritorno alla grammatica classica; dall'altro un percorso ancora in cantiere per i licei, dove le stesse indicazioni culturali dovranno superare il vaglio della consultazione prima di diventare realtà nelle aule delle superiori.


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Agenzia delle Entrate, dal 5 settembre ripartono le cartelle esattoriali e gli avvisi: ecco chi rischia e cosa fare

Pubblicato il: 01/09/2026

Nel mese di agosto è previsto un periodo di sospensione per diverse comunicazioni fiscali. La pausa riguarda, in particolare, l'invio di alcune comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.
Con l'arrivo di settembre, questa sospensione termina e l'attività ordinaria degli uffici può riprendere.

Questo significa che potrebbero tornare a essere recapitate lettere di compliance, comunicazioni di irregolarità e altri atti fiscali, oltre alle notifiche delle cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per questo è importante arrivare preparati: controllare le dichiarazioni presentate, conservare la documentazione relativa a spese e detrazioni e non trascurare eventuali comunicazioni dell'amministrazione finanziaria.


Adesso gli uffici, quindi, possono tornare a trasmettere gli atti interessati dalla sospensione e, per chi ha ricevuto un avviso bonario poco prima dell’estate, la data più importante è il 5 settembre.
La normativa prevede, infatti, una sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre. Durante questo periodo il conteggio dei giorni a disposizione del contribuente si interrompe.
La regola interessa, tra gli altri, gli avvisi derivanti dai controlli automatizzati, dai controlli formali e dalla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Dal 5 settembre il conteggio riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Si supponga, ad esempio, che un contribuente riceva un avviso bonario il 20 luglio 2026. Il termine ordinario è di 30 giorni. Il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre viene, però, escluso dal conteggio per effetto della sospensione feriale. Il contribuente non perde quindi i giorni che gli restano a disposizione: questi vengono semplicemente congelati e tornano a decorrere dal 5 settembre. Per evitare errori è fondamentale verificare sempre la data effettiva di ricezione dell'atto e il termine indicato nella comunicazione.

Uno dei motivi per cui è importante non ignorare un avviso bonario riguarda le sanzioni.
La regolarizzazione entro i termini previsti consente, infatti, di beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quello applicabile in caso di mancato pagamento e successivo passaggio alla riscossione.
Per gli esiti del controllo automatizzato, la sanzione applicata è pari al 10% dell’imposta, cioè un terzo della sanzione ordinaria del 30%.
Per gli esiti del controllo formale, invece, l’importo della sanzione è generalmente pari al 20%.
Questo significa che intervenire tempestivamente può fare una differenza significativa sull’importo complessivamente dovuto.

Attenzione: il periodo estivo non rappresenta una sospensione generalizzata di qualsiasi attività del Fisco.
La circolare 9/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate prevede, infatti, la possibilità di procedere comunque con determinate notifiche in presenza di situazioni di indifferibilità e urgenza.
La deroga può operare, ad esempio, quando vi è il rischio concreto di superare termini di prescrizione o decadenza che impedirebbero allo Stato di recuperare le somme dovute.
La notifica può inoltre proseguire in presenza di atti contenenti una notizia di reato da trasmettere all’autorità giudiziaria, nonché in determinate situazioni che riguardano contribuenti sottoposti a procedure concorsuali.

Attenzione anche a non confondere la tregua fiscale di agosto con le scadenze della rottamazione. La sospensione estiva prevista per determinate comunicazioni dell’amministrazione finanziaria non comporta automaticamente lo slittamento delle rate della definizione agevolata. Chi è interessato dalla rottamazione deve, quindi, continuare a verificare le proprie scadenze sulla base della specifica disciplina applicabile e degli eventuali provvedimenti di proroga.

Per contribuenti e imprese, il consiglio è quindi di non aspettare l’arrivo di una nuova comunicazione per verificare la propria posizione.

Chi ha ricevuto un avviso prima della pausa estiva dovrebbe controllare:

  • la data di ricezione della comunicazione;
  • il termine originario per il pagamento;
  • i giorni già trascorsi prima del 1° agosto;
  • i giorni residui dopo la sospensione;
  • eventuali rateizzazioni o definizioni agevolate già attive.

