L’aggravante del “metodo mafioso” si configura se emerge la carica intimidatoria dell’agente, a prescindere dalla prova dell’appartenenza all’associazione mafiosa
Lo stato di soggezione nella vittima e il timore di gravi ritorsioni basta ad integrare l’aggravante del “metodo mafioso”, non assumendo valore gli ulteriori aspetti presi in considerazione dell’art. 416 bis c.p.
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