Il condomino che esegue opere sul proprio immobile, anche con utilizzo di beni comuni, deve rispettare i limiti previsti dall’art. 1102 c.c.
Non trova automatica applicazione nel condominio la disciplina sulle distanze tra immobili, avendo precedenza, in tema di rapporti condominiali, la norma di cui all’art. 1102 c.c.
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