Infine si rende noto che, con il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole operative per la nuova procedura di liquidazione automatizzata dell’IVA in caso di dichiarazione annuale omessa.
Il Fisco potrà ricostruire la posizione del contribuente attraverso l’incrocio dei dati già presenti nelle proprie banche dati: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni LIPE e versamenti effettuati tramite modello F24.

La nuova procedura si inserisce nel percorso di progressiva digitalizzazione dei controlli fiscali introdotto dall’art. 1, comma 111, della L. n. 199 del 2025.
La disposizione consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione automatizzata dell’IVA anche quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale.
La procedura potrà essere applicata non soltanto quando la dichiarazione risulta completamente assente, ma anche nei casi di omissione sostanziale.
In particolare, viene considerata omessa anche una dichiarazione presentata senza i dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e l’imposta dovuta.
In assenza della dichiarazione annuale, l’Agenzia delle Entrate potrà determinare l’imposta dovuta utilizzando le informazioni già trasmesse dal contribuente nel corso dell’anno.

Saranno presi in considerazione, in particolare:

  • fatture elettroniche emesse e ricevute, limitatamente ai dati fattura trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
  • corrispettivi telematici, memorizzati e trasmessi dai registratori telematici;
  • comunicazioni LIPE, ossia i dati delle liquidazioni periodiche IVA eventualmente presentati;
  • versamenti IVA effettuati, risultanti dai modelli F24 relativi al periodo d’imposta interessato.
Il calcolo partirà dall’IVA a debito risultante dall’elaborazione dei dati disponibili.
L’esito della procedura viene normalmente notificato via PEC, all’indirizzo registrato nell’INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale. Qualora la consegna elettronica non vada a buon fine, è previsto l’invio mediante raccomandata A/R. Il prospetto e il dettaglio delle operazioni utilizzate per il conteggio sono inoltre consultabili nel Cassetto Fiscale.
Del ricevimento decorreranno 60 giorni, durante i quali possono essere segnalati dati inesatti o elementi non valutati in maniera corretta dall’Amministrazione finanziaria.

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Condizionatore, rischi fino a 10.000 euro di multa se lo installi o lo smonti tu: ecco perché è obbligatorio un tecnico

Pubblicato il: 31/08/2026

La legge italiana ed europea traccia un confine molto netto tra i condizionatori portatili e quelli fissi. I primi, essendo apparecchi sigillati in fabbrica che non richiedono alcun intervento sul circuito frigorifero, possono essere installati liberamente da chiunque: basta posizionarli e collegare il tubo di scarico a una finestra o a un foro nel vetro. Per i climatizzatori fissi, dotati di unità interna ed esterna collegate da tubazioni in rame, il discorso cambia radicalmente. Questi apparecchi contengono infatti gas fluorurati (i cosiddetti F-Gas) che, se dispersi nell'atmosfera, contribuiscono in modo rilevante al riscaldamento globale.
Per questo motivo il legislatore europeo, con il Regolamento (UE) 2024/573 entrato in vigore l'11 marzo 2024 in sostituzione del precedente Regolamento 517/2014, ha rafforzato l'obbligo di affidare l'installazione esclusivamente a un'impresa abilitata e a un tecnico in possesso del patentino F-Gas, un'abilitazione con validità decennale rilasciata da enti accreditati. A completare il quadro interviene anche il D.P.R. 146/2018, mentre l'impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008 (categoria C).
Cosa si può fare in autonomia e cosa no
Chi vuole comunque contenere la spesa può occuparsi personalmente della fase preparatoria, quella che precede l'apertura e la manipolazione del circuito del gas. Rientrano tra le attività consentite la tracciatura a muro per i cavi elettrici, il fissaggio meccanico delle staffe di supporto per le unità interna ed esterna, la predisposizione dell'impianto elettrico e la foratura della parete per il passaggio delle tubazioni e dello scarico condensa.
Una volta completata questa fase, però, il lavoro deve necessariamente passare nelle mani del professionista, che collega le tubazioni in rame, esegue il cosiddetto "vuoto" – un'operazione che dura circa mezz'ora e serve a eliminare aria e umidità residue, evitando blocchi e usura precoce delle valvole – e infine immette il gas refrigerante prima del collaudo finale, con cui vengono verificate tenuta stagna, stabilità termica e consumi.
In commercio esistono anche dei kit fai da te con raccordi rapidi e tubazioni pre-vuotate, pensati per semplificare la manodopera: attenzione però, perché anche in questo caso restano obbligatori l'intervento di un installatore certificato per il rilascio del gas, la verifica della tenuta e il rilascio della documentazione finale, quindi non permettono di aggirare la legge.
Le sanzioni per chi installa o smonta senza tecnico
Chi decide comunque di procedere senza le qualifiche necessarie rischia conseguenze legali. Sul piano sanzionatorio interviene il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, che distingue due situazioni ben diverse tra loro.
Se è il proprietario stesso a mettere mano all'impianto – collegando le tubazioni, eseguendo il vuoto o immettendo il gas senza possedere il patentino F-Gas – diventa a tutti gli effetti la persona fisica priva del pertinente certificato di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto: la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 10.000 a 100.000 euro, la stessa che si applica al tecnico o alla ditta che operano senza patentino. A questa possono aggiungersi, nei casi più gravi legati alla gestione dell'impianto, la sanzione per il rilascio intenzionale di gas fluorurati nell'atmosfera (da 20.000 a 100.000 euro) e quella per la mancata installazione o il mancato controllo dei sistemi di rilevamento perdite (da 10.000 a 100.000 euro).
Per il proprietario di casa che affidi i lavori a soggetti non abilitati sono previste sanzioni amministrative comprese tra 500 e 10.000 euro. Le stesse regole si applicano anche allo smontaggio dell'impianto, che richiede l'esecuzione del "pump down" per recuperare il gas in sicurezza prima di conferire l'apparecchio ai centri di raccolta RAEE: se è il proprietario a smontare l'impianto di persona senza patentino, si applica la sanzione da 10.000 a 100.000 euro; se si affida lo smontaggio a un soggetto non abilitato, la sanzione resta quella da 500 a 10.000 euro. In ogni caso, per tutti i modelli fissi il fai da te è vietato.

Costi, certificazioni e obbligo di registrazione

Va poi ricordato che, entro 30 giorni dall'avviamento del climatizzatore, l'installatore è tenuto a registrare l'intervento sulla Banca Dati F-Gas, gestita dalle Camere di Commercio: omettere questo adempimento espone a sanzioni che, secondo l'articolo 6 del D.lgs. 163/2019, vanno da 1.000 a 15.000 euro, oltre a rendere irregolare l'apparecchio in caso di ispezione.
Al termine dei lavori, il tecnico deve inoltre consegnare al cliente la dichiarazione di conformità (DiCo) prevista dal D.M. 37/2008, il libretto di impianto aggiornato ai sensi del D.P.R. 74/2013 e la ricevuta di registrazione telematica: documenti indispensabili in caso di controlli.
Quanto ai costi, per la sola manodopera di installazione a norma di un impianto mono split si va indicativamente da 400 a 700 euro, con lavori che durano tra le 2 e le 10 ore; per sistemi più complessi come i dual o trial split, che collegano più unità interne, la spesa può salire fino a 1.800 euro, senza contare eventuali extra per tubazioni maggiorate o attrezzature di sicurezza per lavori in quota. Una spesa che, alla luce delle sanzioni possibili, resta comunque nettamente più conveniente di un intervento fai da te fuorilegge.


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Successione, ora puoi non pagare le cartelle esattoriali del defunto, esiste un modo legale per farlo: nuova ordinanza

Pubblicato il: 31/08/2026

Marzia, figlia unica, riceve a casa una cartella di pagamento intestata a lei, ma il debito riguarda in realtà imposte non pagate dal padre, ormai deceduto. La ragazza, però, aveva formalmente rinunciato all’eredità.
Il Fisco sostiene comunque che la rinuncia non sia sufficiente: secondo l’Amministrazione, finché rimane aperta la possibilità che la donna possa cambiare idea e accettare l’eredità, sarebbe necessario continuare a notificare gli atti per evitare che i propri crediti cadano in prescrizione.

È una situazione che può sembrare paradossale: si può essere chiamati all’eredità senza essere eredi e, soprattutto, si possono ricevere atti relativi ai debiti del defunto senza essere personalmente responsabili di quei debiti?
La recente giurisprudenza della Cassazione ha fatto chiarezza su questo punto, ribadendo un principio fondamentale: la responsabilità per i debiti tributari del defunto presuppone l'acquisto della qualità di erede. La semplice chiamata all'eredità non è sufficiente.

Con l'ordinanza n. 17703 del 3 giugno 2026, la Suprema Corte ha ribadito che spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità quando pretende dal chiamato il pagamento dei debiti tributari del defunto. La sola denuncia di successione, inoltre, non basta a dimostrare l'acquisto della qualità di erede. E una successiva pronuncia, la Cassazione n. 24651 del 14 agosto 2026, ha affrontato proprio il problema degli effetti della rinuncia rispetto alle pretese tributarie e alla possibilità per il Fisco di mantenere in vita le proprie pretese attraverso notifiche rivolte al rinunciante.

Se l'Amministrazione vuole pretendere dal figlio, dal coniuge o da altro chiamato il pagamento di un debito tributario del defunto, deve dimostrare che quella persona ha effettivamente acquisito la qualità di erede.
La Corte ha chiarito che la semplice denuncia di successione non è sufficiente a dimostrare l'accettazione. Occorre una prova idonea, come gli atti dai quali risulti l'accettazione espressa o tacita.
Questo è particolarmente importante perché essere indicati nella successione non significa automaticamente aver accettato l'eredità.

Il vero rischio, piuttosto, è l'accettazione tacita. Ed è qui che chi rinuncia deve prestare la massima attenzione.
La rinuncia formale non dovrebbe essere accompagnata da comportamenti incompatibili con la volontà di non diventare erede.
L'articolo 476 del codice civile disciplina l'accettazione tacita: determinati comportamenti possono dimostrare che il chiamato ha inteso comportarsi come proprietario o titolare dei beni ereditari.
Per questo, dopo una rinuncia, bisogna prestare attenzione alla gestione dei beni appartenuti al defunto.
La giurisprudenza, tuttavia, ha anche chiarito che non ogni attività compiuta dal rinunciante equivale automaticamente ad accettazione. La Cassazione n. 6803/2026, per esempio, ha escluso la possibilità di una revoca tacita della rinuncia e ha precisato che determinati atti possono essere compiuti in forza di un titolo autonomo rispetto alla successione, senza comportare necessariamente accettazione ereditaria.

E se il Fisco teme una rinuncia “strategica”?
È questo uno degli aspetti più interessanti della citata pronuncia n. 24651/2026. L'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto, in sostanza, che il chiamato avrebbe potuto rinunciare oggi e successivamente revocare la rinuncia, entro i limiti previsti dalla legge, accettando l'eredità in un secondo momento.
Secondo tale impostazione, sarebbe stato necessario continuare a notificare gli atti per proteggere il credito fiscale durante il periodo in cui il chiamato avrebbe potuto ancora modificare la propria posizione. La Cassazione non ha ritenuto sufficiente questa possibilità futura per trasformare il rinunciante in un debitore attuale. Il fatto che una persona possa eventualmente acquistare l'eredità in futuro non significa che sia già erede oggi. Il rinunciante, quindi, può opporre questo escamotage legale con successo contro qualsiasi richiesta di pagamento.

Ma i creditori non sono completamente senza difese?
La rinuncia non può essere utilizzata come strumento per danneggiare impunemente i creditori personali del rinunciante.
Il codice civile prevede, infatti, una specifica tutela all'articolo 524, attraverso la quale i creditori del rinunciante possono chiedere al tribunale di essere autorizzati ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, per soddisfarsi sui beni ereditari nei limiti previsti dalla legge.
È quindi sbagliato dire che la rinuncia consenta semplicemente di “far sparire” il patrimonio dalle mani dei creditori.


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Convivenza, puoi restare fino a 5 anni nella casa del compagno morto, gli eredi non possono cacciarti: legge Cirinnà

Pubblicato il: 31/08/2026

Il trascorrere del tempo può diventare rilevante per alcune specifiche tutele, ma non trasforma la convivenza in matrimonio. Restano differenze importanti soprattutto sul piano dell'eredità, della pensione di reversibilità e di alcune forme di tutela patrimoniale.

In particolare, per una coppia che sceglie di non sposarsi, il contratto di convivenza è lo strumento giuridico previsto dalla legge che può essere particolarmente utile quando i partner hanno patrimoni diversi, sostengono spese in misura differente, acquistano beni importanti oppure vogliono stabilire preventivamente come contribuire alle necessità della famiglia.
La sua funzione, quindi, non è soltanto quella di risolvere eventuali problemi dopo la fine della relazione, ma soprattutto quella di prevenire conflitti, stabilendo regole condivise quando il rapporto è ancora stabile.
La disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come legge Cirinnà, che ha introdotto una disciplina specifica per i conviventi di fatto.

Il contratto può essere utilizzato soprattutto per disciplinare gli aspetti patrimoniali della vita comune.
Tra le questioni che possono essere regolamentate rientrano, ad esempio:

  • le modalità con cui ciascun convivente contribuisce alle necessità della vita comune;
  • la gestione delle spese familiari;
  • i criteri per la ripartizione di determinate spese;
  • la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, nei casi previsti dalla legge;
  • altri accordi di natura patrimoniale compatibili con la disciplina delle convivenze di fatto.

Lo scopo è dare alla coppia una maggiore certezza nella gestione economica della vita quotidiana, evitando che ogni questione debba essere affrontata soltanto quando nasce un problema.

Si rammenta che la Legge Cirinnà prevede il diritto di abitazione, ovvero si riconosce al partner superstite la possibilità di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per due anni oppure, se la convivenza è durata più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, fino a un massimo di cinque anni.

Questo significa che, se la coppia ha convissuto per cinque anni, il convivente superstite può avere diritto a rimanere nell'abitazione per cinque anni, salvo le specifiche condizioni previste dalla legge.

La tutela è ancora più forte quando nella casa vivono figli minori o figli disabili del convivente superstite: in questo caso il diritto di continuare ad abitare nell'immobile non può essere inferiore a tre anni.

È però fondamentale ricordare che il convivente non diventa automaticamente proprietario della casa e non diventa automaticamente erede del partner. Il diritto di abitazione previsto dalla legge è una tutela temporanea e non equivale ai diritti successori riconosciuti al coniuge.

Se la coppia si separa la legge stabilisce che, quando la convivenza termina, il partner che si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può ottenere gli alimenti dall'ex convivente. Non si tratta, quindi, del normale assegno di mantenimento previsto in determinate situazioni per i coniugi. Per i conviventi è necessario che sussista una concreta situazione di bisogno.
Anche in questo caso la durata della relazione assume un ruolo importante: la legge stabilisce che gli alimenti siano riconosciuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e secondo i criteri previsti dal codice civile.
Di conseguenza, una convivenza durata cinque anni costituisce un parametro rilevante, ma non significa che dopo cinque anni spetti automaticamente un assegno per cinque anni. Sarà il giudice, valutate le condizioni previste dalla legge, a determinare se gli alimenti spettano e per quanto tempo.
Ma le tutele riguardano soltanto il patrimonio? No. Anche in caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali sullo stato di salute, secondo le regole organizzative delle strutture sanitarie. La legge permette inoltre a ciascun convivente di designare l'altro come proprio rappresentante.

La designazione può riguardare:

  • le decisioni in materia di salute quando una malattia comporti incapacità di intendere e di volere;
  • in caso di morte, le decisioni relative alla donazione degli organi;
  • le modalità di trattamento del corpo;
  • le celebrazioni funerarie.

La designazione deve essere effettuata nelle forme previste dalla legge.
Occorre chiarire che questi diritti non scattano perché sono trascorsi cinque anni: sono collegati allo status di conviventi di fatto e alla stabilità della relazione.

La condizione di convivente di fatto può assumere, inoltre rilievo anche nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, secondo le regole applicabili alle singole procedure.

Si ricorda, infine, che con la sentenza n. 148 del 2024, la Corte Costituzionale ha stabilito che la tutela dell'impresa familiare deve comprendere anche il convivente di fatto che presta in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell'impresa dell'altro partner. La Consulta ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui escludeva il convivente e ha esteso le relative garanzie.
Si tratta di un passaggio importante perché rafforza la tutela del lavoro prestato all'interno della famiglia o dell'attività economica del partner.

Per accedere ai diritti riconosciuti dalla legge e poter stipulare un contratto di convivenza, è necessario che la coppia:

  • sia registrata come convivenza anagrafica presso l’ufficio anagrafe del Comune;
  • risulti coabitante in modo stabile;
  • sia priva di altri vincoli giuridici (matrimonio o unione civile).

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente comporta l’annotazione della famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi e consente di accedere a tutele giuridiche previste dalla legge, incluso il contratto di convivenza.

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